Art. 4
Domanda di mobilita'
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, gli enti di area vasta inseriscono
nel PMG gli elenchi di cui al comma 422, secondo le modalita'
indicate nello stesso Portale. Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge
n. 78 del 2015, nell'ambito degli elenchi e' identificato il
personale di polizia provinciale, il quale puo' esprimere una
preferenza a non mantenere il proprio profilo di cui eventualmente si
tiene conto ai fini della ricollocazione. Negli stessi elenchi e',
altresi', indicato il personale in posizione di comando con apposita
precisazione dell'avvio o meno delle procedure di inquadramento di
cui all'art. 2. Il personale in comando non ricollocato ai sensi
dell'art. 2 puo' essere ricollocato con le modalita' previste per i
dipendenti soprannumerari. Gli elenchi sono eventualmente aggiornati,
entro il termine del 31 ottobre 2015, escludendo dagli stessi il
personale di cui all'art. 3, comma 1, ove sia stato inserito. In caso
di incremento della domanda di mobilita', gli elenchi di cui al
presente comma possono essere aggiornati entro il 31 gennaio 2016 e
potranno essere utilizzate le eventuali risorse finanziarie residue.
2. Entro il termine del 31 ottobre 2015, la Croce rossa italiana
inserisce nel PMG, secondo le modalita' indicate nello stesso
portale, l'elenco del proprio personale interessato, ai sensi del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ai processi di
mobilita', distinto per sede di servizio.
3. Gli elenchi inseriti ai sensi dei commi 1 e 2 contengono le
informazioni richieste dallo stesso portale, necessarie
all'applicazione dei criteri e delle procedure di mobilita' di cui al
presente decreto. Dopo l'inserimento previsto dai medesimi commi 1 e
2, nel PMG e' pubblicata, nel rispetto dell'anonimato, la tipologia
professionale del personale da ricollocare, aggregata per categorie
di inquadramento e profili professionali, anche per le finalita' di
cui all'art. 5, comma 3.
4. Nel caso in cui gli enti di area vasta non adempiono, nei tempi
previsti, alle previsioni del presente articolo, il personale
dipendente a tempo indeterminato dai medesimi enti puo' avanzare
istanza di mobilita' secondo le previsioni dell'art. 6 ed essere
ricollocato con i criteri del presente decreto.