IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130,  e
successive modificazioni, il  quale  prevede  che,  con  decreto  del
Ministro della difesa, sentiti il  Ministro  degli  affari  esteri  e
della   cooperazione    internazionale,    dell'interno    e    delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei  rapporti  periodici
dell'International maritime organization (IMO), siano individuate  le
acque internazionali soggette al rischio di pirateria nelle quali  e'
consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili
battenti bandiera italiana che ivi  transitano,  a  protezione  delle
stesse; 
  Tenuto conto che i rapporti periodici  sulla  pirateria  pubblicati
dall'IMO, ed in particolare il «Reports on acts of piracy  and  armed
robbery against ships - Annual  report  2014»  del  28  aprile  2015,
evidenziano la sussistenza di un rilevante rischio per la navigazione
commerciale nelle acque internazionali comprese nelle aree  del  Mare
Cinese Meridionale, dello Stretto di Malacca e Singapore, dell'Africa
occidentale, dell'Oceano  Indiano,  del  Mare  Arabico  e  del  Golfo
Persico, con conseguente minaccia alla liberta' di navigazione  anche
del naviglio commerciale italiano; 
  Sentiti il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Acque internazionali soggette al rischio di pirateria 
 
  1. I limiti  geografici  delle  acque  internazionali  soggette  al
rischio di pirateria, nelle quali e' consentito, a  protezione  delle
navi  mercantili  battenti  bandiera  italiana  che  ivi  transitano,
l'imbarco di guardie giurate, ai sensi  dell'art.  5,  comma  4,  del
decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive  modificazioni,  sono
definiti come di seguito riportato: 
    a) Mar  Cinese  Meridionale,  Stretto  di  Malacca  e  Singapore:
porzione di mare compresa fra i meridiani 78°E  e  135°  W  e  fra  i
paralleli 30° N e 15° S; 
    b) Africa occidentale: porzione di mare compresa fra i  paralleli
36° N e 15° S che  si  estende  a  partire  dalle  coste  occidentali
dell'Africa fino al meridiano 30°W; 
    c) Oceano indiano e Mare  Arabico:  porzione  delimitata  a  nord
ovest dallo stretto di Bab El Mandeb, a nord dallo Stretto di Hormuz,
a sud dal parallelo 12° S e a est dal meridiano 78° E; 
    d) Golfo Persico: Area del Golfo Persico.