Art. 2 
 
  1. L'incarico di cui  all'art.  1  del  presente  decreto  comporta
l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto
e nel decreto 3 settembre 2012 n. 19037 e  puo'  essere  sospeso  con
provvedimento  motivato  ovvero  revocato  in  caso  di  perdita  dei
requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010. 
  2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto
e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida  la
cancellazione della protezione per la IGT "Castelfranco  Emilia",  ai
sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 17 settembre 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto