Art. 3 
 
 
          Erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio 
                           per l'anno 2015 
 
  1. L'importo attribuito ai sensi dell'art. 2  alle  singole  citta'
metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario per l'anno
2015 a titolo di Fondo sperimentale di  riequilibrio  e'  erogato  in
unica soluzione entro  il  31  ottobre  2015.  In  caso  di  parziale
disponibilita' delle risorse necessarie il  saldo  sara'  erogato  al
conseguimento della residua disponibilita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 settembre 2015 
 
                                      Il Capo del dipartimento        
                                per gli affari interni e territoriali 
                                     del Ministero dell'interno       
                                              Belgiorno               
 
 
         Il Capo del dipartimento 
   della Ragioneria generale dello Stato 
del Ministero dell'economia e delle finanze 
                   Franco