IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                                  e 
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista  la  legge  21  novembre  1967,   n.   1185,   e   successive
modificazioni e integrazioni, concernente "Norme sui passaporti"  che
all'art. 21 stabilisce che "Possono  essere  rilasciati  e  rinnovati
passaporti speciali,  lasciapassare  ed  altri  consimili  documenti,
equipollenti al passaporto, in favore  di  stranieri  e  di  apolidi,
quando cio' sia previsto da accordi internazionali"; 
  Visto l'art. 7-vicies ter, lettera c), del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo  2005,
n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio  del
passaporto elettronico di cui al regolamento (CE)  n.  2252/2004  del
Consiglio del 13 dicembre 2004; 
  Visto  l'art.  7-vicies  quater  della  medesimo  decreto-legge  n.
7/2005, come modificato dall'art.  1,  comma  1305,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che, tra l'altro: 
    pone a carico dei soggetti richiedenti la  corresponsione  di  un
importo pari  almeno  alle  spese  necessarie  per  la  produzione  e
spedizione del documento,  nonche'  per  la  manutenzione  necessaria
all'espletamento dei servizi connessi; 
    prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti
elettronici sono determinati con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  con  il
Ministro  per  le   riforme   e   le   innovazioni   della   Pubblica
Amministrazione; 
  Visto l'art. 17-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  che
ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n.
559, stabilendo che:  "sono  considerati  carte  valori  i  prodotti,
individuati con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  aventi  almeno  uno  dei  seguenti
requisiti: 
    sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello  Stato  o
di    altre    pubbliche    amministrazioni,    di    autorizzazioni,
certificazioni,    abilitazioni,    documenti    di    identita'    e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore
fiduciario e di tutela della  fede  pubblica  in  seguito  alla  loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; 
    sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di  carte
filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza  ovvero  con
elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle
relative infrastrutture, di  assicurare  un'idonea  protezione  dalle
contraffazioni e dalle falsificazioni"; 
  Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  633,  recante  "Istituzione  e
disciplina dell'imposta sul  valore  aggiunto",  e,  in  particolare,
l'art. 10; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante  "Nuovo  ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato" e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia  di
riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini  della
sua trasformazione in societa' per azioni a norma degli articoli 11 e
14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) 2  agosto  2002,  n.  59,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244,  del  17  ottobre
2002, con la quale l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  a
decorrere dalla data del 17 ottobre  2002  e'  stato  trasformato  in
S.p.A.; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
4 agosto 2003, recante "Istruzioni per la disciplina dei  servizi  di
vigilanza e di controllo  sulla  produzione  delle  carte  valori"  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari  esteri  del  23  giugno
2009, n. 303/014, recante "Disposizioni relative al  modello  e  alle
caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico"; 
  Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  del  23  marzo
2010, n. 303/13, recante "Disposizioni  in  materia  di  libretti  di
passaporto ordinario"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  31  dicembre
2013, recante "Individuazione delle carte valori ai  sensi  dell'art.
2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e
successive modificazioni"; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale del 7 maggio 2015, pubblicato nella  G.U.
n. 111 del 15 maggio 2015, con  il  quale  sono  state  stabilite  le
"Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di
viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri"; 
  Vista la nota del MAECI n. 01534482015 del 15 luglio  2015  con  la
quale  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale ha, tra l'altro, comunicato quanto segue: 
    la Commissione europea  ha  chiuso  negativamente  nei  confronti
dell'Italia  lo  EU  Pilot  6951/14  Home  contestando   il   mancato
adeguamento dei documenti di viaggio rilasciati a stranieri,  apolidi
e  rifugiati  alle  caratteristiche  di  sicurezza  e  agli  elementi
biometrici previsti per i passaporti rilasciati a cittadini, per  cui
occorre procedere all'emissione di documenti di  viaggio  elettronici
anche per stranieri, apolidi e rifugiati; 
    ai  sensi  del  Regolamento  CE  n.  2252/2004,   relativo   alle
caratteristiche di  sicurezza  dei  passaporti  e  dei  documenti  di
viaggio rilasciati dagli Stati membri, dell'art. 21  della  legge  n.
1185/1967,  dell'art.   7-vicies   ter   e   7-vicies   quater,   del
decreto-legge  n.  7/2005,  "ai  documenti  de  quibus  deve   essere
applicata la normativa prevista per il passaporto elettronico"; 
  Vista la nota n. 5007-2/A2014-003108/IX del 24 luglio 2015  con  la
quale  il  Ministero   dell'Interno,   con   riferimento   a   quanto
rappresentato con la suddetta nota dal Ministero degli affari  esteri
e della cooperazione  internazionale  in  data  15  luglio  2015,  ha
comunicato di non avere, per quanto di  competenza,  osservazioni  da
formulare; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  per  la
Pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del  20  maggio   2010,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del  27  luglio  2010,
recante  "Determinazione  dell'importo  delle  spese  a  carico   dei
soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico"; 
  Vista la Convenzione  stipulata  in  data  25  marzo  2009  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane  S.p.A.  per
la gestione degli incassi dei corrispettivi dovuti  per  il  rilascio
dei passaporti elettronici, la quale riconosce, tra l'altro, a  Poste
Italiane S.p.A., per la prestazione del  servizio,  un  corrispettivo
pari a euro 0,50, esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1 del
D.P.R.  n.  633/1972,   per   ciascun   richiedente   il   passaporto
elettronico.  Il  pagamento  della  citata  somma  di  euro  0,50  e'
ricompreso  nell'importo  versato  dal  richiedente  al  netto  della
commissione ordinaria per il pagamento dei bollettini postali; 
  Visto il verbale n. 4 del 3 agosto 2015 della  Commissione  per  la
determinazione dei  prezzi  delle  forniture  eseguite  dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.,  istituita,  presso   il
Ministero dell'economia e delle finanze, in  attuazione  del  decreto
del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  del   5   febbraio   2001,   concernente,   tra   l'altro,
l'approvazione, da parte della predetta Commissione, del  prezzo  del
documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati  e  stranieri
nella misura unitaria di euro 34,20 (IVA esclusa),  a  copertura  dei
costi per la loro produzione e per la fornitura delle  infrastrutture
e dei servizi per la loro personalizzazione e diffusione  sull'intero
territorio  nazionale  e  delle  relative  attrezzature  hardware   e
software necessarie per le postazioni di rilascio e controllo; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7-vicies quater, comma  6,  del
decreto-legge n. 7/2005, e' escluso qualsiasi onere  a  carico  della
finanza pubblica e quindi  anche  il  costo  dei  servizi  che  Poste
italiane S.p.A. dovra' fornire in base  alla  menzionata  Convenzione
non dovra' gravare sull'erario; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dall'entrata in esercizio  del  nuovo  documento  di
viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri  l'importo  da
porre a carico dei soggetti richiedenti, e' determinato in euro 34,20
(trentaquattro/20), al netto dell'I.V.A.. 
  2.  All'importo  complessivo  di  cui  al   comma   1,   maggiorato
dell'I.V.A. nella misura tempo per  tempo  vigente,  va  aggiunta  la
commissione  di  euro  0,50,  esente  dall'I.V.A.,   prevista   dalla
Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  Poste
italiane S.p.A. citata in premessa.