Art. 6 Riparto del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015 per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna 1. Ai fini della determinazione degli importi spettanti per l'anno 2015 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata, per i singoli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, la differenza tra la base di riferimento di cui all'art. 2 e la somma delle entrate proprie definite di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, al netto della riduzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo. 2. Il risultato algebrico positivo delle operazioni di cui al comma 1, al netto della quota accantonata per le finalita' di cui all'art. 7, determina l'importo spettante per l'anno 2015 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale, riportato nell'elenco di cui all'allegato D al presente decreto. 3. Nel caso di risultato algebrico negativo delle operazioni di cui al comma 1 l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un'ulteriore quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni pari alla differenza, determinata nella misura risultante per ciascun comune dall'elenco di cui all'allegato B, colonna 1, al presente decreto. 4. Ove l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 3, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2015, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.