Art. 7
Criteri generali di mobilita'
1. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di
mobilita', i posti disponibili sono assegnati ai dipendenti in
soprannumero, al personale di polizia provinciale e ai dipendenti CRI
secondo i seguenti criteri, in ordine di priorita':
a) assegnazione del personale in comando o fuori ruolo o altri
istituti comunque denominati nei ruoli dell'amministrazione presso
cui i medesimi prestano servizio anche da data successiva rispetto a
quella prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del
2015;
b) assegnazione del personale di polizia provinciale agli enti
locali, con funzioni di polizia locale nel limite dei posti
disponibili. Per il restante personale di polizia provinciale la
ricollocazione avviene secondo i criteri previsti per i dipendenti in
soprannumero tenuto conto della preferenza espressa in merito al
mantenimento o meno del profilo di inquadramento;
c) assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 94, della
legge n. 147 del 2013, del personale che alla data del 1° gennaio
2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli
Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
nei limiti delle risorse destinate;
d) assegnazione dei dipendenti in soprannumero, ai sensi del
comma 423, alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici
non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, rispettando l'area funzionale, la categoria di
inquadramento e, possibilmente, la corrispondenza del personale alle
funzioni svolte, in relazione al riordino delle funzioni medesime, ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della normativa vigente, con
conseguente prioritaria assegnazione del personale, che alla data di
entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 era addetto alle
funzioni non fondamentali degli enti di area vasta, alle regioni ed
agli enti locali titolari delle stesse funzioni;
e) assegnazione dei dipendenti in soprannumero e dei dipendenti
CRI alle amministrazioni di cui al comma 425, con priorita' per il
Ministero della giustizia ai sensi del comma 530, rispettando l'area
funzionale e la categoria di inquadramento. Il contingente di 2.000
unita' di personale amministrativo indicato dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, e' riservato al personale proveniente dagli enti di area
vasta.