Art. 6
Preferenze di assegnazione
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 5, comma
4, i dipendenti in soprannumero, compreso il personale di polizia
provinciale, e i dipendenti CRI esprimono le preferenze di
assegnazione in relazione all'offerta di mobilita', compilando il
modulo disponibile sul PMG. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 4,
nel PMG sono attivate apposite funzioni al fine di consentire la
presentazione delle istanze al personale interessato.
2. I dipendenti di cui al comma 1 esprimono l'ordine delle loro
preferenze tra i posti disponibili in relazione alla funzione svolta,
all'area funzionale e alla categoria di inquadramento. Ai sensi
dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014, i
dipendenti CRI possono indicare soltanto posti disponibili presso le
amministrazioni di cui al comma 425. Ai sensi dell'art. 5 del
decreto-legge n. 78 del 2015 il personale di polizia provinciale, se
non esprime la preferenza a non mantenere il profilo, indica in via
prioritaria i posti disponibili negli enti locali per la
corrispondente qualifica e funzione e in subordine procede con
l'indicazione prevista per i dipendenti in soprannumero. Qualora
esprima la preferenza per non mantenere il profilo inverte l'ordine
di priorita' descritto.
3. I dipendenti possono esprimere preferenze, oltre che per i posti
disponibili presso le amministrazioni aventi sede nel proprio ambito
provinciale o metropolitano, anche per quelle aventi sede nel Comune
capoluogo della relativa regione, nonche' nell'ambito territoriale di
Roma Capitale. L'assegnazione tiene conto dei criteri di cui agli
articoli 7 e 8.
4. Al personale che non esprime preferenze di assegnazione entro il
termine e con le modalita' di cui al presente articolo si applica
l'art. 9, comma 1, ultimo periodo.