Art. 2
Inquadramento del personale delle Province in posizione di comando o
distacco
1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 acquisiscono il
consenso all'immissione nei propri ruoli del personale delle Province
che, alla data prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78
del 2015, si trovava presso le stesse in posizione di comando o
distacco o altri istituti comunque denominati.
2. L'inquadramento del personale che ha fornito il consenso ai
sensi del comma 1 e' disposto nell'amministrazione dove il medesimo
presta servizio a condizione che ci sia capienza nella dotazione
organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la
sostenibilita' finanziaria a regime della relativa spesa, anche in
deroga, per le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, alle
facolta' di assumere. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per
inquadrare tutto il personale che ha fornito il consenso, le
amministrazioni applicano i criteri di cui agli articoli 7 e 8.
L'inquadramento e' comunicato alle province di provenienza del
relativo personale entro venti giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.