Art. 9 Procedure di mobilita' 1. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di cui all'art. 6, il Dipartimento procede all'assegnazione ai comuni del personale di polizia provinciale. A tal fine, il Dipartimento assegna i posti preliminarmente ai dipendenti che hanno espresso le preferenze, ai sensi dell'art. 6, per i relativi posti. Se piu' dipendenti hanno indicato lo stesso posto, i relativi posti sono assegnati applicando i criteri di cui all'art. 8. Per i dipendenti che rimangono non collocati, il Dipartimento procede unilateralmente all'assegnazione, tenendo conto della vacanza di organico delle amministrazioni di destinazione, fermo restando l'ambito provinciale/metropolitano o, in subordine, l'ambito regionale. 2. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera c), nello stesso termine e con le stesse modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento procede all'assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 3. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera d), entro lo stesso termine e con le stesse modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento procede all'assegnazione prioritaria dei dipendenti in soprannumero alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 4. Dopo che, per ciascuna provincia, sono stati assegnati tutti i posti disponibili nelle regioni e negli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Dipartimento procede all'assegnazione dei posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425, includendo anche i dipendenti CRI, con le stesse modalita' di cui al comma 1. 5. I dipendenti assegnatari dei posti ai sensi del presente articolo prendono servizio nell'amministrazione di destinazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni.