IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali; Visto l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge n. 228 del 2012 in base al quale e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresi', ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n. 228 del 2012 in virtu' del quale per le medesime finalita' di cui al comma 380 per gli anni 2015 e successivi la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' pari a 6.547.114.923,12 euro, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del precedente comma 380; Considerato che la dotazione del predetto Fondo per ciascuno dei predetti anni e' assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni e che, corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni; Considerato che, al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarieta' comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e' destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'art. 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione; Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera b), della legge n. 228 del 2012 in virtu' del quale per le medesime finalita' di cui al comma 380, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni: 1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380, vale a dire rispettivamente: degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f) del precedente comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012; della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base di spettanza comunale; della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) del comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi Fondo sperimentale di riequilibrio e trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna; delle riduzioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge n. 95 del 2012; 2) della soppressione dell'imposta municipale propria sulle abitazioni principali e dell'istituzione del tributo per i servizi indivisibili; 3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera c), della legge n. 228 del 2012 in base al quale in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi; Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera d), della legge n. 228 del 2012 in base al quale con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri puo' essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) e che conseguentemente e' rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 1, comma 380-quater della legge n. 228 del 2012 il quale prevede che, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; Visto il citato comma 380-quater della legge n. 228 del 2012 il quale prevede che per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al primo periodo dello stesso comma 380-quater non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter; Visto l'ultimo periodo del comma 380-quater della legge n. 228 del 2012 il quale prevede che per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e' pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale; Viste le note metodologiche FC01A, FC01B, FC01C, FC01D, FC02U, FC03U, FC04A, FC04B, FC05A, FC05B, FC06A, FC06B con le quali sono stati approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e la nota approvata dalla Commissione stessa sulla «Determinazione dei fabbisogni standard complessivi per i comuni FC01A/FC01B/FC01C/FC01D/FC02U/FC03U/FC04A/FC04B/FC05A/FC05B/FC06A/FC0 6B, pubblicate sul sito: www.mef.gov.it;/ministero/commissioni/copaff/fabbisogni standard.html ; Visto il decreto 11 marzo 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze recante «Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° dicembre 2014, con il quale sono stati determinati, per l'anno 2014, gli importi complessivi, le modalita' di alimentazione ed i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale tra i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna; Visto l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale che si compone, tra l'altro, dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 giugno 2015 con il quale, per l'anno 2015, sono stati determinati gli importi delle riduzioni delle risorse finanziarie a carico dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 e alle disposizioni introdotte dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 febbraio 2015 che ha ripartito a carico dei singoli comuni il contributo alla finanza pubblica previsto, per l'anno 2015, dall'art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per complessivi 563,4 milioni di euro, con contestuale riduzione in ugual misura del Fondo di solidarieta' comunale relativo all'anno 2015; Visto l'art. 1, comma 435 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015; Visto il citato art. 1, comma 435 della legge n. 190 del 2014, in base al quale la misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna e' determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi: a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota di base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014; b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota di base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) importo relativo al Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'art. 47, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 2014; Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali il 31 marzo 2015, ai sensi della lettera b) del comma 380-ter dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1 Definizione delle risorse spettanti per l'anno 2015 1. Ai fini della definizione delle risorse spettanti per l'anno 2015 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna: a) il gettito dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota di base, relativo all'anno 2014, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna e' pari agli importi comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze; b) il gettito del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota di base, relativo all'anno 2014, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna e' pari agli importi comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze; c) il valore di riferimento del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014 dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna e' individuato in misura pari agli importi di cui agli elenchi allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014, aggiornati in base all'esito delle rettifiche di cui all'art. 7 del medesimo decreto; d) la variazione incrementale per ciascun comune del valore di cui alla lettera c), derivante dal ripristino per l'anno 2015 dell'importo accantonato di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014, al netto delle somme utilizzate per le rettifiche di valori del medesimo decreto, e' determinata in proporzione al complesso delle risorse di cui alla lettera a), al netto della lettera f), ed alle lettere b) e c); e) la variazione incrementale per ciascun comune del valore di cui alla lettera c), derivante dall'aumento del Fondo di 30 milioni di euro, per il venire meno dell'efficacia della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 203, della legge n. 147 del 2013, e' determinata in proporzione alla riduzione applicata per l'anno 2014; f) la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale 2014 da scomputare dal gettito dell'imposta municipale propria 2014, di cui alla precedente lettera a), e' pari agli importi di cui all'elenco A allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014; g) le riduzioni incrementali previste per l'anno 2015 a carico dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, sono pari alla differenza tra i valori recati dal decreto del Ministro dell'interno del 23 giugno 2015 e i valori recati dal decreto del Ministro dell'interno del 3 marzo 2014; h) le riduzioni previste per l'anno 2015 a carico dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui all'art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono pari ai valori recati dal decreto del Ministro dell'interno del 26 febbraio 2015; i) le riduzioni a carico dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui all'art. 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono determinate in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate per ciascun comune dalla somma algebrica dei seguenti tre elementi : 1) valore di cui alla lettera a) al netto del valore di cui alla lettera f); 2) valore di cui alla lettera b); 3) valore di cui alla lettera c) al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli importi risultanti sono rettificati in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 436, della legge n. 190 del 2014, i cui effetti relativi alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del citato comma sono estesi al comune di Marsciano (Perugia).