Art. 6 Preferenze di assegnazione 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 5, comma 4, i dipendenti in soprannumero, compreso il personale di polizia provinciale, e i dipendenti CRI esprimono le preferenze di assegnazione in relazione all'offerta di mobilita', compilando il modulo disponibile sul PMG. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 4, nel PMG sono attivate apposite funzioni al fine di consentire la presentazione delle istanze al personale interessato. 2. I dipendenti di cui al comma 1 esprimono l'ordine delle loro preferenze tra i posti disponibili in relazione alla funzione svolta, all'area funzionale e alla categoria di inquadramento. Ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014, i dipendenti CRI possono indicare soltanto posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425. Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 il personale di polizia provinciale, se non esprime la preferenza a non mantenere il profilo, indica in via prioritaria i posti disponibili negli enti locali per la corrispondente qualifica e funzione e in subordine procede con l'indicazione prevista per i dipendenti in soprannumero. Qualora esprima la preferenza per non mantenere il profilo inverte l'ordine di priorita' descritto. 3. I dipendenti possono esprimere preferenze, oltre che per i posti disponibili presso le amministrazioni aventi sede nel proprio ambito provinciale o metropolitano, anche per quelle aventi sede nel Comune capoluogo della relativa regione, nonche' nell'ambito territoriale di Roma Capitale. L'assegnazione tiene conto dei criteri di cui agli articoli 7 e 8. 4. Al personale che non esprime preferenze di assegnazione entro il termine e con le modalita' di cui al presente articolo si applica l'art. 9, comma 1, ultimo periodo.