Art. 2 1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse nell'anno 2015 attraverso il sistema del versamento unificato «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 EP), di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013, la Struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, imputa e contabilizza separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate negli allegati A e B agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Le predette modalita' di imputazione e separata contabilizzazione si applicano anche con riferimento al territorio della regione Sardegna ai fini della quantificazione delle somme da destinare alle finalita' di cui all'art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.