Art. 6 
 
                     Preferenze di assegnazione 
 
  1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 5, comma
4, i dipendenti in soprannumero, compreso  il  personale  di  polizia
provinciale,  e  i  dipendenti  CRI  esprimono   le   preferenze   di
assegnazione in relazione all'offerta  di  mobilita',  compilando  il
modulo disponibile sul PMG. Nel caso previsto dall'art. 4,  comma  4,
nel PMG sono attivate apposite funzioni  al  fine  di  consentire  la
presentazione delle istanze al personale interessato. 
  2. I dipendenti di cui al comma 1  esprimono  l'ordine  delle  loro
preferenze tra i posti disponibili in relazione alla funzione svolta,
all'area funzionale e  alla  categoria  di  inquadramento.  Ai  sensi
dell'art. 7, comma 2-bis,  del  decreto-legge  n.  192  del  2014,  i
dipendenti CRI possono indicare soltanto posti disponibili presso  le
amministrazioni di cui  al  comma  425.  Ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto-legge n. 78 del 2015 il personale di polizia provinciale,  se
non esprime la preferenza a non mantenere il profilo, indica  in  via
prioritaria  i  posti  disponibili   negli   enti   locali   per   la
corrispondente qualifica  e  funzione  e  in  subordine  procede  con
l'indicazione prevista per  i  dipendenti  in  soprannumero.  Qualora
esprima la preferenza per non mantenere il profilo  inverte  l'ordine
di priorita' descritto. 
  3. I dipendenti possono esprimere preferenze, oltre che per i posti
disponibili presso le amministrazioni aventi sede nel proprio  ambito
provinciale o metropolitano, anche per quelle aventi sede nel  Comune
capoluogo della relativa regione, nonche' nell'ambito territoriale di
Roma Capitale. L'assegnazione tiene conto dei  criteri  di  cui  agli
articoli 7 e 8. 
  4. Al personale che non esprime preferenze di assegnazione entro il
termine e con le modalita' di cui al  presente  articolo  si  applica
l'art. 9, comma 1, ultimo periodo.