Art. 8
Criteri individuali di mobilita'
1. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 4 e
in relazione alle preferenze espresse ai sensi dell'art. 6, il
Dipartimento, al fine dell'assegnazione dei posti, in presenza di
soggetti che abbiano indicato la stessa amministrazione e sede di
lavoro, applica i seguenti criteri, in ordine di priorita':
a) precedenza, per i posti nelle sedi di lavoro collocate
nell'ambito territoriale della citta' metropolitana di Roma capitale,
ai dipendenti della Citta' metropolitana di Roma capitale e per i
posti nelle sedi di lavoro collocate nei Comuni capoluoghi di
regione, ai dipendenti delle relative province o citta'
metropolitane;
b) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di
cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di
cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a
condizione che il domicilio della persona da assistere sia situato
nella medesima provincia o citta' metropolitana;
d) precedenza ai dipendenti con figli fino a tre anni di eta'.
2. A parita' o in assenza delle condizioni di cui al comma 1, si
tiene conto dei seguenti criteri di precedenza, secondo i punteggi
stabiliti nella tabella A che costituisce parte integrante del
presente decreto:
a) la situazione di famiglia, privilegiando i lavoratori che
abbiano il maggior numero di familiari e quelli unici titolari di
reddito familiare;
b) l'eta' anagrafica.
3. I requisiti e le condizioni di cui al presente articolo devono
essere posseduti alla scadenza del termine per l'espressione delle
preferenze di assegnazione.