Art. 3 Ambiti di applicazione dello strumento 1. Lo strumento opera tramite un unico fondo per tutti i bandi che utilizzano, per la concessione delle anticipazioni, le risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile e che ne prevedono l'utilizzo, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, per effetto del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, lettera b). 2. Lo strumento non si applica agli interventi oggetto degli accordi di programma di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 2015, tranne che il singolo accordo lo preveda espressamente in ragione della numerosita' dei soggetti potenzialmente interessati. 3. Con successivi provvedimenti si provvede all'eventuale applicazione e disciplina dello strumento anche agli interventi che utilizzano risorse finanziarie comunitarie o cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti comunitari.