Art. 2 
 
 
                  Concessione risorse a enti locali 
 
  1. I criteri e le modalita'  per  l'accesso  da  parte  degli  enti
locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 1,  nonche'  per
la  restituzione  della  stessa,  sono  definiti  sulla  base   delle
disposizioni  recate  dall'Addendum  integrato   mediante   un   atto
aggiuntivo, che tiene conto delle disposizioni  di  cui  al  comma  8
dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  da  stipularsi
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  CDP  e  da  uno
schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale
del Tesoro, d'intesa con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia  e
delle finanze e della CDP. 
  2. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma  1,  la  domanda  di
anticipazione da parte degli enti locali di cui all'art. 2, comma  1,
del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  deve   essere
presentata, a pena di nullita', entro la data prevista  dal  predetto
atto aggiuntivo. 
  3. Le anticipazioni saranno concesse entro  15  giorni  dalla  data
ultima di presentazione delle domande  di  cui  al  precedente  comma
proporzionalmente e nei limiti  delle  somme  di  cui  all'art.  1  e
saranno restituite con le modalita' di cui all'art. 1, comma 13,  del
decreto-legge n. 35 del 2013. 
  4. Il tasso di interesse da applicare alle  suddette  anticipazioni
e' pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a  5
anni in corso di emissione rilevato  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione
del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero. 
  5.  Le  suddette  anticipazioni  saranno  erogate  previa   formale
certificazione alla Cassa depositi e prestiti, sottoscritta da  parte
del responsabile del servizio finanziario dell'ente e dell'organo  di
revisione, attestante l'avvenuto pagamento di almeno il 75 per  cento
dei  debiti  e  dell'effettuazione   delle   relative   registrazioni
contabili da parte degli stessi enti  locali,  con  riferimento  alle
anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente. 
  6. In caso di mancata corresponsione  delle  rate  di  ammortamento
relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni
di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 13 del decreto-legge  n.
35 del 2013. 
  7. Alle anticipazioni di cui al  presente  articolo  si  applicano,
inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui  all'art.  1,
commi da 13-bis a 17 del decreto-legge n. 35 del 2013. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 agosto 2015 
 
                             Il direttore generale del Tesoro: La Via