Art. 4 
 
                        Domanda di mobilita' 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, gli enti di area vasta  inseriscono
nel PMG gli elenchi  di  cui  al  comma  422,  secondo  le  modalita'
indicate nello stesso Portale. Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge
n.  78  del  2015,  nell'ambito  degli  elenchi  e'  identificato  il
personale  di  polizia  provinciale,  il  quale  puo'  esprimere  una
preferenza a non mantenere il proprio profilo di cui eventualmente si
tiene conto ai fini della ricollocazione. Negli  stessi  elenchi  e',
altresi', indicato il personale in posizione di comando con  apposita
precisazione dell'avvio o meno delle procedure  di  inquadramento  di
cui all'art. 2. Il personale in  comando  non  ricollocato  ai  sensi
dell'art. 2 puo' essere ricollocato con le modalita' previste  per  i
dipendenti soprannumerari. Gli elenchi sono eventualmente aggiornati,
entro il termine del 31 ottobre  2015,  escludendo  dagli  stessi  il
personale di cui all'art. 3, comma 1, ove sia stato inserito. In caso
di incremento della domanda di  mobilita',  gli  elenchi  di  cui  al
presente comma possono essere aggiornati entro il 31 gennaio  2016  e
potranno essere utilizzate le eventuali risorse finanziarie residue. 
  2. Entro il termine del 31 ottobre 2015, la  Croce  rossa  italiana
inserisce  nel  PMG,  secondo  le  modalita'  indicate  nello  stesso
portale, l'elenco del proprio personale  interessato,  ai  sensi  del
decreto legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  ai  processi  di
mobilita', distinto per sede di servizio. 
  3. Gli elenchi inseriti ai sensi dei commi  1  e  2  contengono  le
informazioni   richieste    dallo    stesso    portale,    necessarie
all'applicazione dei criteri e delle procedure di mobilita' di cui al
presente decreto. Dopo l'inserimento previsto dai medesimi commi 1  e
2, nel PMG e' pubblicata, nel rispetto dell'anonimato,  la  tipologia
professionale del personale da ricollocare, aggregata  per  categorie
di inquadramento e profili professionali, anche per le  finalita'  di
cui all'art. 5, comma 3. 
  4. Nel caso in cui gli enti di area vasta non adempiono, nei  tempi
previsti,  alle  previsioni  del  presente  articolo,  il   personale
dipendente a tempo indeterminato  dai  medesimi  enti  puo'  avanzare
istanza di mobilita' secondo le  previsioni  dell'art.  6  ed  essere
ricollocato con i criteri del presente decreto.