IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, concernente «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis»; Visto, in particolare l'articolo 7, comma 1, della predetta legge n. 161 del 2014, con il quale e' stato introdotto il comma 3-bis nell'ambito dell'articolo 24 del citato TUIR al fine di estendere il medesimo regime di determinazione dell'imposta dovuta dai soggetti residenti in Italia ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto e che lo stesso non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza; Visto l'ultimo periodo del medesimo comma 3-bis dell'articolo 24 del citato TUIR, che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto a definire le disposizioni di attuazione del comma 3-bis medesimo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e, in particolare, l'articolo 23, secondo comma, concernente gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente; Visto l'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 15-quater, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, in base al quale ai soggetti non residenti spettano, per gli anni dal 2007 al 2014, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del citato TUIR, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari; Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 149, e in particolare, l'articolo 1 con il quale e' stata individuata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, ai fini del riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia, ai soggetti residenti in un altro Paese dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo; Decreta: Art. 1 1. I soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni determinano l'imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo. 2. Ai soli fini della determinazione del reddito complessivamente prodotto di cui al comma 1, sono computati i redditi soggetti a imposizione nello Stato di residenza o di produzione sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel Paese di residenza o di produzione, o in altra certificazione fiscale ivi prevista. I redditi prodotti all'estero, che siano oggetto di tassazione concorrente nello Stato di residenza e in quello di produzione, sono computati in base ai dati della dichiarazione dei redditi dello Stato di residenza o in altra certificazione fiscale ivi prevista. I redditi prodotti nel territorio dello Stato e dichiarati in Italia, che siano oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, non rilevano quali redditi prodotti all'estero.