Art. 10
Criteri di inquadramento
1. Le regioni, gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non
economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, e le amministrazioni di cui al comma 425 operano, all'atto
dell'inquadramento del personale in mobilita', l'equiparazione tra le
aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale
appartenente allo stesso o a diverso comparto di contrattazione
collettiva ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
2. I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle procedure
di mobilita' disciplinate dal presente decreto, mantengono la
posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del
trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci con carattere di generalita' e natura fissa e continuativa, non
correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza,
previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in
godimento all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita' di
servizio maturata. Al solo fine di determinare l'ammontare delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti
risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del
trattamento accessorio, nonche' la progressione economica
orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali
vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente
al personale trasferito, nell'ambito dei piu' generali fondi delle
risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a
valere sulle risorse relative alle assunzioni. I compensi di
produttivita', la retribuzione di risultato e le indennita'
accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli
importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere
incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo
decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di
entrata in vigore della legge n. 56 del 2014.
3. Ai dipendenti CRI, trasferiti in esito alle procedure di
mobilita' disciplinate dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 2-quinquies, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.