Art. 5 Offerta di mobilita' 1. Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'art. 4 ed entro i trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015, le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti di area vasta, inseriscono nel PMG, con le modalita' ivi indicate, i posti disponibili in base alle proprie facolta' di assumere, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, nonche' i posti disponibili, anche in deroga alle proprie facolta' di assumere, purche' siano garantiti il rispetto del patto di stabilita' interno negli esercizi 2015 e 2016 e la sostenibilita' di bilancio, nei ruoli della polizia municipale degli enti locali, riservati al personale di polizia provinciale, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. L'inserimento costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 424. 2. Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'art. 4 ed entro trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015, le amministrazioni di cui al comma 425 inseriscono nel PMG, con le modalita' indicate nello stesso Portale, i posti disponibili, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, corrispondenti, sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalita', indica, altresi', un numero di posti corrispondente ad un contingente massimo di 2.000 unita' di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 da acquisire nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. Si tiene conto di quanto previsto dall'art. 16, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2015. 3. Le amministrazioni, ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle funzioni riordinate, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti in soprannumero. In aggiunta ai posti disponibili nei limiti delle facolta' di assunzione, gli enti locali individuano altresi' i posti disponibili nei ruoli della polizia municipale, in deroga alle facolta' di assumere ai sensi del comma 1. Le amministrazioni di cui al comma 425 individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti CRI. Ai fini dell'individuazione dei posti si tiene conto del personale interessato gia' in posizione di comando. 4. Entro sessanta giorni successivi al termine del 31 ottobre 2015, il Dipartimento rende pubblici sul PMG i posti disponibili presso le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e quelli disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 marzo 2016 provvede all'aggiornamento per l'anno 2016. I posti sono distinti per funzione e per area funzionale e categoria di inquadramento e sono riferiti a ciascuna regione e suddivisi per ambito provinciale/metropolitano. Entro lo stesso termine del primo periodo del presente comma e' pubblicato l'elenco nominativo del personale interessato alle procedure di cui all'art. 6. 5. In caso di non completa ricollocazione del personale sulla base dell'offerta di mobilita' che le amministrazioni hanno definito in relazione ai loro fabbisogni, come previsto dal comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica definisce ed avvia una nuova procedura di mobilita' che tiene conto dei posti dichiarati disponibili ai sensi dei commi 1 e 2, secondo il presente decreto. 6. Le assunzioni previste dalla normativa vigente sono consentite alle amministrazioni destinatarie del presente decreto esclusivamente a completamento delle procedure di cui al medesimo decreto, fatte salve le assunzioni di cui all'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015.