Art. 3
Riordino delle funzioni da parte delle regioni
1. Le regioni che, entro il termine ultimo del 31 ottobre 2015,
previsto dall'art. 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 78 del
2015, hanno disciplinato il riordino delle funzioni ai sensi della
legge n. 56 del 2014 ed hanno definito, in sede di osservatori
regionali, procedure di ricollocazione diretta dei dipendenti in
soprannumero addetti alle funzioni non fondamentali, entro lo stesso
termine del 31 ottobre 2015 provvedono ad adempiere all'obbligo di
comunicazione di cui al comma 424 mediante l'inserimento delle
relative informazioni nel PMG con le modalita' indicate nello stesso
Portale.
2. Alle regioni che non procedono con le modalita' e nei tempi di
cui al comma 1 si applica l'art. 5.
3. Entro il 31 dicembre 2015, le regioni a statuto speciale che
abbiano adeguato i loro ordinamenti in base alle disposizioni
dell'art. 1, comma 145, della legge n. 56 del 2014 ed ai principi
dell'art. 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, possono chiedere
al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri (di seguito "il Dipartimento") di avvalersi
delle procedure di cui al presente decreto. Il Dipartimento adotta le
determinazioni conseguenti per destinare le risorse disponibili per
le assunzioni alle relative procedure di mobilita'. In caso di
mancata richiesta al Dipartimento le regioni a statuto speciale
procedono autonomamente.