Art. 2 Inquadramento del personale delle Province in posizione di comando o distacco 1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 acquisiscono il consenso all'immissione nei propri ruoli del personale delle Province che, alla data prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, si trovava presso le stesse in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati. 2. L'inquadramento del personale che ha fornito il consenso ai sensi del comma 1 e' disposto nell'amministrazione dove il medesimo presta servizio a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilita' finanziaria a regime della relativa spesa, anche in deroga, per le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, alle facolta' di assumere. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per inquadrare tutto il personale che ha fornito il consenso, le amministrazioni applicano i criteri di cui agli articoli 7 e 8. L'inquadramento e' comunicato alle province di provenienza del relativo personale entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.