IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che istituisce,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni,
di cui all'art.  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
definita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  presso  la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali; 
  Visto l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge n. 228  del  2012
in base al quale e' riservato  allo  Stato  il  gettito  dell'imposta
municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 201
del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76  per
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 e  che
tale  riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso   produttivo
classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti  dai  comuni  e  che
insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva  non  si  applica,
altresi', ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei  comuni
classificati montani o parzialmente montani  di  cui  all'elenco  dei
comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di  Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'art.  9,  comma  8,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
  Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n.  228  del
2012 in virtu' del quale per le medesime finalita' di  cui  al  comma
380 per gli  anni  2015  e  successivi  la  dotazione  del  Fondo  di
solidarieta' comunale e' pari a 6.547.114.923,12 euro, comprensivi di
943 milioni di euro quale quota del gettito di cui  alla  lettera  f)
del precedente comma 380; 
  Considerato che la dotazione del predetto Fondo  per  ciascuno  dei
predetti anni e' assicurata per 4.717,9 milioni  di  euro  attraverso
una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni  e
che,  corrispondentemente,   nei   predetti   esercizi   e'   versata
all'entrata  del  bilancio  statale  una  quota   di   pari   importo
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni; 
  Considerato che, al fine di incentivare il processo di  riordino  e
semplificazione degli enti  territoriali,  una  quota  del  Fondo  di
solidarieta' comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2015  e
2016,  a  30  milioni  di  euro,  e'  destinata  ad  incrementare  il
contributo spettante alle unioni di comuni  ai  sensi  dell'art.  53,
comma 10, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e  una  quota  non
inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai  sensi  dell'art.  20
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti
a seguito di fusione; 
  Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera b), della legge n.  228  del
2012 in virtu' del quale per le medesime finalita' di  cui  al  comma
380, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento  per  gli  anni
2015 e successivi, sono  stabiliti  i  criteri  di  formazione  e  di
riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto,  per
i singoli comuni: 
    1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d)
del comma 380, vale a dire rispettivamente: 
  degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di  cui  alle
lettere a) ed f) del precedente comma 380 dell'art. 1 della legge  n.
228 del 2012; 
  della dimensione del gettito  dell'imposta  municipale  propria  ad
aliquota di base di spettanza comunale; 
  della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera
e) del comma 380 dell'art. 1  della  legge  n.  228  del  2012  sulle
risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai  soppressi
Fondo sperimentale di riequilibrio e trasferimenti erariali a  favore
dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna; 
  delle riduzioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge n.
95 del 2012; 
  2)  della  soppressione  dell'imposta  municipale   propria   sulle
abitazioni principali e dell'istituzione del tributo  per  i  servizi
indivisibili; 
  3) dell'esigenza  di  limitare  le  variazioni,  in  aumento  e  in
diminuzione,  delle  risorse  disponibili  ad   aliquota   di   base,
attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 
  Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera c), della legge n.  228  del
2012 in base al quale in caso di  mancato  accordo,  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri e'  comunque  emanato  entro  i
quindici giorni successivi; 
  Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera d), della legge n.  228  del
2012 in base al quale con il  medesimo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri puo' essere incrementata la quota  di  gettito
dell'imposta municipale propria di spettanza  comunale  di  cui  alla
lettera a) e  che  conseguentemente  e'  rideterminato  l'importo  da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale  differenza
positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata
al bilancio statale, per essere riassegnata  al  fondo  medesimo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.   Le
modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate  con
il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 1, comma 380-quater della legge n.  228  del  2012  il
quale prevede che, con riferimento ai comuni delle regioni a  statuto
ordinario, il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di  Fondo
di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e'  accantonato  per
essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui alla lettera b) del medesimo  comma  380-ter,  tra  i
comuni sulla base della differenza  tra  le  capacita'  fiscali  e  i
fabbisogni standard approvati dalla  Commissione  tecnica  paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale, di  cui  all'art.  4  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento; 
  Visto il citato comma 380-quater della legge n.  228  del  2012  il
quale prevede che per la quota del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
attribuita con il criterio di cui al primo periodo dello stesso comma
380-quater non operano i criteri di cui alla lettera b) del  predetto
comma 380-ter; 
  Visto l'ultimo periodo del comma 380-quater della legge n. 228  del
2012 il quale prevede che per l'anno  2015,  l'ammontare  complessivo
della capacita' fiscale dei comuni delle regioni a statuto  ordinario
e' determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse
nette spettanti ai predetti comuni a  titolo  di  imposta  municipale
propria  e  di  tributo  per  i  servizi  indivisibili,  ad  aliquota
standard, nonche' a titolo di Fondo di  solidarieta'  comunale  netto
per l'anno  2015,  ed  e'  pari  al  45,8  per  cento  dell'ammontare
complessivo della capacita' fiscale; 
  Viste le note metodologiche  FC01A,  FC01B,  FC01C,  FC01D,  FC02U,
FC03U, FC04A, FC04B, FC05A, FC05B, FC06A, FC06B  con  le  quali  sono
stati approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione
del federalismo fiscale i  fabbisogni  standard  di  cui  al  decreto
legislativo 26 novembre 2010,  n.  216  e  la  nota  approvata  dalla
Commissione stessa  sulla  «Determinazione  dei  fabbisogni  standard
complessivi per i comuni 
 
FC01A/FC01B/FC01C/FC01D/FC02U/FC03U/FC04A/FC04B/FC05A/FC05B/FC06A/FC0
6B, pubblicate sul sito: 
 
www.mef.gov.it;/ministero/commissioni/copaff/fabbisogni standard.html
; 
  Visto il decreto 11 marzo 2015 del Ministro dell'economia  e  delle
finanze recante  «Adozione  della  nota  metodologica  relativa  alla
procedura di calcolo  e  della  stima  delle  capacita'  fiscali  per
singolo comune delle regioni a statuto ordinario»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
1° dicembre 2014, con il quale sono  stati  determinati,  per  l'anno
2014, gli importi complessivi, le modalita'  di  alimentazione  ed  i
criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale  tra  i  comuni
delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana  e  della
regione Sardegna; 
  Visto l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147  che
istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale  che
si compone,  tra  l'altro,  dell'imposta  municipale  propria  e  del
tributo per i servizi indivisibili; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 giugno  2015  con
il quale, per l'anno 2015, sono stati determinati gli  importi  delle
riduzioni delle risorse finanziarie a carico dei comuni delle regioni
a  statuto  ordinario,  della  Regione  siciliana  e  della   regione
Sardegna, ai sensi di quanto previsto  dall'art.  16,  comma  6,  del
decreto-legge n. 95 del 2012 e alle disposizioni introdotte dall'art.
7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 febbraio 2015 che
ha ripartito a carico dei singoli comuni il contributo  alla  finanza
pubblica previsto, per  l'anno  2015,  dall'art.  47,  comma  8,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per complessivi 563,4  milioni  di
euro,  con  contestuale  riduzione  in  ugual  misura  del  Fondo  di
solidarieta' comunale relativo all'anno 2015; 
  Visto l'art. 1, comma 435 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  il
quale prevede che la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale  e'
ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015; 
  Visto il citato art. 1, comma 435 della legge n. 190 del  2014,  in
base al quale la misura della riduzione  nei  confronti  dei  singoli
comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana  e
della regione Sardegna e' determinata in  misura  proporzionale  alle
risorse complessive, individuate dalla somma algebrica  dei  seguenti
elementi: 
  a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta  municipale  propria
di competenza comunale ad aliquota di base comunicato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, al netto della quota di  alimentazione
del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014; 
  b) gettito  relativo  all'anno  2014  del  tributo  per  i  servizi
indivisibili  ad  aliquota   di   base   comunicato   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  c) importo relativo al Fondo di solidarieta'  comunale  per  l'anno
2014, come risultante dagli elenchi B e C  allegati  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, al  netto
della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'art.
47, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 2014; 
  Visto l'Accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali il 31 marzo 2015, ai  sensi  della  lettera  b)  del
comma 380-ter dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Definizione delle risorse spettanti per l'anno 2015 
 
  1. Ai fini della definizione delle  risorse  spettanti  per  l'anno
2015 ai comuni delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della  Regione
siciliana e della regione Sardegna: 
  a)  il  gettito  dell'imposta  municipale  propria  di   competenza
comunale ad aliquota di base, relativo all'anno 2014,  per  i  comuni
delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana  e  della
regione Sardegna  e'  pari  agli  importi  comunicati  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze; 
  b) il gettito del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota di
base, relativo all'anno 2014, per i comuni delle  regioni  a  statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna  e'  pari
agli importi comunicati dal Ministero dell'economia e delle  finanze,
Dipartimento delle finanze; 
  c) il valore di riferimento del Fondo di solidarieta' comunale  per
l'anno 2014 dei comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione Sardegna e' individuato  in  misura
pari agli importi  di  cui  agli  elenchi  allegati  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014, aggiornati in
base all'esito delle  rettifiche  di  cui  all'art.  7  del  medesimo
decreto; 
  d) la variazione incrementale per ciascun comune del valore di  cui
alla  lettera  c),  derivante  dal   ripristino   per   l'anno   2015
dell'importo accantonato di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014,  al  netto  delle  somme
utilizzate per le rettifiche  di  valori  del  medesimo  decreto,  e'
determinata in proporzione al complesso delle  risorse  di  cui  alla
lettera a), al netto della lettera f), ed alle lettere b) e c); 
  e) la variazione incrementale per ciascun comune del valore di  cui
alla lettera c), derivante dall'aumento del Fondo di  30  milioni  di
euro, per il venire meno dell'efficacia della disposizione  contenuta
nell'art. 1, comma 203, della legge n. 147 del 2013,  e'  determinata
in proporzione alla riduzione applicata per l'anno 2014; 
  f) la quota di alimentazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
2014 da scomputare dal gettito dell'imposta municipale propria  2014,
di cui alla precedente lettera  a),  e'  pari  agli  importi  di  cui
all'elenco A allegato al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° dicembre 2014; 
  g) le riduzioni incrementali previste per l'anno 2015 a carico  dei
singoli comuni delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della  Regione
siciliana e della regione Sardegna di cui all'art. 16, comma  6,  del
decreto-legge n. 95 del 2012, sono pari alla differenza tra i  valori
recati dal decreto del Ministro dell'interno del 23 giugno 2015  e  i
valori recati dal decreto del Ministro dell'interno del 3 marzo 2014; 
  h) le riduzioni previste per  l'anno  2015  a  carico  dei  singoli
comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana  e
della regione Sardegna di cui all'art. 47, comma 8, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89, sono  pari  ai  valori  recati  dal  decreto  del
Ministro dell'interno del 26 febbraio 2015; 
  i) le riduzioni a carico dei singoli comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione  Sardegna  di  cui
all'art. 1, comma 435, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  sono
determinate  in  misura  proporzionale  alle   risorse   complessive,
individuate per ciascun comune dalla somma algebrica dei seguenti tre
elementi : 1) valore di cui alla lettera a) al netto  del  valore  di
cui alla lettera f); 2) valore di cui alla lettera b); 3)  valore  di
cui alla lettera c) al netto della riduzione di risorse applicata per
l'anno 2014 in base all'art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. Gli importi risultanti sono rettificati in  applicazione
del disposto dell'art. 1, comma 436, della legge n. 190 del  2014,  i
cui effetti relativi alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del
citato comma sono estesi al comune di Marsciano (Perugia).