Art. 2 1. Ai fini del riconoscimento da parte del sostituto d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli oneri deducibili dal reddito complessivo, delle detrazioni dall'imposta lorda nonche' delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del citato TUIR, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni normative che li regolano, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, titolari di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale; b) di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza; c) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano; d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro. 2. L'attestazione di cui al comma 1 e' parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del citato decreto n. 600 del 1973.