Art. 8 Compensazioni finanziarie per l'anno 2015 1. Per l'anno 2015 sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli comuni risultanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6, al netto delle riduzioni di cui all'art. 7, sono applicate le detrazioni di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e le detrazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.