Art. 10 
 
                      Criteri di inquadramento 
 
  1. Le regioni, gli enti  locali,  inclusi  gli  enti  pubblici  non
economici da essi  dipendenti  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, e le amministrazioni di cui al comma 425 operano, all'atto
dell'inquadramento del personale in mobilita', l'equiparazione tra le
aree  funzionali  e  le  categorie  di  inquadramento  del  personale
appartenente allo stesso  o  a  diverso  comparto  di  contrattazione
collettiva ai sensi del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato ai sensi dell'art. 29-bis del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001. 
  2. I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle  procedure
di  mobilita'  disciplinate  dal  presente  decreto,  mantengono   la
posizione giuridica ed  economica,  con  riferimento  alle  voci  del
trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle
voci con carattere di generalita' e natura fissa e continuativa,  non
correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di  provenienza,
previste dai vigenti contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  in
godimento  all'atto  del  trasferimento,  nonche'   l'anzianita'   di
servizio maturata. Al solo  fine  di  determinare  l'ammontare  delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa  le  corrispondenti
risorse  destinate  a  finanziare  le  voci  fisse  e  variabili  del
trattamento   accessorio,   nonche'   la    progressione    economica
orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni  contrattuali
vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente
al personale trasferito, nell'ambito dei piu'  generali  fondi  delle
risorse decentrate del personale delle categorie  e  dirigenziale,  a
valere  sulle  risorse  relative  alle  assunzioni.  I  compensi   di
produttivita',  la  retribuzione  di  risultato   e   le   indennita'
accessorie  del  personale  trasferito  rimangono  determinati  negli
importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere
incrementati   fino   all'applicazione   del   contratto   collettivo
decentrato  integrativo  sottoscritto   conseguentemente   al   primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo  la  data  di
entrata in vigore della legge n. 56 del 2014. 
  3. Ai  dipendenti  CRI,  trasferiti  in  esito  alle  procedure  di
mobilita'  disciplinate  dal  presente  decreto,  si   applicano   le
disposizioni di cui  all'art.  30,  comma  2-quinquies,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.