Art. 7 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma del Finanziamento agevolato a valere sul FRI e del contributo alla spesa a valere sul Fondo crescita sostenibile, riconosciuto in aggiunta al Finanziamento agevolato. Le predette agevolazioni sono concesse complessivamente nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER. 2. Il Finanziamento agevolato copre una percentuale nominale delle spese ammissibili pari a massimo il 70 per cento ed e' concedibile in presenza di un Finanziamento bancario associato erogato da una Banca finanziatrice, costituenti insieme il Finanziamento. Il Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa a valere sul Fondo crescita sostenibile, non puo' essere superiore al 100 per cento delle spese ammissibili ed e' composto, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015, da almeno un 10 per cento di Finanziamento bancario. 3. Il Finanziamento puo' essere assistito da idonee garanzie. 4. La durata del Finanziamento e' compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 11 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento che, per il solo Finanziamento agevolato, decorre dalla data di erogazione e puo' avere durata massima fino al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al terzo anno dalla data di sottoscrizione del contratto di Finanziamento. In ogni caso, la durata del periodo di ammortamento del Finanziamento non puo' essere superiore a 8 anni. Si applicano le previsioni relative alla facolta' del soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento, purche' entro la data di stipula del contratto di Finanziamento, nonche' le modalita' e i termini di rimborso del Finanziamento di cui all'art. 6, comma 4, di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, fermo restando che il rimborso della quota capitale del Finanziamento bancario puo' avere inizio solo una volta rimborsato almeno il 60 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario. Pertanto, la durata del periodo di preammortamento del Finanziamento bancario puo' differire da quella del Finanziamento agevolato. 5. Il Finanziamento agevolato e' concesso a un tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di adozione del decreto di concessione di cui all'art. 8, comma 6. In ogni caso il tasso agevolato non puo' essere inferiore a 0,8 per cento. 6. Il contributo alla spesa di cui all'art. 6, comma 2, di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, in deroga alle modalita' di calcolo previste dal precitato articolo, e' concesso nella misura del 15 per cento della spesa ammissibile per le imprese di piccola e media dimensione e del 10 (dieci) per cento per le imprese di grandi dimensioni, come classificate ai sensi dell'Allegato I al Regolamento GBER. 7. Alle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 6 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014.