Art. 5 
 
                        Offerta di mobilita' 
 
  1. Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'art. 4  ed  entro  i
trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015, le regioni  e  gli  enti
locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti  e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti  di  area
vasta, inseriscono nel PMG, con le modalita' ivi  indicate,  i  posti
disponibili in base alle proprie facolta' di assumere,  distinti  per
funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento,  nonche'
i posti  disponibili,  anche  in  deroga  alle  proprie  facolta'  di
assumere, purche' siano garantiti il rispetto del patto di stabilita'
interno negli esercizi 2015 e 2016 e la sostenibilita'  di  bilancio,
nei ruoli della polizia municipale degli enti  locali,  riservati  al
personale di polizia provinciale, per gli anni 2015 e 2016. Entro  il
31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento  dei  posti  disponibili
per l'anno 2016. L'inserimento costituisce  adempimento  dell'obbligo
di comunicazione di cui al comma 424. 
  2. Dopo l'inserimento degli elenchi di  cui  all'art.  4  ed  entro
trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015,  le  amministrazioni  di
cui al comma 425 inseriscono nel PMG, con le modalita' indicate nello
stesso Portale, i posti disponibili, distinti per funzioni e per aree
funzionali e categorie di inquadramento,  corrispondenti,  sul  piano
finanziario, alla disponibilita' delle  risorse  destinate,  per  gli
anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo  indeterminato
secondo la normativa vigente. Entro il  31  gennaio  2016  provvedono
all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente  comma
e con le medesime modalita', indica, altresi',  un  numero  di  posti
corrispondente ad un contingente massimo di 2.000 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000  da
acquisire nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno  2017,
da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione  giudiziaria,  ai  sensi
dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83.  Si
tiene conto di quanto previsto dall'art. 16, comma  1-quinquies,  del
decreto-legge n. 78 del 2015. 
  3. Le amministrazioni, ai fini dell'attuazione dei  commi  1  e  2,
individuano  i  posti  disponibili,   nell'ambito   delle   dotazioni
organiche, tenendo conto, in  relazione  al  loro  fabbisogno,  delle
funzioni riordinate, delle  aree  funzionali  e  delle  categorie  di
inquadramento dei dipendenti in soprannumero. In  aggiunta  ai  posti
disponibili nei limiti delle facolta' di assunzione, gli enti  locali
individuano altresi' i posti  disponibili  nei  ruoli  della  polizia
municipale, in deroga alle facolta' di assumere ai sensi del comma 1.
Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  425  individuano   i   posti
disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in
relazione al loro fabbisogno, delle aree funzionali e delle categorie
di inquadramento dei dipendenti CRI. Ai fini dell'individuazione  dei
posti si tiene conto del personale interessato gia' in  posizione  di
comando. 
  4. Entro sessanta giorni successivi al termine del 31 ottobre 2015,
il Dipartimento rende pubblici sul PMG i posti disponibili presso  le
regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da
essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e quelli
disponibili presso le amministrazioni di cui al comma  425,  per  gli
anni 2015 e 2016. Entro il 31 marzo 2016  provvede  all'aggiornamento
per l'anno 2016. I posti  sono  distinti  per  funzione  e  per  area
funzionale e categoria di inquadramento e sono  riferiti  a  ciascuna
regione e suddivisi per ambito  provinciale/metropolitano.  Entro  lo
stesso termine del primo periodo del  presente  comma  e'  pubblicato
l'elenco nominativo del personale interessato alle procedure  di  cui
all'art. 6. 
  5. In caso di non completa ricollocazione del personale sulla  base
dell'offerta di mobilita' che le amministrazioni  hanno  definito  in
relazione  ai  loro  fabbisogni,  come  previsto  dal  comma  3,   il
Dipartimento della funzione pubblica definisce  ed  avvia  una  nuova
procedura  di  mobilita'  che  tiene  conto  dei   posti   dichiarati
disponibili ai sensi dei commi 1 e 2, secondo il presente decreto. 
  6. Le assunzioni previste dalla normativa vigente  sono  consentite
alle amministrazioni destinatarie del presente decreto esclusivamente
a completamento delle procedure di cui  al  medesimo  decreto,  fatte
salve le assunzioni di cui all'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge
n. 78 del 2015.