Art. 11 Disposizioni finali 1. Il presente decreto non si applica alle procedure di mobilita' volontaria avviate dalle amministrazioni pubbliche anteriormente al 1° gennaio 2015. Sono, altresi', escluse dalla disciplina del presente decreto le procedure di mobilita' volontaria avviate anche successivamente alla predetta data del 1° gennaio 2015, purche' riservate in via prioritaria al personale degli enti di area vasta o al personale della CRI. Le procedure di mobilita' di cui al presente comma non devono incidere sulle risorse previste dal regime delle assunzioni per gli anni 2015 e 2016 e comunque devono essere concluse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Sono fatte salve le procedure di mobilita' avviate dal Ministero della giustizia a valere sul fondo di cui all'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165. 2. I prefetti preposti agli Uffici territoriali di governo vigilano sul corretto svolgimento degli adempimenti di cui al presente decreto da parte degli enti locali, adottando, ove necessario, gli atti di competenza finalizzati a definire la domanda e l'offerta di mobilita' in stretta collaborazione con il Dipartimento. Gli stessi prefetti vigilano altresi' sul rispetto del divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato previsto, a pena di nullita', dal comma 424 e dal comma 425. 3. A conclusione delle procedure di cui al presente decreto si procedera', in presenza di unita' di personale degli enti di area vasta da ricollocare, all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. 4. Le disposizioni del presente decreto che fanno riferimento agli enti del SSN si applicano ai medesimi enti salvo che le Regioni determinino diversamente in sede di riordino di cui all'art. 3. 5. Per l'anno 2016 si terra' conto di quanto previsto dall'art. 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, in merito all'avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche del personale civile del Ministero della difesa. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 2015 Il Ministro: Madia Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2413