Art. 3 
 
           Riordino delle funzioni da parte delle regioni 
 
  1. Le regioni che, entro il termine ultimo  del  31  ottobre  2015,
previsto dall'art. 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 78  del
2015, hanno disciplinato il riordino delle funzioni  ai  sensi  della
legge n. 56 del 2014  ed  hanno  definito,  in  sede  di  osservatori
regionali, procedure di  ricollocazione  diretta  dei  dipendenti  in
soprannumero addetti alle funzioni non fondamentali, entro lo  stesso
termine del 31 ottobre 2015 provvedono ad  adempiere  all'obbligo  di
comunicazione di  cui  al  comma  424  mediante  l'inserimento  delle
relative informazioni nel PMG con le modalita' indicate nello  stesso
Portale. 
  2. Alle regioni che non procedono con le modalita' e nei  tempi  di
cui al comma 1 si applica l'art. 5. 
  3. Entro il 31 dicembre 2015, le regioni  a  statuto  speciale  che
abbiano  adeguato  i  loro  ordinamenti  in  base  alle  disposizioni
dell'art. 1, comma 145, della legge n. 56 del  2014  ed  ai  principi
dell'art. 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, possono chiedere
al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri (di seguito "il  Dipartimento")  di  avvalersi
delle procedure di cui al presente decreto. Il Dipartimento adotta le
determinazioni conseguenti per destinare le risorse  disponibili  per
le assunzioni alle  relative  procedure  di  mobilita'.  In  caso  di
mancata richiesta al  Dipartimento  le  regioni  a  statuto  speciale
procedono autonomamente.