Art. 2 
 
Inquadramento del personale delle Province in posizione di comando  o
                              distacco 
 
  1. Entro dieci giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001  acquisiscono  il
consenso all'immissione nei propri ruoli del personale delle Province
che, alla data prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78
del 2015, si trovava presso le  stesse  in  posizione  di  comando  o
distacco o altri istituti comunque denominati. 
  2. L'inquadramento del personale che  ha  fornito  il  consenso  ai
sensi del comma 1 e' disposto nell'amministrazione dove  il  medesimo
presta servizio a condizione che  ci  sia  capienza  nella  dotazione
organica  e  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione  vigente   e   comunque   ove   risulti   garantita   la
sostenibilita' finanziaria a regime della relativa  spesa,  anche  in
deroga, per le amministrazioni di  cui  all'art.  5,  comma  1,  alle
facolta' di assumere. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per
inquadrare  tutto  il  personale  che  ha  fornito  il  consenso,  le
amministrazioni applicano i criteri di  cui  agli  articoli  7  e  8.
L'inquadramento  e'  comunicato  alle  province  di  provenienza  del
relativo personale entro venti giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.