Art. 2 
 
  1. In fase  di  ripartizione  del  gettito  relativo  alle  entrate
erariali riscosse nell'anno 2015 attraverso il sistema del versamento
unificato «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, ed il «modello  F24  enti  pubblici»  (F24  EP),  di  cui  al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28  giugno
2013,   la   Struttura   di   gestione   individuata   dal    decreto
interministeriale 22 maggio  1998,  n.  183,  imputa  e  contabilizza
separatamente le  somme  corrispondenti  alle  percentuali  riportate
negli allegati A e B agli appositi capitoli ed  articoli  di  entrata
del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma  2,  lettera  b)  e
comma  3,  del  presente  decreto  per  la  definitiva   acquisizione
all'Erario delle somme medesime, ivi  comprese  quelle  afferenti  ai
territori delle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli  Venezia  Giulia,
Sicilia e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.  Le  predette
modalita' di imputazione e separata  contabilizzazione  si  applicano
anche con riferimento al territorio della regione  Sardegna  ai  fini
della quantificazione delle somme da destinare alle finalita' di  cui
all'art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.