Art. 3 
 
  1. I soggetti di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  sono  tenuti  a
conservare e ad esibire all'Amministrazione finanziaria che ne faccia
richiesta i seguenti documenti: 
  a) copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato  di
residenza o negli  Stati  di  produzione  del  reddito,  relativa  al
periodo d'imposta per il quale sono state richieste  le  agevolazioni
nel territorio dello Stato; 
  b) certificazione del datore di lavoro estero dalla  quale  risulti
il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti; 
  c) copia del bilancio relativo  all'eventuale  attivita'  d'impresa
svolta all'estero. 
  2. L'elenco di cui al  comma  1  non  preclude  all'Amministrazione
finanziaria di richiedere l'esibizione di ogni  altra  documentazione
ritenuta  idonea  a  provare  il  possesso  dei  presupposti  di  cui
all'articolo  1,  anche  mediante  attivazione   dello   scambio   di
informazioni con lo Stato di residenza interessato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 settembre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan