Art. 9
Procedure di mobilita'
1. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera b), entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze
di cui all'art. 6, il Dipartimento procede all'assegnazione ai comuni
del personale di polizia provinciale. A tal fine, il Dipartimento
assegna i posti preliminarmente ai dipendenti che hanno espresso le
preferenze, ai sensi dell'art. 6, per i relativi posti. Se piu'
dipendenti hanno indicato lo stesso posto, i relativi posti sono
assegnati applicando i criteri di cui all'art. 8. Per i dipendenti
che rimangono non collocati, il Dipartimento procede unilateralmente
all'assegnazione, tenendo conto della vacanza di organico delle
amministrazioni di destinazione, fermo restando l'ambito
provinciale/metropolitano o, in subordine, l'ambito regionale.
2. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera c), nello stesso
termine e con le stesse modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento
procede all'assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del personale che alla data del 1°
gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione
degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi.
3. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera d), entro lo
stesso termine e con le stesse modalita' di cui al comma 1, il
Dipartimento procede all'assegnazione prioritaria dei dipendenti in
soprannumero alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti
pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio
sanitario nazionale.
4. Dopo che, per ciascuna provincia, sono stati assegnati tutti i
posti disponibili nelle regioni e negli enti locali, inclusi gli enti
pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, il Dipartimento procede all'assegnazione dei
posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425,
includendo anche i dipendenti CRI, con le stesse modalita' di cui al
comma 1.
5. I dipendenti assegnatari dei posti ai sensi del presente
articolo prendono servizio nell'amministrazione di destinazione entro
30 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni.