Art. 6 
 
 
                        Somme non recuperate 
 
  1. Il  Ministero,  sulla  base  della  comunicazione  del  soggetto
gestore con la quale, in esito alle  attivita'  di  cui  all'art.  5,
comma 4, sono quantificate le somme non recuperate,  provvede  a  far
rientrare tali somme nella disponibilita'  delle  risorse  utilizzate
per la concessione delle agevolazioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 agosto 2015 
 
                                       Il direttore generale: Sappino 

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015 
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