Art. 3 Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacita' contributiva ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, l'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base: a) dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente; b) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici; c) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalita' indicate nella tabella A; d) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.