Art. 3 Riordino delle funzioni da parte delle regioni 1. Le regioni che, entro il termine ultimo del 31 ottobre 2015, previsto dall'art. 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2015, hanno disciplinato il riordino delle funzioni ai sensi della legge n. 56 del 2014 ed hanno definito, in sede di osservatori regionali, procedure di ricollocazione diretta dei dipendenti in soprannumero addetti alle funzioni non fondamentali, entro lo stesso termine del 31 ottobre 2015 provvedono ad adempiere all'obbligo di comunicazione di cui al comma 424 mediante l'inserimento delle relative informazioni nel PMG con le modalita' indicate nello stesso Portale. 2. Alle regioni che non procedono con le modalita' e nei tempi di cui al comma 1 si applica l'art. 5. 3. Entro il 31 dicembre 2015, le regioni a statuto speciale che abbiano adeguato i loro ordinamenti in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 145, della legge n. 56 del 2014 ed ai principi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, possono chiedere al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito "il Dipartimento") di avvalersi delle procedure di cui al presente decreto. Il Dipartimento adotta le determinazioni conseguenti per destinare le risorse disponibili per le assunzioni alle relative procedure di mobilita'. In caso di mancata richiesta al Dipartimento le regioni a statuto speciale procedono autonomamente.