IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche»; 
  Vista la direttiva delegata 2012/50/UE del 10  ottobre  2012  della
Commissione  che  modifica,   adattandolo   al   progresso   tecnico,
l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  per  quanto  riguarda   l'esenzione   relativa   alle
applicazioni contenenti  piombo  indicando  al  punto  7c)  -  IV  la
scadenza dell'esenzione al 21 luglio 2016; 
  Considerato che per un refuso nel dare  attuazione  alla  direttiva
delegata 2012/50/UE nell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27 al punto 7 c) IV  non  e'  stata  riportata  la  data  di
scadenza dell'esenzione; 
  Visto in particolare, l'articolo 22 del citato decreto  legislativo
4 marzo 2014,  n.  27  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si  provveda
all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso
decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva
2011/65/UE; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 recante attuazione
della  direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   delle   apparecchiature
elettriche ed elettroniche; 
  Viste le direttive delegate 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio
2015 e la  direttiva  delegata  2015/863  del  31  marzo  2015  della
Commissione che modificano, adattandoli  al  progresso  tecnico,  gli
allegati II e IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo  specifiche
esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio in  alcune
apparecchiature elettriche ed elettroniche e  che  introducono  nuove
restrizioni all'uso per altre sostanze pericolose; 
  Ritenuta la necessita' di  attuare  le  citate  direttive  delegate
2015/573/UE, 2015/574/UE e  2015/863,  provvedendo,  a  tal  fine,  a
modificare gli allegati al citato decreto legislativo 4  marzo  2014,
n. 27; 
  Ritenuto altresi' di completare la tabella  dell'allegato  III  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, al punto 7 c) IV, riportando
la data di scadenza dell'esenzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'allegato II del decreto legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,  e'
sostituito dal testo dell'allegato I al presente decreto.