Art. 5 
 
Riparto del Fondo di solidarieta' comunale  per  l'anno  2015  per  i
              comuni delle regioni a statuto ordinario 
 
  1. Ai fini della determinazione degli importi spettanti per  l'anno
2015 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata,  per  i
singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, la  differenza  tra
la base di riferimento di cui all'art. 2 e  la  somma  delle  entrate
proprie definite di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3,  al  netto  della
riduzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo. 
  2.  In  applicazione  di  quanto  previsto   dall'art.   1,   comma
380-quater, della legge n. 228  del  2012,  il  20  per  cento  della
dotazione del Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente  a  euro
748.174.787,30, e' attribuita ai comuni sulla  base  delle  capacita'
fiscali e dei fabbisogni standard secondo la metodologia approvata in
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 31  marzo
2015. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale  di  pertinenza
di ciascun comune e' riportata nell'elenco di cui all'allegato C  del
presente decreto. A fronte di una dotazione del Fondo di solidarieta'
comunale di euro  748.174.787,30,  il  risultato  della  perequazione
assegna  ai  comuni  euro  830.599.928,36   a   valere   sull'importo
complessivamente  attribuito  a  titolo  di  Fondo  di   solidarieta'
comunale per  l'anno  2015,  di  cui  euro  82.425.141,06  recuperati
direttamente sul Fondo di solidarieta' comunale per  l'anno  2015,  o
tramite l'Agenzia delle entrate nel caso di incapienza. 
  3. Nel caso di risultato algebrico negativo delle operazioni di cui
ai commi 1 e 2 l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, versa
ad  apposito  capitolo  dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato
un'ulteriore quota dell'imposta municipale propria di  spettanza  dei
comuni pari alla differenza, determinata nella misura risultante  per
ciascun comune dall'elenco di  cui  all'allegato  B,  colonna  1,  al
presente decreto. 
  4. Ove l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in  tutto  o
in parte, ai recuperi di cui al comma 3, i  comuni  interessati  sono
tenuti a  versare  la  somma  residua  direttamente  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato,  dando  comunicazione   dell'adempimento   al
Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento  da  parte  del
comune entro il 31 dicembre 2015, l'Agenzia delle entrate - Struttura
di gestione, provvede al recupero negli anni successivi a valere  sui
versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune. 
  5. Il risultato algebrico positivo delle operazioni di cui ai commi
1 e 2, al netto della quota  accantonata  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 7, determina l'importo spettante per l'anno 2015 a titolo di
Fondo  di  solidarieta'  comunale,  riportato  nell'elenco   di   cui
all'allegato D al presente decreto.