Art. 6 
 
Riparto del Fondo di solidarieta' comunale  per  l'anno  2015  per  i
comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna 
 
  1. Ai fini della determinazione degli importi spettanti per  l'anno
2015 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata,  per  i
singoli comuni della Regione siciliana e della regione  Sardegna,  la
differenza tra la base di riferimento di cui all'art. 2  e  la  somma
delle entrate proprie definite di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3,  al
netto della riduzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo. 
  2. Il risultato algebrico positivo delle operazioni di cui al comma
1, al netto della quota accantonata per le finalita' di cui  all'art.
7, determina l'importo spettante per l'anno 2015 a titolo di Fondo di
solidarieta' comunale, riportato nell'elenco di cui all'allegato D al
presente decreto. 
  3. Nel caso di risultato algebrico negativo delle operazioni di cui
al comma 1 l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, versa  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  un'ulteriore
quota dell'imposta municipale propria di spettanza  dei  comuni  pari
alla differenza, determinata  nella  misura  risultante  per  ciascun
comune dall'elenco di cui all'allegato  B,  colonna  1,  al  presente
decreto. 
  4. Ove l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in  tutto  o
in parte, ai recuperi di cui al comma 3, i  comuni  interessati  sono
tenuti a  versare  la  somma  residua  direttamente  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato,  dando  comunicazione   dell'adempimento   al
Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento  da  parte  del
comune entro il 31 dicembre 2015, l'Agenzia delle entrate - Struttura
di gestione, provvede al recupero negli anni successivi a valere  sui
versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.