Art. 9 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
                    e gestione del Finanziamento 
 
  1. L'erogazione delle  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto
avviene secondo le modalita' e i termini  previsti  dall'art.  13  di
ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, fatto salvo quanto  disposto
dal presente articolo in  relazione  al  Finanziamento,  al  fine  di
garantire il rispetto dei ruoli e delle competenze definiti dall'art.
5 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015. 
  2. Fermi restando le modalita' e i termini previsti dall'art. 13 di
ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre  2014  per  la  presentazione,  al
Soggetto  gestore,  delle  richieste  di  erogazione  per  stati   di
avanzamento dei lavori, nonche' per la verifica delle  condizioni  di
erogabilita' a carico del  medesimo  Soggetto  gestore,  l'erogazione
delle quote di Finanziamento e' effettuata dalla Banca finanziatrice,
che vi provvede entro 30 giorni  dalla  comunicazione  da  parte  del
Soggetto gestore dell'esito positivo delle verifiche effettuate.  Non
si applicano le disposizioni in merito all'anticipazione delle  quote
del finanziamento agevolato  di  cui  al  comma  2  dell'art.  13  di
ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014.  L'eventuale  erogazione  in
anticipazione puo', in ogni caso, essere  stabilita  e  regolata  dal
contratto di Finanziamento, sulla base delle  valutazioni  effettuate
dalla Banca finanziatrice, secondo quanto previsto nelle Convenzioni. 
  3. La messa a disposizione alla Banca finanziatrice da parte di CDP
delle  risorse  per  l'erogazione  del  Finanziamento  agevolato   e'
disciplinata dalle Convenzioni. 
  4. Le modalita' e gli schemi per la presentazione  delle  richieste
di erogazione, unitamente agli adempimenti  specifici  a  carico  del
Soggetto gestore, sono definiti con successivo decreto  a  firma  del
direttore generale per gli incentivi  alle  imprese.  Le  Convenzioni
stabiliscono le modalita' di erogazione  del  Finanziamento,  nonche'
gli impegni della Banca finanziatrice e di CDP, in  conformita'  alle
previsioni del presente articolo. 
  5. La gestione del  Finanziamento,  ivi  compresi  gli  adempimenti
relativi al rimborso  della  quota  capitale  e  al  pagamento  degli
interessi o delle altre  somme  comunque  dovute  in  dipendenza  del
contratto di Finanziamento, e' effettuata dalla Banca  finanziatrice,
secondo le modalita' specificate dalle Convenzioni.