Art. 2 1. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto dell'8 agosto 2012 e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010. 2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le IGT «Forli'», «Ravenna» e «Rubicone», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 7 settembre 2015 Il direttore generale: Gatto