Art. 3 
 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Il Ministero provvede all'erogazione  dei  contributi,  salvi  i
casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e  c),  del
regolamento, nei  limiti  dello  stanziamento  assegnato  a  ciascuna
regione e provincia autonoma di Trento e  Bolzano.  Il  contributo e'
erogato, ai sensi dell'art. 1,  comma  5,  del  regolamento,  per  un
quinto, in parti uguali alle imprese aventi titolo  all'erogazione  e
per i restanti quattro quinti, alle imprese collocate ai primi  posti
della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati,
arrotondato  all'unita'  superiore,  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 5, comma 3, del regolamento. 
  2. In caso  di  ritardi  procedurali,  alle  imprese  collocate  in
graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 2, comma 1 e'  erogato  un
acconto, salvo successivo conguaglio, pari al 90 per cento del totale
al quale  avrebbero  diritto,  calcolato  sul  totale  di  competenza
dell'anno 2015. 
  3. Il Ministero ai sensi dell'art. 31 comma 8-bis)  della  legge  9
agosto 2013, n. 98, procedera', prima dell'erogazione del contributo,
alla verifica  telematica  della  regolarita'  contributiva  mediante
l'acquisizione del DURC ed effettuera', in caso di irregolarita',  le
dovute compensazioni. 
  4. Il Ministero provvede alla revoca  dei  contributi  nei  casi  e
secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento. 
  5. A seguito dell'entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dal decreto legislativo n.
44 del 15 marzo 2010  recante  il  «Testo  Unico  dei  Servizi  Media
Audiovisivi e radiofonici», i  provvedimenti  sanzionatori  cui  fare
riferimento per la riduzione dei contributi e per l'esclusione  dagli
stessi previsti dall'art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono  quelli
emanati  dall'Autorita'  per  le  Garanzie  nelle  Comunicazioni  per
violazione dell'art. 34 del sopra citato decreto legislativo anziche'
quelli in precedenza rispettivamente previsti  dagli  abrogati  commi
10, 11 e 13 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223. 
  Il presente decreto viene inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 6 agosto 2015 
 
                              Il Sottosegretario di Stato: Giacomelli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3514