Art. 8 Criteri individuali di mobilita' 1. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 4 e in relazione alle preferenze espresse ai sensi dell'art. 6, il Dipartimento, al fine dell'assegnazione dei posti, in presenza di soggetti che abbiano indicato la stessa amministrazione e sede di lavoro, applica i seguenti criteri, in ordine di priorita': a) precedenza, per i posti nelle sedi di lavoro collocate nell'ambito territoriale della citta' metropolitana di Roma capitale, ai dipendenti della Citta' metropolitana di Roma capitale e per i posti nelle sedi di lavoro collocate nei Comuni capoluoghi di regione, ai dipendenti delle relative province o citta' metropolitane; b) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che il domicilio della persona da assistere sia situato nella medesima provincia o citta' metropolitana; d) precedenza ai dipendenti con figli fino a tre anni di eta'. 2. A parita' o in assenza delle condizioni di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri di precedenza, secondo i punteggi stabiliti nella tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto: a) la situazione di famiglia, privilegiando i lavoratori che abbiano il maggior numero di familiari e quelli unici titolari di reddito familiare; b) l'eta' anagrafica. 3. I requisiti e le condizioni di cui al presente articolo devono essere posseduti alla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di assegnazione.