Art. 3 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a conservare e ad esibire all'Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta i seguenti documenti: a) copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito, relativa al periodo d'imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello Stato; b) certificazione del datore di lavoro estero dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti; c) copia del bilancio relativo all'eventuale attivita' d'impresa svolta all'estero. 2. L'elenco di cui al comma 1 non preclude all'Amministrazione finanziaria di richiedere l'esibizione di ogni altra documentazione ritenuta idonea a provare il possesso dei presupposti di cui all'articolo 1, anche mediante attivazione dello scambio di informazioni con lo Stato di residenza interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2015 Il Ministro: Padoan