Art. 11
Disposizioni finali
1. Il presente decreto non si applica alle procedure di mobilita'
volontaria avviate dalle amministrazioni pubbliche anteriormente al
1° gennaio 2015. Sono, altresi', escluse dalla disciplina del
presente decreto le procedure di mobilita' volontaria avviate anche
successivamente alla predetta data del 1° gennaio 2015, purche'
riservate in via prioritaria al personale degli enti di area vasta o
al personale della CRI. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma non devono incidere sulle risorse previste dal regime delle
assunzioni per gli anni 2015 e 2016 e comunque devono essere concluse
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale. Sono fatte salve le procedure di mobilita'
avviate dal Ministero della giustizia a valere sul fondo di cui
all'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n.
165.
2. I prefetti preposti agli Uffici territoriali di governo vigilano
sul corretto svolgimento degli adempimenti di cui al presente decreto
da parte degli enti locali, adottando, ove necessario, gli atti di
competenza finalizzati a definire la domanda e l'offerta di mobilita'
in stretta collaborazione con il Dipartimento. Gli stessi prefetti
vigilano altresi' sul rispetto del divieto di effettuare assunzioni a
tempo indeterminato previsto, a pena di nullita', dal comma 424 e dal
comma 425.
3. A conclusione delle procedure di cui al presente decreto si
procedera', in presenza di unita' di personale degli enti di area
vasta da ricollocare, all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1,
comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.
4. Le disposizioni del presente decreto che fanno riferimento agli
enti del SSN si applicano ai medesimi enti salvo che le Regioni
determinino diversamente in sede di riordino di cui all'art. 3.
5. Per l'anno 2016 si terra' conto di quanto previsto dall'art.
2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
codice dell'ordinamento militare, in merito all'avvio di processi di
trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche del personale
civile del Ministero della difesa.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2015
Il Ministro: Madia
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2413