Art. 8 Procedura di concessione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse con la procedura negoziale di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, salvo quanto stabilito dal presente articolo. 2. Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015, alla domanda presentata dal soggetto proponente in esito alla valutazione di massima circa l'ammissibilita' del progetto di cui all'art. 8 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 deve essere unita, oltre alla documentazione richiesta dall'art. 9 dei precitati decreti, l'attestazione, resa dalla Banca finanziatrice del singolo proponente, del relativo merito creditizio. Le predette attestazioni sono redatte secondo le modalita' definite dalle Convenzioni, in attuazione dell'art. 4 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015. Con apposito decreto direttoriale, adottato ai sensi del citato art. 9 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, saranno impartite le istruzioni per l'attuazione degli interventi in relazione alle specificita' delle agevolazioni previste dal presente decreto. 3. Gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'istruttoria delle domande di agevolazione sono effettuati dal Soggetto gestore individuato dai DD.MM. 15 ottobre 2014, che esamina la proposta progettuale e la documentazione presentata dal soggetto proponente secondo quanto stabilito dall'art. 10 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014. Il Soggetto gestore verifica altresi' l'idoneita' delle attestazioni della Banca finanziatrice e la relativa conformita' a quanto prescritto nelle Convenzioni, recependo nella propria istruttoria la valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca finanziatrice. A tal fine il Soggetto gestore puo' richiedere alla Banca finanziatrice gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari. La valutazione operata dalla Banca finanziatrice esonera il Soggetto gestore dall'applicazione dei criteri di ammissibilita' previsti con riferimento alla solidita' economico-finanziaria dall'art. 10, comma 3, di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 e precisati nell'allegato n. 2, punto A.2), dei predetti decreti. Il decreto direttoriale di cui al comma 2 ridetermina la soglia minima di accesso complessiva, il cui raggiungimento deve essere conseguito con i punteggi attribuiti in relazione ai restanti criteri di ammissibilita' di cui al precitato allegato n. 2. 4. Qualora l'istruttoria del Soggetto gestore dia esito positivo e sia, pertanto, avviata la successiva fase di negoziazione, le richieste di dati e di informazioni di cui all'art. 10, comma 7, di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 possono essere formulate dal Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, anche nei confronti della Banca finanziatrice che ha valutato il merito di credito, anche al fine di acquisire conferma del merito di credito attestato in considerazione di eventuali variazioni negoziate con riferimento al progetto presentato o alla sua copertura finanziaria. Restano fermi gli altri adempimenti posti a carico del Soggetto gestore e le ulteriori previsioni di cui all'art. 10 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014. 5. In esito all'attivita' negoziale, la proposta definitiva e l'ulteriore documentazione presentata dal soggetto proponente ai sensi dell'art. 11 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 devono essere corredate della delibera di Finanziamento bancario, redatta in conformita' con i modelli definiti dalle Convenzioni. Verificate la predetta delibera e la documentazione presentata, il Soggetto gestore, entro i termini di cui al citato art. 11, provvede alla trasmissione della proposta di concessione delle agevolazioni, completa delle indicazioni relative all'avvenuta delibera di Finanziamento bancario, oltre che al Ministero, a CDP, al fine dell'assunzione da parte di quest'ultima della delibera di Finanziamento agevolato. 6. CDP, entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione di cui al comma 5, adotta la delibera di Finanziamento agevolato e la trasmette al Ministero, al Soggetto gestore e alla Banca finanziatrice. Entro 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione della delibera di Finanziamento agevolato, il Ministero adotta il decreto di concessione delle agevolazioni e lo trasmette, per il tramite del Soggetto gestore, alla Banca finanziatrice, a CDP e al soggetto beneficiario che, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, lo restituisce debitamente sottoscritto per accettazione, pena la decadenza delle agevolazioni, trasmettendone copia alla Banca finanziatrice e al Soggetto gestore. L'efficacia della delibera adottata da CDP e l'efficacia del decreto di concessione sono condizionate alla stipula del contratto di Finanziamento tra la Banca finanziatrice, che agisce per conto proprio e in nome e per conto di CDP, e il soggetto beneficiario. La predetta stipula deve intervenire entro 90 giorni dalla ricezione da parte della Banca finanziatrice del decreto trasmesso dal Soggetto gestore, pena la decadenza delle agevolazioni, fatta salva la possibilita', da parte del soggetto beneficiario o della Banca finanziatrice, di richiedere al Ministero per il tramite del Soggetto gestore una proroga del termine indicato non superiore a 90 giorni. Copia del contratto di Finanziamento stipulato e' tramessa tempestivamente dalla Banca finanziatrice a CDP e al Soggetto gestore, secondo le modalita' stabilite dalle Convenzioni. 7. Nel decreto di concessione di cui al comma 6 sono determinati l'ammontare delle agevolazioni concesse sotto forma di Finanziamento agevolato e di contributo alla spesa nonche' l'importo minimo del Finanziamento bancario, fermi restando gli ulteriori elementi di cui all'art. 12 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014. 8. Nei casi indicati dall'art. 4, comma 1, del Regolamento GBER, il decreto di concessione delle agevolazioni e' subordinato alla notifica individuale e alla successiva valutazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In tali ipotesi il contratto di Finanziamento e' stipulato successivamente alla comunicazione del Ministero relativa agli esiti della predetta notifica, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima da parte della Banca finanziatrice. 9. Qualora il progetto sia presentato congiuntamente da piu' soggetti che abbiano stipulato un contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione ai sensi dei DD.MM. 15 ottobre 2014, la domanda di agevolazione e' presentata per il tramite del soggetto individuato come capofila, al quale sono, altresi', rivolte le interlocuzioni e comunicazioni previste dal presente articolo nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando la facolta' per il Ministero e per il Soggetto gestore di interloquire direttamente anche con gli altri soggetti proponenti. La domanda di agevolazione deve essere corredata dell'attestazione del merito di credito relativa a ciascun partecipante, predisposta dalla rispettiva Banca finanziatrice ovvero, nel caso di costituzione, ai fini del finanziamento del progetto, di un pool di banche senza rilevanza esterna, dalla Banca finanziatrice che svolge il ruolo di capofila nell'ambito del pool stesso, con la quale ciascun partecipante stipulera' il relativo contratto di Finanziamento. La sottoscrizione della domanda di agevolazione e la sottoscrizione per accettazione del decreto di concessione sono, in ogni caso, effettuate congiuntamente da tutti i soggetti proponenti.