Art. 9 
 
                       Procedure di mobilita' 
 
  1. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera b),  entro  trenta
giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle  preferenze
di cui all'art. 6, il Dipartimento procede all'assegnazione ai comuni
del personale di polizia provinciale. A  tal  fine,  il  Dipartimento
assegna i posti preliminarmente ai dipendenti che hanno  espresso  le
preferenze, ai sensi dell'art. 6,  per  i  relativi  posti.  Se  piu'
dipendenti hanno indicato lo stesso  posto,  i  relativi  posti  sono
assegnati applicando i criteri di cui all'art. 8.  Per  i  dipendenti
che rimangono non collocati, il Dipartimento procede  unilateralmente
all'assegnazione, tenendo  conto  della  vacanza  di  organico  delle
amministrazioni   di   destinazione,    fermo    restando    l'ambito
provinciale/metropolitano o, in subordine, l'ambito regionale. 
  2. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera c),  nello  stesso
termine e con le stesse modalita' di cui al comma 1, il  Dipartimento
procede all'assegnazione agli uffici periferici del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti del personale che  alla  data  del  1°
gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla  gestione
degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per  conto  di
terzi. 
  3. In applicazione dell'art. 7,  comma  1,  lettera  d),  entro  lo
stesso termine e con le stesse  modalita'  di  cui  al  comma  1,  il
Dipartimento procede all'assegnazione prioritaria dei  dipendenti  in
soprannumero alle regioni  e  agli  enti  locali,  inclusi  gli  enti
pubblici non economici da essi dipendenti e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale. 
  4. Dopo che, per ciascuna provincia, sono stati assegnati  tutti  i
posti disponibili nelle regioni e negli enti locali, inclusi gli enti
pubblici non economici da essi dipendenti e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, il  Dipartimento  procede  all'assegnazione  dei
posti disponibili presso le amministrazioni  di  cui  al  comma  425,
includendo anche i dipendenti CRI, con le stesse modalita' di cui  al
comma 1. 
  5. I  dipendenti  assegnatari  dei  posti  ai  sensi  del  presente
articolo prendono servizio nell'amministrazione di destinazione entro
30 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni.