Art. 3 Erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2015 1. L'importo attribuito ai sensi dell'art. 2 alle singole citta' metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2015 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio e' erogato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2015. In caso di parziale disponibilita' delle risorse necessarie il saldo sara' erogato al conseguimento della residua disponibilita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 2015 Il Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Belgiorno Il Capo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Franco