Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto non si applica alle procedure  di  mobilita'
volontaria avviate dalle amministrazioni pubbliche  anteriormente  al
1°  gennaio  2015.  Sono,  altresi',  escluse  dalla  disciplina  del
presente decreto le procedure di mobilita' volontaria  avviate  anche
successivamente alla predetta  data  del  1°  gennaio  2015,  purche'
riservate in via prioritaria al personale degli enti di area vasta  o
al personale della CRI. Le procedure di mobilita' di cui al  presente
comma non devono incidere sulle risorse  previste  dal  regime  delle
assunzioni per gli anni 2015 e 2016 e comunque devono essere concluse
entro 15 giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale. Sono fatte salve le procedure di  mobilita'
avviate dal Ministero della giustizia  a  valere  sul  fondo  di  cui
all'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30  aprile  2001,  n.
165. 
  2. I prefetti preposti agli Uffici territoriali di governo vigilano
sul corretto svolgimento degli adempimenti di cui al presente decreto
da parte degli enti locali, adottando, ove necessario,  gli  atti  di
competenza finalizzati a definire la domanda e l'offerta di mobilita'
in stretta collaborazione con il Dipartimento.  Gli  stessi  prefetti
vigilano altresi' sul rispetto del divieto di effettuare assunzioni a
tempo indeterminato previsto, a pena di nullita', dal comma 424 e dal
comma 425. 
  3. A conclusione delle procedure di  cui  al  presente  decreto  si
procedera', in presenza di unita' di personale  degli  enti  di  area
vasta da ricollocare, all'utilizzo delle risorse di cui  all'art.  1,
comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. 
  4. Le disposizioni del presente decreto che fanno riferimento  agli
enti del SSN si applicano ai  medesimi  enti  salvo  che  le  Regioni
determinino diversamente in sede di riordino di cui all'art. 3. 
  5. Per l'anno 2016 si terra' conto  di  quanto  previsto  dall'art.
2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare, in merito all'avvio di processi  di
trasferimento presso altre amministrazioni  pubbliche  del  personale
civile del Ministero della difesa. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 settembre 2015 
 
                                                   Il Ministro: Madia 

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2015 
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reg.ne prev. n. 2413