Art. 8 
 
 
              Compensazioni finanziarie per l'anno 2015 
 
  1. Per l'anno 2015 sugli importi a credito o a debito  relativi  ai
singoli comuni risultanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6,  al
netto delle riduzioni di cui all'art. 7, sono applicate le detrazioni
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e le
detrazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 7, comma 31-sexies,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.