IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il testo unico delle imposte sui  redditi  approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
(TUIR); 
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161,  concernente  «Disposizioni
per  l'adempimento   degli   obblighi   derivanti   dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis»; 
  Visto, in particolare l'articolo 7, comma 1, della  predetta  legge
n. 161 del 2014, con il quale e'  stato  introdotto  il  comma  3-bis
nell'ambito dell'articolo 24 del citato TUIR al fine di estendere  il
medesimo regime di determinazione dell'imposta  dovuta  dai  soggetti
residenti in Italia ai soggetti residenti in uno degli  Stati  membri
dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo  Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a
condizione che  il  reddito  prodotto  dal  soggetto  nel  territorio
italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente
prodotto e che lo stesso non goda di  analoghe  agevolazioni  fiscali
nello Stato di residenza; 
  Visto l'ultimo periodo del medesimo comma  3-bis  dell'articolo  24
del citato TUIR, che prevede l'emanazione di un apposito decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  volto   a   definire   le
disposizioni di attuazione del comma 3-bis medesimo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi, e, in particolare, l'articolo 23, secondo comma,
concernente gli  adempimenti  dei  sostituti  d'imposta  in  sede  di
effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente; 
  Visto l'articolo 1, comma 1324, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, come da ultimo  modificato  dall'articolo  9,  comma  15-quater,
lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.  150,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,  in  base  al
quale ai soggetti non residenti spettano, per gli anni  dal  2007  al
2014, le detrazioni per carichi di famiglia di  cui  all'articolo  12
del citato TUIR, a condizione che gli stessi dimostrino,  con  idonea
documentazione,  individuata  con  apposito  decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  che  le  persone  alle  quali  tali
detrazioni si  riferiscono  non  possiedano  un  reddito  complessivo
superiore, al lordo degli oneri  deducibili,  al  limite  di  cui  al
suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori  dal
territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di  residenza,  di
alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari; 
  Visto il regolamento adottato con  decreto  ministeriale  2  agosto
2007, n. 149, e in particolare, l'articolo 1 con il  quale  e'  stata
individuata la documentazione attestante il  possesso  dei  requisiti
richiesti, ai fini del riconoscimento della detrazione per carichi di
famiglia, ai soggetti residenti in un altro Paese dell'Unione europea
o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I soggetti residenti  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea o in uno Stato aderente all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni  determinano
l'imposta dovuta sul reddito prodotto  in  Italia  sulla  base  delle
disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), a condizione che il reddito prodotto
dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari  almeno  al
75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che
il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato  di
residenza e in nessun altro Paese diverso da questo. 
  2. Ai soli fini della determinazione del  reddito  complessivamente
prodotto di cui al comma 1,  sono  computati  i  redditi  soggetti  a
imposizione nello Stato di residenza o di produzione sulla  base  dei
dati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel Paese di
residenza o di produzione, o  in  altra  certificazione  fiscale  ivi
prevista.  I  redditi  prodotti  all'estero,  che  siano  oggetto  di
tassazione concorrente nello  Stato  di  residenza  e  in  quello  di
produzione, sono computati in base ai dati  della  dichiarazione  dei
redditi dello Stato di residenza o in  altra  certificazione  fiscale
ivi prevista.  I  redditi  prodotti  nel  territorio  dello  Stato  e
dichiarati in Italia, che siano oggetto di tassazione concorrente  in
base alle convenzioni contro  le  doppie  imposizioni,  non  rilevano
quali redditi prodotti all'estero.