Art. 3 
 
 
               Ambiti di applicazione dello strumento 
 
  1. Lo strumento opera tramite un unico fondo per tutti i bandi  che
utilizzano,  per  la  concessione  delle  anticipazioni,  le  risorse
finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile e che ne  prevedono
l'utilizzo, tenuto conto delle risorse finanziarie  disponibili,  per
effetto del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, lettera b). 
  2. Lo strumento  non  si  applica  agli  interventi  oggetto  degli
accordi di programma di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico 1° aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 2015, tranne che il  singolo
accordo lo preveda espressamente in  ragione  della  numerosita'  dei
soggetti potenzialmente interessati. 
  3.  Con  successivi   provvedimenti   si   provvede   all'eventuale
applicazione e disciplina dello strumento anche agli  interventi  che
utilizzano risorse finanziarie comunitarie o cofinanziate dall'Unione
europea  nell'ambito  dei  fondi  strutturali,  nel  rispetto   delle
condizioni stabilite dai relativi regolamenti comunitari.