Art. 9 Erogazione delle agevolazioni e gestione del Finanziamento 1. L'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto avviene secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 13 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo in relazione al Finanziamento, al fine di garantire il rispetto dei ruoli e delle competenze definiti dall'art. 5 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015. 2. Fermi restando le modalita' e i termini previsti dall'art. 13 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 per la presentazione, al Soggetto gestore, delle richieste di erogazione per stati di avanzamento dei lavori, nonche' per la verifica delle condizioni di erogabilita' a carico del medesimo Soggetto gestore, l'erogazione delle quote di Finanziamento e' effettuata dalla Banca finanziatrice, che vi provvede entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Soggetto gestore dell'esito positivo delle verifiche effettuate. Non si applicano le disposizioni in merito all'anticipazione delle quote del finanziamento agevolato di cui al comma 2 dell'art. 13 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014. L'eventuale erogazione in anticipazione puo', in ogni caso, essere stabilita e regolata dal contratto di Finanziamento, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca finanziatrice, secondo quanto previsto nelle Convenzioni. 3. La messa a disposizione alla Banca finanziatrice da parte di CDP delle risorse per l'erogazione del Finanziamento agevolato e' disciplinata dalle Convenzioni. 4. Le modalita' e gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione, unitamente agli adempimenti specifici a carico del Soggetto gestore, sono definiti con successivo decreto a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Le Convenzioni stabiliscono le modalita' di erogazione del Finanziamento, nonche' gli impegni della Banca finanziatrice e di CDP, in conformita' alle previsioni del presente articolo. 5. La gestione del Finanziamento, ivi compresi gli adempimenti relativi al rimborso della quota capitale e al pagamento degli interessi o delle altre somme comunque dovute in dipendenza del contratto di Finanziamento, e' effettuata dalla Banca finanziatrice, secondo le modalita' specificate dalle Convenzioni.