IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il comma 6 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno  2015,  n.
78, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei  tempi
di pagamento delle transazioni commerciali,  una  quota  delle  somme
disponibili sul conto di tesoreria di cui all'art. 1, comma  11,  del
decreto-legge  n.  35  del  2013,  provenienti  dalla  «Sezione   per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'art. 1,  comma  10,
del decreto-legge n. 35 del 2013 e non piu' dovute, sono  utilizzate,
nel  limite  di  650  milioni  di  euro,  per   la   concessione   di
anticipazioni di liquidita' al fine di far  fronte  ai  pagamenti  da
parte degli enti  locali  dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2014,  ovvero  dei  debiti  per  i
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente  di  pagamento
entro il predetto termine, nonche'  dei  debiti  fuori  bilancio  che
presentavano i requisiti per  il  riconoscimento  alla  data  del  31
dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data  successiva,
ivi inclusi quelli contenuti nel piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale, di cui  all'art.  243-bis  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della  sezione  regionale
di controllo della Corte dei conti. Per le  medesime  finalita'  sono
utilizzate le somme iscritte in  conto  residui  della  «Sezione  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti  locali»  del  predetto  Fondo  per  un  importo
complessivo pari a 200 milioni di euro; 
  Visto il successivo comma 7 del medesimo art. 8, il  quale  dispone
che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il
30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di  cui
all'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e  le
modalita' per la concessione e la restituzione delle somme di cui  al
comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che  non  hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita'; 
  Considerato il successivo comma 8 del medesimo  art.  8,  il  quale
prevede che le somme di  cui  al  punto  precedente  saranno  erogate
previa  formale  certificazione  alla  Cassa  depositi   e   prestiti
dell'avvenuto pagamento di almeno  il  75  per  cento  dei  debiti  e
dell'effettuazione delle relative registrazioni  contabili  da  parte
degli enti locali interessati con riferimento alle  anticipazioni  di
liquidita' ricevute precedentemente; 
  Considerato  l'art.  1  del  decreto-legge   n.   35/2013   e,   in
particolare, i commi  da  13  a  17-quinquies,  recanti  modalita'  e
criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di
liquidita'  e  criteri  per  la  concessione  e  la   rendicontazione
dell'anticipazione di liquidita' in favore degli enti locali; 
  Visto l'Addendum alla Convenzione  per  la  gestione  dei  mutui  e
rapporti trasferiti  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sottoscritto, per le finalita' di  cui  all'art.  1,  comma  11,  del
suddetto decreto-legge n. 35  del  2013,  in  data  12  aprile  2013,
approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  di
pari data; 
  Ravvisata l'opportunita' di  definire  i  criteri,  i  tempi  e  le
modalita' per la concessione e la restituzione delle anticipazioni di
liquidita' in discorso agli enti locali; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 30 luglio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Beneficiari dell'anticipazione 
 
  1. Le risorse di cui al comma 6 dell'art. 8  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, pari a 650 milioni di euro, a valere sulle  somme
disponibili sul conto di tesoreria di cui all'art. 1, comma  11,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  provenienti  dalla  "Sezione  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10,  dell'art.
1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, non  piu'  dovute,  nonche'
quelle iscritte in conto residui della citata  Sezione  del  suddetto
Fondo, pari a 200 milioni di euro, sono finalizzate alla  concessione
di anticipazioni di liquidita' in favore degli enti  locali,  per  il
pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati  alla  data
del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa
fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto
termine,  nonche'  dei  debiti  fuori  bilancio  che  presentavano  i
requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014  anche
se riconosciuti in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli
contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui
all'art. 243-bis del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.