Art. 2
1. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta
l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto
e nel decreto 3 settembre 2012 n. 19037 e puo' essere sospeso con
provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei
requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.
2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto
e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per la IGT "Castelfranco Emilia", ai
sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 17 settembre 2015
Il direttore generale: Gatto