Art. 7 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni concedibili  sono  articolate  nella  forma  del
Finanziamento agevolato a valere sul FRI e del contributo alla  spesa
a valere sul Fondo crescita sostenibile, riconosciuto in aggiunta  al
Finanziamento  agevolato.  Le  predette  agevolazioni  sono  concesse
complessivamente  nei  limiti  delle  intensita'  massime  di   aiuto
stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER. 
  2. Il Finanziamento agevolato copre una percentuale nominale  delle
spese ammissibili pari a massimo il 70 per cento ed e' concedibile in
presenza di un Finanziamento bancario associato erogato da una  Banca
finanziatrice,   costituenti    insieme    il    Finanziamento.    Il
Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa a valere sul Fondo
crescita sostenibile, non puo' essere  superiore  al  100  per  cento
delle spese ammissibili ed e' composto, ai sensi dell'art.  6,  comma
3, del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015, da  almeno  un  10
per cento di Finanziamento bancario. 
  3. Il Finanziamento puo' essere assistito da idonee garanzie. 
  4. La durata del Finanziamento e' compresa tra un minimo di 4  anni
e un massimo di 11 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento
che, per il solo  Finanziamento  agevolato,  decorre  dalla  data  di
erogazione e puo' avere durata massima fino al  30  giugno  o  al  31
dicembre immediatamente  successivo  al  terzo  anno  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto  di  Finanziamento.  In  ogni  caso,  la
durata del periodo di ammortamento del Finanziamento non puo'  essere
superiore a 8 anni. Si applicano le previsioni relative alla facolta'
del soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari  in
caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, di  rinunciare,
in tutto o in parte, al periodo di preammortamento, purche' entro  la
data di stipula del contratto di Finanziamento, nonche' le  modalita'
e i termini di rimborso del Finanziamento di cui all'art. 6, comma 4,
di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014,  fermo  restando  che  il
rimborso della quota capitale del Finanziamento bancario  puo'  avere
inizio  solo  una  volta  rimborsato  almeno  il  60  per  cento  del
differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento agevolato
e il Finanziamento bancario.  Pertanto,  la  durata  del  periodo  di
preammortamento del Finanziamento bancario puo' differire  da  quella
del Finanziamento agevolato. 
  5. Il Finanziamento agevolato e' concesso a un tasso  di  interesse
pari al 20 per cento del tasso di riferimento determinato secondo  la
metodologia di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  europea
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di
adozione del decreto di concessione di cui all'art. 8,  comma  6.  In
ogni caso il tasso agevolato non puo'  essere  inferiore  a  0,8  per
cento. 
  6. Il contributo alla spesa di cui all'art. 6, comma 2, di ciascuno
dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, in deroga alle modalita'  di  calcolo
previste dal precitato articolo, e' concesso nella misura del 15  per
cento della spesa ammissibile per  le  imprese  di  piccola  e  media
dimensione e del 10 (dieci)  per  cento  per  le  imprese  di  grandi
dimensioni, come classificate ai sensi dell'Allegato I al Regolamento
GBER. 
  7. Alle agevolazioni di cui al presente articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 6 di ciascuno dei due
DD.MM. 15 ottobre 2014.