Art. 6 Somme non recuperate 1. Il Ministero, sulla base della comunicazione del soggetto gestore con la quale, in esito alle attivita' di cui all'art. 5, comma 4, sono quantificate le somme non recuperate, provvede a far rientrare tali somme nella disponibilita' delle risorse utilizzate per la concessione delle agevolazioni. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2015 Il direttore generale: Sappino Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3390