Art. 2 
 
  1. L'incarico di cui  all'art.  1  del  presente  decreto  comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste  nel  presente  decreto  e  nel
decreto dell'8 agosto 2012 e puo' essere  sospeso  con  provvedimento
motivato ovvero revocato in caso di perdita  dei  requisiti  previsti
dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010. 
  2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto
e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida  la
cancellazione della protezione  per  le  IGT  «Forli'»,  «Ravenna»  e
«Rubicone», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE)  n.
1308/2023. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 7 settembre 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto