Art. 2 
 
  1. Ai fini del riconoscimento da parte del sostituto  d'imposta  di
cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600,  degli  oneri  deducibili  dal  reddito
complessivo,  delle  detrazioni  dall'imposta  lorda  nonche'   delle
detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del  citato
TUIR, alle  condizioni  e  nei  limiti  previsti  dalle  disposizioni
normative che li regolano, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
titolari di redditi di lavoro dipendente o di  redditi  assimilati  a
quelli di lavoro dipendente, attestano,  mediante  una  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata ai  sensi  dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445: 
  a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale; 
  b) di aver prodotto in Italia almeno il 75 per  cento  del  reddito
complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto  al  lordo
degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di
fuori dello Stato di residenza; 
  c) di non godere nel Paese di residenza e  in  nessun  altro  Paese
diverso da questo di benefici fiscali  analoghi  a  quelli  richiesti
nello Stato italiano; 
  d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare  per  il
quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo  12  del
citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono  verificate
le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono
cessate; 
  e) che il familiare per il quale si chiede la  detrazione  possiede
un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo
dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di  residenza,  riferito
all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro. 
  2. L'attestazione di cui al  comma  1  e'  parte  integrante  della
dichiarazione di spettanza di cui  all'articolo  23,  secondo  comma,
lettera a), del citato decreto n. 600 del 1973.