Art. 8 
 
 
             Procedura di concessione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse  con
la procedura negoziale di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 dei due
DD.MM. 15 ottobre 2014, salvo quanto stabilito dal presente articolo. 
  2. Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale  23  febbraio
2015, alla domanda presentata dal soggetto proponente in  esito  alla
valutazione di massima circa l'ammissibilita'  del  progetto  di  cui
all'art. 8 di ciascuno dei due DD.MM. 15  ottobre  2014  deve  essere
unita, oltre alla documentazione richiesta dall'art. 9 dei  precitati
decreti, l'attestazione, resa dalla Banca finanziatrice  del  singolo
proponente, del relativo merito creditizio. Le predette  attestazioni
sono redatte secondo le  modalita'  definite  dalle  Convenzioni,  in
attuazione dell'art. 4  del  decreto  interministeriale  23  febbraio
2015. Con apposito decreto direttoriale, adottato ai sensi del citato
art. 9 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, saranno  impartite
le istruzioni per l'attuazione degli  interventi  in  relazione  alle
specificita' delle agevolazioni previste dal presente decreto. 
  3.   Gli   adempimenti   tecnici    e    amministrativi    relativi
all'istruttoria delle domande di  agevolazione  sono  effettuati  dal
Soggetto gestore individuato dai DD.MM. 15 ottobre 2014, che  esamina
la proposta progettuale e la documentazione presentata  dal  soggetto
proponente secondo quanto stabilito dall'art. 10 di ciascuno dei  due
DD.MM.  15  ottobre  2014.  Il  Soggetto  gestore  verifica  altresi'
l'idoneita'  delle  attestazioni  della  Banca  finanziatrice  e   la
relativa conformita' a quanto prescritto nelle Convenzioni, recependo
nella propria  istruttoria  la  valutazione  del  merito  di  credito
effettuata dalla Banca finanziatrice. A tal fine il Soggetto  gestore
puo' richiedere alla Banca finanziatrice gli elementi integrativi e i
chiarimenti eventualmente necessari.  La  valutazione  operata  dalla
Banca finanziatrice esonera il Soggetto gestore dall'applicazione dei
criteri di ammissibilita' previsti  con  riferimento  alla  solidita'
economico-finanziaria dall'art. 10, comma  3,  di  ciascuno  dei  due
DD.MM. 15 ottobre 2014 e precisati nell'allegato n.  2,  punto  A.2),
dei predetti decreti. Il decreto  direttoriale  di  cui  al  comma  2
ridetermina  la  soglia  minima  di  accesso  complessiva,   il   cui
raggiungimento deve essere conseguito con i  punteggi  attribuiti  in
relazione ai restanti criteri di ammissibilita' di cui  al  precitato
allegato n. 2. 
  4. Qualora l'istruttoria del Soggetto gestore dia esito positivo  e
sia,  pertanto,  avviata  la  successiva  fase  di  negoziazione,  le
richieste di dati e di informazioni di cui all'art. 10, comma  7,  di
ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 possono essere formulate  dal
Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, anche  nei  confronti
della Banca finanziatrice che ha valutato il merito di credito, anche
al fine di acquisire conferma del  merito  di  credito  attestato  in
considerazione di eventuali variazioni negoziate con  riferimento  al
progetto presentato o alla sua copertura finanziaria.  Restano  fermi
gli altri adempimenti posti  a  carico  del  Soggetto  gestore  e  le
ulteriori previsioni di cui all'art. 10 di ciascuno dei due DD.MM. 15
ottobre 2014. 
  5. In esito  all'attivita'  negoziale,  la  proposta  definitiva  e
l'ulteriore documentazione  presentata  dal  soggetto  proponente  ai
sensi dell'art. 11 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014  devono
essere corredate della delibera di Finanziamento bancario, redatta in
conformita' con i modelli definiti dalle Convenzioni.  Verificate  la
predetta  delibera  e  la  documentazione  presentata,  il   Soggetto
gestore, entro i termini di cui al  citato  art.  11,  provvede  alla
trasmissione  della  proposta  di  concessione  delle   agevolazioni,
completa  delle  indicazioni  relative   all'avvenuta   delibera   di
Finanziamento bancario, oltre  che  al  Ministero,  a  CDP,  al  fine
dell'assunzione  da  parte  di   quest'ultima   della   delibera   di
Finanziamento agevolato. 
  6. CDP, entro i 10  giorni  lavorativi  successivi  al  ricevimento
della documentazione di  cui  al  comma  5,  adotta  la  delibera  di
Finanziamento agevolato e la  trasmette  al  Ministero,  al  Soggetto
gestore e  alla  Banca  finanziatrice.  Entro  10  giorni  lavorativi
successivi alla ricezione della delibera di Finanziamento  agevolato,
il Ministero adotta il decreto di concessione delle agevolazioni e lo
trasmette,  per  il  tramite  del  Soggetto   gestore,   alla   Banca
finanziatrice, a CDP e al soggetto beneficiario che, entro 10  giorni
lavorativi dal ricevimento, lo restituisce  debitamente  sottoscritto
per   accettazione,   pena   la   decadenza    delle    agevolazioni,
trasmettendone copia alla Banca finanziatrice e al Soggetto  gestore.
L'efficacia della delibera adottata da CDP e l'efficacia del  decreto
di concessione  sono  condizionate  alla  stipula  del  contratto  di
Finanziamento tra  la  Banca  finanziatrice,  che  agisce  per  conto
proprio e in nome e per conto di CDP, e il soggetto beneficiario.  La
predetta stipula deve intervenire entro 90 giorni dalla ricezione  da
parte della Banca finanziatrice del decreto  trasmesso  dal  Soggetto
gestore,  pena  la  decadenza  delle  agevolazioni,  fatta  salva  la
possibilita', da  parte  del  soggetto  beneficiario  o  della  Banca
finanziatrice, di richiedere al Ministero per il tramite del Soggetto
gestore una proroga del termine indicato non superiore a  90  giorni.
Copia  del  contratto  di   Finanziamento   stipulato   e'   tramessa
tempestivamente  dalla  Banca  finanziatrice  a  CDP  e  al  Soggetto
gestore, secondo le modalita' stabilite dalle Convenzioni. 
  7. Nel decreto di concessione di cui al comma  6  sono  determinati
l'ammontare delle agevolazioni concesse sotto forma di  Finanziamento
agevolato e di contributo alla spesa  nonche'  l'importo  minimo  del
Finanziamento bancario, fermi restando gli ulteriori elementi di  cui
all'art. 12 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014. 
  8. Nei casi indicati dall'art. 4, comma 1, del Regolamento GBER, il
decreto  di  concessione  delle  agevolazioni  e'  subordinato   alla
notifica individuale e alla successiva  valutazione  da  parte  della
Commissione  europea,  secondo  quanto  previsto   dalla   disciplina
comunitaria in materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo e innovazione. In tali ipotesi il contratto di Finanziamento
e'  stipulato  successivamente  alla  comunicazione   del   Ministero
relativa agli esiti  della  predetta  notifica,  entro  90  (novanta)
giorni dal ricevimento della comunicazione medesima  da  parte  della
Banca finanziatrice. 
  9. Qualora  il  progetto  sia  presentato  congiuntamente  da  piu'
soggetti che abbiano stipulato un contratto di  rete  o  altre  forme
contrattuali di collaborazione ai sensi dei DD.MM. 15  ottobre  2014,
la domanda di agevolazione e' presentata per il tramite del  soggetto
individuato come  capofila,  al  quale  sono,  altresi',  rivolte  le
interlocuzioni e comunicazioni previste  dal  presente  articolo  nei
confronti del soggetto beneficiario, ferma restando la  facolta'  per
il Ministero e per il Soggetto gestore di  interloquire  direttamente
anche con gli altri soggetti proponenti. La domanda  di  agevolazione
deve  essere  corredata  dell'attestazione  del  merito  di   credito
relativa a ciascun partecipante, predisposta dalla  rispettiva  Banca
finanziatrice  ovvero,  nel  caso  di  costituzione,  ai   fini   del
finanziamento del progetto, di un  pool  di  banche  senza  rilevanza
esterna, dalla Banca finanziatrice che svolge il  ruolo  di  capofila
nell'ambito del  pool  stesso,  con  la  quale  ciascun  partecipante
stipulera' il relativo contratto di Finanziamento. La  sottoscrizione
della domanda di agevolazione e la  sottoscrizione  per  accettazione
del  decreto  di  concessione  sono,   in   ogni   caso,   effettuate
congiuntamente da tutti i soggetti proponenti.