STATUTO DEL «MOVIMENTO POLITICO "FORZA ITALIA"»
Parte 1
LE FINALITA' E I SOCI DI «FORZA ITALIA»
Art. 1.
Finalita'
Il movimento politico «Forza Italia» e' una associazione di
cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni
democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste
europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali
di liberta', giustizia e solidarieta' concretamente operando a difesa
del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di
una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del
principio di sussidiarieta'.
Art. 1-bis.
Denominazione, sede sociale e simbolo
La denominazione sociale e' «Movimento politico "Forza Italia"».
La denominazione puo' essere modificata secondo le procedure
dell'art. 74.
La sede legale del Movimento e' fissata in Roma, a piazza di San
Lorenzo in Lucina n. 4, e puo' essere modificata con delibera del
Comitato di presidenza.
Il simbolo del Movimento e' costituito da un cerchio di colore
blu contenente bandiera sventolante suddivisa in due campi, l'uno in
alto verde, l'uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca;
scritta forza italia in carattere maiuscolo bianco; la parola forza
in campo verde, la parola italia in campo rosso. Il simbolo puo'
essere modificato dal Comitato di presidenza.
Alle eventuali modifiche della sede legale e del simbolo non si
applicano le procedure di cui all'art. 74.
Art. 2.
S o c i
Sono soci del movimento politico «Forza Italia» i cittadini
italiani di eta' maggiore di quattordici anni che, condividendo i
principi ed il programma politico del Movimento, vi abbiano
formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel
regolamento predisposto dal responsabile nazionale organizzazione ed
approvato dal Comitato di presidenza.
La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e
dei programmi del Movimento e l'impegno a collaborare alla
realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e
capacita' di ognuno, anche tramite la partecipazione ai club «Forza
Italia».
Spetta al Comitato di presidenza decidere sulla compatibilita'
tra l'adesione a «Forza Italia» e l'appartenenza ad organizzazioni
che svolgono attivita' politiche di rilievo.
Art. 3.
Modalita' di adesione
La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito
modulo e deve recare la firma di almeno un socio presentatore. La
presentazione della domanda comporta il versamento della quota
associativa annuale secondo le norme previste dal regolamento di cui
all'art. 2.
Qualora la domanda di adesione venga accolta, la qualifica di
socio si intende assunta a decorrere dalla data di versamento della
quota associativa.
Coloro che siano stati soci di «Forza Italia» nei tre anni
precedenti, ed abbiano perso tale qualifica per mancato rinnovo,
dimissioni o provvedimento probivirale, qualora intendano nuovamente
aderire al Movimento dovranno segnalare sulla domanda tale
circostanza. Coloro che si trovano in tale condizione non possono
esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo nella prima
votazione successiva alla reiscrizione per ciascun livello di
elezione (comunale, circoscrizionale, provinciale e cittadino,
congressuale).
La mancata segnalazione della condizione di cui al precedente
comma 3 e' causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se
rilevata successivamente all'accoglimento, di espulsione.
Art. 3-bis.
La Commissione di garanzia
Il Comitato di presidenza nomina la Commissione di garanzia alla
quale e' devoluta la competenza a decidere in ultima istanza sulle
controversie relative all'assunzione della qualifica di socio,
nonche' alla decadenza da tale qualifica se conseguente al mancato
versamento della quota associativa.
La Commissione di garanzia e' composta da sette membri, che
rimangono in carica tre anni. La commissione elegge nel proprio seno
un Presidente, che rimane in carica tre anni.
Per la designazione dei membri della Commissione di garanzia il
Comitato di presidenza procede con voto segreto individuale limitato
ai 3/4 degli eligendi. Tale votazione non viene effettuata se il
Presidente del Movimento formula una proposta che raccoglie
l'unanimita' dei consensi. In tal caso e' consentita l'approvazione
per alzata di mano.
La commissione opera mediante le procedure definite dal
regolamento.
Art. 4.
Diritti e doveri dei soci
I soci partecipano alle attivita' del Movimento in tutte le sue
espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo
secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari, a
condizione di essere in regola con il versamento della quota
associativa annuale.
Ogni socio e' tenuto, nello svolgimento di attivita' inerenti
allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie e
regolamentari e delle delibere degli organi direttivi.
Ogni socio si impegna alla massima lealta' nei confronti di
«Forza Italia» e a tenere comportamenti ispirati al rispetto della
dignita' degli altri soci.
Art. 5.
Perdita della qualita' di socio
La qualita' di socio del movimento politico si perde nei seguenti
casi:
a) dimissioni
b) mancato rinnovo
c) espulsione
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto,
inviate alla sede centrale ed hanno effetto immediato. L'ufficio
nazionale soci provvede a darne comunicazione agli organi periferici
interessati.
Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi
ai probiviri.
Il mancato rinnovo conseguente all'omesso pagamento della quota
nei termini previsti comporta la decadenza dalla qualita' di socio.
L'espulsione viene inflitta in seguito a procedimento
disciplinare.
Art. 6.
Elettorato attivo e passivo
Il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato
passivo sono esercitati dai soci che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di eta' e si acquisiscono decorsi i termini di accoglimento
della domanda di adesione previsti dal regolamento.
Art. 7.
Quote associative decadenza per mancato rinnovo
esercizio del diritto di voto
Il Comitato di presidenza entro il mese di novembre di ogni anno
determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.
Il versamento della quota associativa deve avvenire di norma
entro il mese di marzo. Il mancato versamento entro il 30 novembre
determina la decadenza automatica dalla qualita' di socio. Il diritto
di voto nelle assemblee, puo' essere esercitato solo dai soci che
abbiano gia' versato la quota per l'anno in corso.
Art. 8.
Esercizio dei diritti associativi e trasferimenti
L'adesione al movimento politico «Forza Italia» comporta
l'esercizio dei diritti associativi, ed in particolare
l'eleggibilita' ad ogni carica all'interno del Movimento, salvo i
limiti di cui all'art. 6.
L'elettorato attivo nelle assemblee di primo grado viene
esercitato nell'ambito del comune e della provincia in cui il socio
risiede. In caso di trasferimento di residenza il socio e' tenuto ad
informare l'ufficio nazionale soci che provvede alle necessarie
comunicazioni alle varie sedi territoriali di provenienza e di
destinazione.
Art. 9.
Pubblicita' e aggiornamento dell'elenco dei soci
L'elenco dei soci non e' segreto.
Tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono
svolte dall'ufficio nazionale soci sotto la diretta responsabilita'
del responsabile nazionale organizzazione.
L'ufficio nazionale soci conserva e aggiorna il registro generale
dei soci. Comunica periodicamente alle varie sedi territoriali tutte
le variazioni riguardo la situazione dei soci.
I responsabili di ciascuna articolazione territoriale del
Movimento, sulla base di tali comunicazioni, mantengono aggiornato
l'elenco ad essi relativo.
Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali
sono assicurati dal regolamento pubblicita' elenco soci, che e'
approvato a maggioranza assoluta dal Comitato di presidenza e deve
garantire piena conformita' a quanto previsto dal «Codice in materia
di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo n.
196/2003.
In particolare, tale regolamento deve disciplinare:
1) la composizione, la tenuta e le forme di pubblicita'
dell'elenco dei soci;
2) le modalita' di accesso ai dati contenuti nell'elenco dei soci
da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, degli eletti,
ed eventualmente dei candidati di «Forza Italia» a cariche
istituzionali. In ogni caso nessun accesso ai dati e' possibile al di
fuori delle fattispecie disciplinate dal regolamento;
3) le forme nelle quali la Commissione di garanzia di cui
all'art. 3-bis vigila sull'utilizzo dei dati contenuti nell'elenco
dei soci e decide in caso di contestazioni.
Lo stesso regolamento deve inoltre garantire, con criteri
analoghi, la protezione dei dati personali di coloro, persone fisiche
o giuridiche, che versano contributi al Movimento, nonche' del
personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo.
In ogni caso, nessun utilizzo del recapito postale, telefonico o
telematico del socio potra' essere effettuato se non previa
autorizzazione della persona interessata all'atto dell'adesione.
Art. 9-bis.
Parita' di genere
In attuazione dell'art. 51 della Costituzione, «Forza Italia»
persegue l'obiettivo della parita' tra i sessi negli organismi
collegiali e per le cariche elettive.
Gli organismi collegiali sono formati attraverso procedure
definite dai regolamenti, tali da garantire che nessuno dei due sessi
sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo. Esclusivamente a
questo fine, i regolamenti possono prevedere un ampliamento del
numero totale dei membri previsti in ciascun organo collegiale dal
presente statuto, ad eccezione dei delegati ai congressi. Per i
collegi probivirali e la Commissione di garanzia si applicano le
norme di cui all'art. 14-bis lettera a).
Nella competizione per le cariche elettive e' garantita la
partecipazione, in condizioni di parita' di donne e uomini. Fatte
salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati
presentata da «Forza Italia» in occasione di competizioni elettorali,
uno dei due generi puo' essere rappresentato in proporzione inferiore
a un terzo.
Parte 2
GLI ORGANI E LA STRUTTURA
Art. 10.
Organi nazionali
Sono organi nazionali di «Forza Italia»:
1) il Congresso nazionale;
2) il Presidente;
3) il Consiglio nazionale;
4) il Comitato di presidenza;
5) la Conferenza dei coordinatori regionali;
6) l'Amministratore nazionale;
7) il Collegio nazionale dei probiviri.
Art. 11.
Struttura nazionale
Coordinano ed attuano le delibere degli organi nazionali i
responsabili nazionali dei settori:
organizzazione;
enti locali;
dipartimenti;
comunicazione ed immagine;
formazione.
Il Presidente, sentito il Comitato di presidenza, puo' istituire
nuovi settori oltre a quelli indicati al comma precedente.
Art. 12.
Organi regionali
Sono organi regionali di «Forza Italia»:
1) il coordinatore regionale;
2) il Comitato regionale;
3) il Consiglio regionale;
4) il Collegio regionale dei probiviri.
Art. 13.
Organi periferici
Sono organi periferici di «Forza Italia»:
1) nelle provincie:
il congresso provinciale;
il coordinatore provinciale;
il comitato provinciale;
2) nei comuni:
l'assemblea comunale;
il coordinatore comunale;
il comitato comunale;
3) nelle citta' indicate all'art. 30:
il congresso di grande citta';
il coordinatore cittadino;
il comitato cittadino;
l'assemblea di circoscrizione;
i coordinatori di circoscrizione.
Art. 14.
Validita' delle delibere
Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti,
salvo che sia diversamente disposto.
Art. 14-bis.
Metodi elettorali
Al fine di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il
rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne sono utilizzati i
seguenti metodi:
a) metodo del voto limitato. I candidati non sono raggruppati
in liste. Tutti i soci sono eleggibili, a condizione che - ove
previsto dai regolamenti - la candidatura sia stata depositata nelle
forme e nei termini stabiliti. Ogni votante puo' indicare sulla
scheda i nomi dei soci che desidera votare, in numero non superiore a
una percentuale degli eligendi prevista di volta in volta dallo
statuto e dai regolamenti. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto
il maggior numero di voti, fino a completamento del numero degli
eligendi. In caso di parita', viene scelto il candidato con maggiore
anzianita' di adesione a «Forza Italia» e in caso di ulteriore
parita' il piu' anziano d'eta'. Non e' previsto alcun quorum minimo
di voti.
Qualora nell'organo collegiale cosi' eletto uno dei due sessi
risulti rappresentato per una quota inferiore a un terzo del totale,
si esclude, fra coloro che risulterebbero eletti, il meno votato fra
gli appartenenti al genere piu' rappresentato, e si sostituisce con
il piu' votato fra i non eletti, appartenente al genere meno
rappresentato. Quest'operazione viene ripetuta fino a quando il
genere meno rappresentato non abbia superato la soglia di un terzo
del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti,
appartenenti al genere meno rappresentato in numero sufficiente, si
ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non e'
stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere validamente
votati solo appartenenti al genere meno rappresentato;
b) metodo D'Hondt. I candidati sono raggruppati in liste. Le
liste devono essere depositate in anticipo nelle forme e nei termini
previsti dai regolamenti. L'attribuzione dei seggi si effettua
dividendo il numero dei voti di ciascuna lista per i successivi
divisori interi, fino al numero totale di seggi da attribuire. Si
scelgono i quozienti piu' alti fra quelli cosi' ottenuti, in numero
eguale a quello dei seggi da attribuire. Una volta scelti, si
dispongono in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista, avra'
tanti consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti
compresi nella graduatoria. In caso di parita' di quoziente, viene
scelto il candidato con maggiore anzianita' di adesione a «Forza
Italia» e in caso di ulteriore parita' il piu' anziano d'eta';
c) alzata di mano o acclamazione. In tutte le elezioni previste
dal presente statuto e' sempre possibile procedere per alzata di mano
o per acclamazione, qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso in
cui il numero dei candidati proposti ad un organo sia pari o
inferiore al numero degli eligendi.
Parte 3
GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI
Art. 15.
Il Congresso nazionale
Il Congresso nazionale e' la piu' alta assise del Movimento,
definisce ed indirizza la linea politica di «Forza Italia».
Elegge il Presidente, sei membri del Comitato di presidenza,
cinquanta membri del Consiglio nazionale.
Compete al Congresso nazionale modificare il presente statuto,
secondo quanto stabilito dall'art. 74.
Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria almeno ogni
tre anni; e' convocato dal Presidente su delibera del Comitato di
presidenza che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.
Art. 16.
Composizione del Congresso nazionale
Partecipano al Congresso nazionale con diritto di voto:
a) i delegati eletti nei congressi provinciali e di grande
citta';
b) i delegati rappresentanti dei soci residenti all'estero con un
massimo di cento delegati;
c) i soci del Movimento che siano:
parlamentari nazionali ed europei;
deputati regionali e consiglieri regionali;
presidenti o vice presidenti di provincia;
capigruppo nei consigli provinciali;
sindaci delle citta' con oltre 15.000 abitanti;
capigruppo nei consigli comunali delle citta' capoluogo di
provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
coordinatori regionali;
coordinatori provinciali;
coordinatori cittadini;
delegati di circoscrizione delle grandi citta';
dirigenti nazionali degli uffici clubs e promotori Azzurri;
responsabili nazionali di «Forza Italia» giovani per la liberta',
di «Forza Italia» azzurro donna, di «Forza Italia» seniores.
Le modalita' di calcolo e di individuazione dei delegati di cui
alle lettere a) e b) sono previste da apposito regolamento, che deve
tenere conto - per quanto riguarda la lettera a) - dei voti ottenuti
da «Forza Italia» alle piu' recenti elezioni europee o politiche per
la Camera dei deputati, nonche' del numero di aderenti di ciascuna
provincia.
Non sono ammesse deleghe.
Art. 17.
Operazioni preliminari al Congresso nazionale
Il Comitato di presidenza fissa il luogo, la data e l'ordine del
giorno del Congresso nazionale.
Almeno novanta giorni prima della data fissata:
a) nomina una commissione alla quale sono demandate tutte le
questioni e le controversie relative allo svolgimento delle assemblee
locali ed alle elezioni dei delegati e la determinazione del numero
dei delegati da eleggere nelle singole assemblee, in base al criterio
stabilito dall'articolo precedente;
b) determina con regolamento i delegati da eleggere in
rappresentanza dei soci residenti all'estero;
c) detta le norme regolamentari relative allo svolgimento del
congresso con particolare riferimento alla costituzione dei seggi
elettorali, alle modalita' per la presentazione delle candidature,
per le votazioni e per lo spoglio delle schede relative all'elezione
del Presidente, dei membri elettivi del Comitato di presidenza e del
Consiglio nazionale secondi i criteri di cui al successivo comma 3;
d) detta ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.
Il regolamento congressuale deve prevedere i seguenti criteri:
1) l'elezione del Presidente del Movimento, dei Membri del
Comitato di presidenza e dei consiglieri nazionali avviene di norma a
scrutinio segreto;
2) l'elezione del Presidente avviene mediante schede. E' eletto
Presidente chi abbia conseguito il maggior numero di voti, purche'
non inferiore al 40% degli aventi diritto;
3) i membri del Comitato di presidenza e del Consiglio nazionale
sono eletti sulla base di liste, mediante applicazione del metodo
D'Hondt;
4) nelle elezioni di cui ai numeri precedenti, la Presidenza del
congresso puo' autorizzare il voto per acclamazione o per alzata di
mano, qualora i candidati per una carica siano in numero pari o
inferiore agli eligendi.
Le nomine dei delegati rimangono valide anche in caso di
eventuale rinvio del Congresso nazionale, purche' lo stesso abbia
luogo entro l'anno solare.
Art. 18.
Svolgimento del Congresso nazionale
Il congresso nomina il Presidente del congresso, l'ufficio di
presidenza, la commissione verifica poteri, i componenti dei seggi ed
i questori.
Le delibere sono approvate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal
presente statuto.
Il numero legale e' presunto salvo che per le deliberazioni in
cui e' espressamente previsto un quorum di presenti o di voti.
Il regolamento del Congresso nazionale definisce le modalita' di
verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.
Art. 19.
Il Presidente
Il Presidente del movimento politico «Forza Italia» e' eletto dal
Congresso nazionale secondo le modalita' previste da apposito
regolamento.
Resta in carica tre anni e puo' essere rieletto.
Il Presidente dirige il Movimento e lo rappresenta in tutte le
sedi istituzionali e politiche. Convoca e presiede il Comitato di
presidenza, il Consiglio nazionale, e il Congresso nazionale.
Nomina sei membri del Comitato di presidenza. Nomina i
responsabili nazionali di settore. Nomina i coordinatori regionali.
Puo' inoltre delegare specifiche funzioni.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il
Comitato di presidenza convoca immediatamente il Consiglio nazionale
che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo
strettamente necessario per la convocazione del Congresso nazionale.
Art. 20.
La Consulta del Presidente
Il Presidente puo' avvalersi della collaborazione di una Consulta
costituita da esponenti, anche esterni al Movimento, di alto
prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale.
La Consulta, nominata dal Presidente, ha il compito di fornirgli
indicazioni e proposte nonche' di elaborare studi ed approfondimenti
sui principali temi di carattere politico.
Art. 21.
Il Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale promuove e coordina l'azione politica del
Movimento secondo gli indirizzi programmatici dettati dal Congresso
nazionale.
Il Consiglio nazionale e' presieduto dal Presidente o da un suo
delegato.
Elegge ogni tre anni il Collegio nazionale dei probiviri.
Sono membri del Consiglio nazionale i soci che siano:
a) il Presidente;
b) i cinquanta soci del Movimento eletti ogni tre anni dal
Congresso nazionale secondo le modalita' previste dal regolamento;
c) componenti del Comitato di presidenza;
d) ex Presidenti del Consiglio, ex Presidenti di Camera, Senato e
Parlamento europeo;
e) deputati, senatori e parlamentari europei;
f) coordinatori regionali;
g) presidenti delle giunte regionali o, in mancanza, vice
Presidenti;
h) presidenti delle assemblee regionali;
i) coordinatori provinciali;
j) presidenti di giunta provinciale;
k) coordinatori cittadini;
l) sindaci dei capoluoghi di provincia, o delle citta' con oltre
50.000 abitanti;
m) capigruppo dei consigli regionali;
n) i dirigenti nazionali dell'ufficio clubs e dei promotori
Azzurri;
o) il responabile nazionale di «Forza Italia» giovani per la
liberta';
p) il responsabile nazionale di «Forza Italia» azzurro donna;
q) il responsabile nazionale «Forza Italia» seniores;
r) il presidente del Collegio nazionale dei probiviri;
s) il Presidente della Commissione di garanzia.
Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio nazionale,
senza diritto di voto, ma con facolta' di prendere la parola, e
sempre che non ne facciano parte ad altro titolo, i membri del
Collegio nazionale dei probiviri, i membri della Commissione di
garanzia, i dirigenti degli uffici nazionali.
Il Presidente puo' invitare al Consiglio nazionale rappresentanti
di associazioni di comune ispirazione ideale con il movimento
politico e personalita' del mondo politico e culturale. Gli invitati
hanno diritto di intervento. In caso di perdita della qualita' di
socio o impedimento permanente di un membro elettivo, questo viene
sostituito da colui che, nella relativa elezione, sia risultato primo
dei non eletti.
In caso di parita' di voti, prevale l'anzianita' di iscrizione al
Movimento e, in subordine, l'eta' anagrafica.
I membri elettivi del Consiglio nazionale rimangono in carica tre
anni, ovvero fino al successivo Congresso nazionale. I membri di
diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in
ragione del quale partecipano al Consiglio nazionale.
Art. 22.
Convocazione del Consiglio nazionale
Il Presidente convoca il Consiglio nazionale in via ordinaria
almeno due volte all'anno.
Il Consiglio nazionale e' convocato altresi' ogni volta che lo
richieda almeno ¼ dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta da
tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in
discussione, deve essere presentata al Presidente del Movimento che
fissa la data ed il luogo del Consiglio nazionale e provvede alla
convocazione entro sessanta giorni.
Art. 23.
Il Comitato di presidenza
Il Comitato di presidenza da' attuazione alle deliberazioni del
Congresso nazionale e del Consiglio nazionale. Coordina le attivita'
del Movimento e dei gruppi parlamentari.
Il Comitato di presidenza e' composto da:
1) il Presidente del Movimento;
2) sei membri eletti dal Congresso nazionale;
3) i capigruppo di Senato, Camera e Parlamento europeo;
4) sei membri nominati dal Presidente stesso;
5) l'Amministratore nazionale;
6) i responsabili nazionali dei settori di cui all'art. 11;
7) il segretario della Conferenza dei coordinatori regionali;
8) i presidenti o i vicepresidenti del Senato della Repubblica,
della Camera dei deputati e del Parlamento europeo aderenti a «Forza
Italia»;
9) i presidenti delle giunte regionali aderenti a «Forza Italia»;
10) tre membri della Conferenza dei coordinatori regionali,
nominati dal Presidente.
I componenti elettivi del Comitato di presidenza e quelli
nominati dal Presidente, di cui ai numeri 2 e 4 del precedente comma,
restano in carica tre anni, ovvero fino al successivo Congresso
nazionale. I componenti di diritto rimangono in carica fino a quando
rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al Comitato di
presidenza.
Il Comitato di presidenza in particolare:
approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del
movimento politico;
nomina i revisori dei conti per le verifiche contabili secondo
quanto previsto dall'art. 47;
emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione
dello statuto.
Possono essere invitati al Comitato di presidenza soci del
Movimento affinche' riferiscano su fatti o argomenti determinati.
In caso di perdita della qualita' di socio, dimissioni o
impedimento permanente di un membro elettivo, questi e' sostituito da
colui che sia risultato primo dei non eletti nella votazione
relativa. In mancanza, i membri residui del Comitato di presidenza
provvedono alla sostituzione per cooptazione scegliendo fra i membri
del Consiglio nazionale eletti dal Congresso nazionale. In caso di
dimissioni di tutti i membri elettivi, e' convocato il Consiglio
nazionale per una nuova elezione.
Entro trenta giorni dall'elezione da parte del Congresso
nazionale dei sei componenti elettivi del Comitato di presidenza, il
Presidente provvede al rinnovo della nomina dei membri di cui al
comma 2, punto 4, del presente articolo.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri
nominati dal Presidente, questi provvede alla sostituzione.
Il Comitato di presidenza delibera a maggioranza.
Art. 24.
La Conferenza dei coordinatori regionali
La Conferenza dei coordinatori regionali coordina l'attivita'
politica ed organizzativa del Movimento a livello regionale,
provinciale e locale secondo le direttive del Presidente e le
indicazioni del responsabile nazionale della organizzazione. E'
presieduta dal Presidente ed e' composta dai coordinatori regionali,
dall'Amministratore nazionale e dai responsabili della struttura
nazionale di cui all'art. 11, dal coordinatore nazionale «Forza
Italia» - Giovani per la liberta' e dai dirigenti nazionali degli
uffici: adesioni, club, promotori Azzurri, Azzurro donna e seniores.
Il Presidente del Movimento nomina il segretario della Conferenza
che ne coordina l'attivita'.
I coordinatori regionali rimangono in carica tre anni. Gli altri
membri della Conferenza dei coordinatori regionali rimangono in
carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale
partecipano alla Conferenza.
Art. 25.
L'Amministratore nazionale
L'Amministratore nazionale ha la legale rappresentanza del
movimento politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna
limitazione, per gli atti riferibili agli organi nazionali, con tutti
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli e'
abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.
L'Amministratore nazionale e' eletto a maggioranza dei presenti
dal Consiglio nazionale, su proposta del Comitato di presidenza.
Rimane in carica tre anni.
L'Amministratore nazionale fa parte del Comitato di presidenza.
Le funzioni dell'Amministratore nazionale sono descritte
nell'art. 46.
Art. 26.
Responsabili nazionali di settore di attivita'
Sono nominati dal Presidente i responsabili nazionali dei
settori:
organizzazione;
enti locali;
dipartimenti;
comunicazione ed immagine;
formazione.
Essi collaborano con il Presidente al fine di coordinare
l'attivita' del Movimento nei rispettivi settori di competenza.
Il Presidente, sentito il Comitato di presidenza, puo' istituire
nuovi settori oltre a quelli indicati nel presente articolo.
Parte 4
L'ASSETTO REGIONALE
Art. 27.
Il coordinatore regionale
Il Presidente nomina per ogni regione il coordinatore regionale.
Il coordinatore regionale rappresenta il Movimento nelle sedi
istituzionali e politiche nell'ambito della regione, controlla ed
indirizza l'attivita' politica dei coordinatori provinciali e
assicura la continuita' della linea politica degli organi nazionali
del Movimento su tutto il territorio regionale.
Dura in carica tre anni.
Il coordinatore regionale nomina:
a) cinque componenti del Comitato regionale ed indica chi debba
assumere la funzione di vice coordinatore;
b) i responsabili regionali di settore per le funzioni indicate
dall'art. 11.
Il coordinatore regionale convoca e presiede il Comitato
regionale ed il Consiglio regionale.
In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal
vice coordinatore regionale.
Art. 28.
Il Comitato regionale
Sono membri del Comitato regionale i soci che siano:
1) il coordinatore regionale;
2) cinque membri nominati dal coordinatore regionale;
3) responsabili regionali di settore;
4) il Tesoriere regionale, nominato ai sensi dell'art. 28-bis;
5) membri del Comitato di presidenza iscritti nella regione;
6) coordinatori provinciali;
7) coordinatori delle grandi citta';
8) il responsabile regionale di «Forza Italia» - Giovani per la
liberta';
9) il responsabile regionale di «Forza Italia» - Azzurro donna;
10) il responsabile regionale di «Forza Italia» - seniores;
11) il presidente o il vice presidente della giunta regionale;
13) il capogruppo in Consiglio regionale;
13) il responsabile regionale dei clubs;
14) il responsabile regionale dei promotori Azzurri.
I membri di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) durano in carica tre
anni. Tutti gli altri rimangono in carica fino a quando rivestono il
ruolo in ragione del quale sono membri del Comitato regionale.
Il Comitato regionale si riunisce su convocazione del
coordinatore regionale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto
la sua responsabilita'.
Il Comitato regionale individua le attivita' da svolgere in
ambito regionale per attuare la linea politica del Movimento
deliberata in sede nazionale, determina la linea politica regionale
del Movimento; coordina le attivita' svolte in ambito regionale con
quelle svolte in ambito provinciale e cittadino.
Il coordinatore regionale, il vice coordinatore ed i responsabili
regionali di settore costituiscono, in seno al Comitato regionale, la
giunta esecutiva regionale per l'attuazione delle delibere degli
organi regionali.
Art. 28-bis.
Il Tesoriere regionale
Il Tesoriere regionale e' nominato dall'Amministratore nazionale,
con il gradimento del coordinatore regionale.
Amministra i fondi destinati alla struttura regionale, e agisce
in forza di procura rilasciata dall'Amministratore nazionale.
Il Tesoriere regionale e' responsabile della gestione
amministrativa e del rispetto delle procedure impartite
dall'Amministratore nazionale, come specificato nella parte 7ª del
presente statuto.
La sua azione e' sempre indirizzata alla realizzazione degli
obbiettivi politici individuati dal coordinatore regionale e dagli
organi regionali.
Il Tesoriere regionale resta in carica tre anni. Puo' essere
riconfermato.
Puo' essere revocato e sostituito, sentito il coordinatore
regionale, in qualsiasi momento dall'Amministratore nazionale.
Art. 29.
Il Consiglio regionale
Compongono il Consiglio regionale i soci che siano:
1) il coordinatore regionale e gli altri membri del Comitato
regionale;
2) (abrogato);
3) parlamentari nazionali eletti nella regione;
4) parlamentari europei residenti nella regione;
5) consiglieri regionali;
6) presidenti delle provincie e capigruppo dei consigli
provinciali;
7) sindaci dei comuni della regione;
8) capigruppo nei consigli comunali dei capoluoghi di provincia e
delle citta' con oltre 50.000 abitanti.
I componenti del Consiglio rimangono in carica fin quando
rivestono il ruolo in ragione del quale sono membri dello stesso.
Il Consiglio regionale si pronuncia sui fatti politici importanti
che riguardano direttamente o indirettamente l'ambito regionale. Ha
funzione di sintesi politica delle attivita' svolte a livello locale
dal Movimento e di supporto all'attivita' del Comitato regionale.
Il Consiglio regionale ogni tre anni elegge a scrutinio segreto i
membri del Collegio regionale dei probiviri.
Si riunisce su convocazione del coordinatore regionale o su
richiesta di almeno ¼ dei suoi membri.
Parte 5
GLI ORGANI PERIFERICI
LE GRANDI CITTA' - LE PROVINCIE
Art. 30.
Assetto territoriale di base
Nei comuni nei quali sia residente un numero minimo di aderenti
al Movimento, fissato annualmente dal Comitato di presidenza, e'
costituito il coordinamento comunale. Qualora il Comitato di
presidenza non indichi una nuova soglia minima si intende confermata
quella dell'anno precedente. In ogni caso il coordinamento comunale
puo' essere costituito in tutti i comuni nei quali siano residenti
almeno dieci aderenti al Movimento.
Negli altri comuni il comitato provinciale, su proposta del
coordinatore, puo' nominare un delegato comunale.
In tutte le province previste dalla legge dello Stato e'
costituito il coordinamento provinciale (art. 13, n. 1). Eventuali
deroghe al predetto criterio di competenza territoriale, possono
essere autorizzate dal Comitato di presidenza.
Nelle citta' di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Messina, definite
«grandi citta'», e' costituito il coordinamento cittadino (di grande
citta', art. 13, n. 3). In questo caso, il coordinamento cittadino ha
competenza sul territorio comunale della grande citta', mentre sul
residuo territorio della provincia e' competente il coordinamento
provinciale.
Nell'ambito delle grandi citta' e' costituito il coordinamento
circoscrizionale in ogni zona di decentramento amministrativo
nell'ambito del cui territorio siano residenti almeno dieci aderenti
a «Forza Italia».
Nelle rimanenti zone di decentramento amministrativo, il
coordinamento cittadino, su proposta del coordinatore, puo' nominare
un delegato di circoscrizione.
Nelle provincie al di fuori delle grandi citta', i soci
esercitano il diritto di voto:
a) nell'assemblea comunale, per l'elezione del coordinatore
comunale, dei membri elettivi del coordinamento comunale nonche' dei
delegati al congresso provinciale.
Nelle grandi citta', i soci esercitano il diritto di voto:
a) nell'assemblea di circoscrizione: per l'elezione del
coordinatore circoscrizionale;
b) nel congresso cittadino: per l'elezione del coordinatore
cittadino (della grande citta'), dei membri elettivi del comitato
cittadino e dei delegati al Congresso nazionale.
Art. 30-bis.
Disposizioni speciali per la regione Valle d'Aosta
Ai fini del presente statuto e dei regolamenti che ne derivano,
la regione Valle d'Aosta e' soggetta alle seguenti disposizioni
particolari:
1) la citta' di Aosta e' equiparata alle grandi citta' di cui al
precedente art. 30;
2) il resto del territorio della regione e' equiparato ad una
provincia ordinaria;
3) il regolamento determinera' il numero dei delegati al
Congresso nazionale da attribuire alla Valle d'Aosta.
Art. 30-ter.
I grandi elettori nei congressi provinciali e cittadini
Ai fini dei congressi provinciali e di grande citta', i soci del
Movimento eletti nell'ambito del territorio della provincia o della
grande citta' che siano parlamentari nazionali ed europei, presidenti
di regione, presidenti di provincia, consiglieri regionali,
consiglieri provinciali o metropolitani e comunali, presidenti e
consiglieri di circoscrizione, il sindaco della grande citta',
assumono le prerogative di grandi elettori.
Gli assessori regionali, provinciali e comunali in carica, che
siano stati eletti nel rispettivo consiglio all'atto iniziale della
consiliatura in corso, e che si siano successivamente dimessi da
consigliere, conservano le prerogative di grande elettore nella
categoria corrispondente all'incarico al quale erano stati eletti.
A ciascun grande elettore viene attribuito un voto ponderato
secondo quanto previsto da apposito regolamento.
I grandi elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri
soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato esclusivamente per
l'elezione del coordinatore e del comitato provinciale o cittadino.
I grandi elettori hanno diritto di voto solamente nel congresso
provinciale o nel congresso di grande citta' corrispondente al comune
di residenza, eccettuati i seguenti casi:
1) i parlamentari nazionali ed europei eletti in un collegio o
una circoscrizione diversa da quella di residenza devono optare se
esercitare le prerogative di grande elettore nel congresso
provinciale o di grande citta' del comune di residenza o scegliendone
uno fra quelli compresi nella circoscrizione di elezione. Tale
opzione non e' piu' reversibile nel corso della legislatura, e ne va
data comunicazione scritta al coordinamento regionale di competenza e
al coordinamento nazionale, entro il termine da quest'ultimo
stabilito;
2) i consiglieri regionali eletti con il sistema maggioritario,
qualora la regione di elezione non coincida con quella di residenza,
devono optare se esercitare le prerogative di grande elettore nel
congresso provinciale o di grande citta' scegliendone uno fra quelli
compresi nella regione di elezione. Tale opzione non e' piu'
reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione
scritta al coordinamento regionale di competenza e al coordinamento
nazionale, entro il termine da quest'ultimo stabilito;
3) i consiglieri regionali eletti con il sistema proporzionale e
i consiglieri provinciali esercitano le prerogative di grandi
elettori nel congresso provinciale della provincia o della grande
citta' nella quale sono stati eletti, qualora essa non coincida con
la provincia di residenza;
4) qualora la provincia di elezione non corrisponda con quella di
residenza, e nel solo caso in cui il collegio di elezione insista in
parte sul territorio comunale di una grande citta', e in parte sul
territorio del resto della provincia, i consiglieri regionali eletti
con il sistema proporzionale, i consiglieri metropolitani e i
consiglieri provinciali devono optare a quale congresso provinciale o
di grande citta' partecipare fra quelli compresi nel collegio di
elezione. Tale opzione non e' reversibile nel corso della legislatura
rispettivamente regionale o provinciale.
Art. 30-quater.
I grandi elettori nei congressi comunali
Ai fini dei congressi comunali assumono le prerogative di grandi
elettori i soci del Movimento residenti nel comune eletti a far parte
di assemblee rappresentative a partire da consigliere
circoscrizionale, a condizione che il loro collegio o circoscrizione
di elezione insista, in tutto o in parte, sul territorio del comune.
Per i comuni ove vige il sistema elettorale a turno unico, sono
grandi elettori tutti i consiglieri comunali di quel comune se soci
di «Forza Italia», ovunque residenti. Per i comuni ove vige il
sistema elettorale a doppio turno, sono grandi elettori i consiglieri
comunali, ovunque residenti, eletti nelle liste di «Forza Italia» o
anche in altre liste in regola con il tesseramento di «Forza Italia».
Gli assessori comunali e regionali in carica, che siano stati
eletti nel rispettivo consiglio all'atto iniziale della legislatura
in corso e che si siano successivamente dimessi da consigliere,
conservano le prerogative di grandi elettori.
A ciascun grande elettore viene attribuito un voto ponderato
secondo quanto previsto da apposito regolamento.
Art. 31.
I congressi provinciali
Partecipano con diritto di voto ai congressi provinciali:
a) i delegati eletti dalle assemblee comunali secondo le
modalita' di cui al successivo art. 33-bis;
b) i grandi elettori di cui all'art. 30-ter.
Il numero di delegati al congresso provinciale attribuiti ad ogni
assemblea comunale viene stabilito con apposito regolamento, tenendo
conto del numero di voti ottenuti da «Forza Italia» in quel comune
nelle piu' recenti elezioni per il Parlamento europeo o per la Camera
dei deputati, nonche' del numero di aderenti di ciascun comune.
Ogni congresso provinciale e' convocato almeno una volta ogni tre
anni per l'elezione del coordinatore provinciale e dei membri
elettivi del comitato provinciale.
Il congresso provinciale, inoltre, e' convocato ogni volta che lo
richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
Il congresso provinciale elegge il coordinatore provinciale e sei
membri del comitato provinciale.
Art. 31-bis.
Elezione del coordinatore provinciale,
dei membri del comitato provinciale
e dei delegati al Congresso nazionale
L'elezione del coordinatore provinciale, dei membri del comitato
provinciale e dei delegati al Congresso nazionale e' disciplinata da
apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:
a) e' eletto coordinatore il candidato alla carica che ha
ottenuto il maggior numero di voti;
b) ad ogni candidato coordinatore e' collegata una lista di
candidati al comitato provinciale. I seggi nel comitato provinciale
vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal
candidato coordinatore ad essa collegata. La ripartizione dei seggi
fra le diverse liste e' calcolata applicando il metodo D'Hondt.
I delegati al Congresso nazionale sono eletti con voto
individuale limitato ai 2/3 degli eligendi. Non sono previste liste.
Art. 32.
Il coordinatore provinciale
Il coordinatore provinciale e' eletto a scrutinio segreto dal
congresso provinciale.
Resta in carica tre anni.
Il coordinatore provinciale rappresenta il Movimento nelle sedi
istituzionali e politiche nell'ambito della provincia. E' coadiuvato
dai membri del comitato provinciale, determina la linea politica del
Movimento a livello provinciale, nell'ambito delle scelte di
carattere generale operate dagli organi nazionali, regionali e
provinciali.
Propone al comitato provinciale il nome del responsabile
amministrazione e Tesoreria e dei responsabili di settore per le
funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il
voto favorevole del comitato provinciale. Qualora il comitato
respinga per tre volte consecutive la proposta del coordinatore per
uno dei predetti incarichi, entro novanta giorni il coordinatore
regionale convoca il congresso provinciale per il rinnovo totale
degli organi.
Il coordinatore nomina fra i responsabili di settore il vice
coordinatore provinciale. In caso di impedimento temporaneo il
coordinatore provinciale e' sostituito dal vice coordinatore
provinciale.
In caso di impedimento permanente o dimissioni il comitato
provinciale convoca il congresso provinciale per l'elezione del nuovo
coordinatore.
Art. 33.
Il comitato provinciale
Compongono con diritto di voto il comitato provinciale i soci che
siano:
A) il coordinatore provinciale;
B) i coordinatori comunali del capoluogo della provincia - tranne
le province nelle quali sia costituita la grande citta' ai sensi
dell'art. 30, comma 4 - e dei comuni con oltre 30.000 abitanti;
C) i membri dell'ufficio di presidenza iscritti nella provincia;
D) i responsabili provinciali di «Forza Italia» - Giovani per la
liberta' e «Forza Italia» seniores;
E) il presidente o vice presidente della provincia;
F) il capogruppo di «Forza Italia» in consiglio provinciale;
G) il sindaco e il capogruppo nel comune capoluogo, tranne le
province nelle quali sia costituita la grande citta' ai sensi
dell'art. 30, comma 4;
H) i parlamentari nazionali, parlamentari europei e consiglieri
regionali eletti nella provincia;
I) il dirigente dell'ufficio provinciale club;
J) i membri eletti dal congresso provinciale in numero pari al
totale dei componenti di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H, I, L,
M;
K) i vice coordinatori provinciali;
L) i responsabili di settore organizzazione, enti locali,
dipartimenti, comunicazione, formazione e adesioni;
M) il responsabile amministrazione e Tesoreria (senza diritto di
voto se non gia' membro ad altro titolo).
I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte del comitato
provinciale solo nel caso abbiano titolo per esercitare le
prerogative di grande elettore nel relativo congresso provinciale.
I membri del comitato provinciale di cui al precedente comma, ai
numeri 1), 2), 3) e 4) durano in carica tre anni. Gli altri durano in
carica fino alla scadenza dell'incarico in ragione del quale sono
membri del comitato comunale.
Il comitato provinciale e' convocato dal coordinatore
provinciale, almeno ogni quattro mesi. Approva il conto annuale,
preventivo e consuntivo. E' inoltre convocato ogni volta che lo
richiedano almeno sei membri del comitato stesso.
E' presieduto dal coordinatore provinciale o, in mancanza, dal
vice coordinatore provinciale.
Il coordinatore provinciale, il responsabile amministrazione e
Tesoreria e i responsabili provinciali di settore costituiscono, in
seno al comitato provinciale, la giunta esecutiva provinciale per
l'attuazione delle delibere degli organi provinciali.
Art. 33-bis.
Assemblea comunale
Costituiscono l'assemblea comunale:
a) i soci residenti nel territorio del comune;
b) i grandi elettori.
L'assemblea comunale e' convocata almeno una volta ogni tre anni
per l'elezione del coordinatore comunale e dei membri elettivi del
comitato comunale. L'assemblea comunale, inoltre, e' convocata ogni
volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
L'assemblea comunale elegge il coordinatore comunale, i membri
del comitato comunale in un numero definito dal regolamento, e i
delegati al congresso provinciale, con le modalita' previste dal
regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:
a) e' eletto coordinatore il candidato alla carica che ha
ottenuto il maggior numero di voti;
b) ad ogni candidato coordinatore e' collegata una lista di
candidati al comitato comunale. I seggi nel comitato comunale vengono
attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal
candidato coordinatore ad essa collegata. La ripartizione dei seggi
fra le diverse liste e' calcolata applicando il metodo D'Hondt.
I delegati al congresso provinciale sono eletti con voto
individuale limitato ad 1/3 degli eligendi. Non sono previste liste.
Art. 33-ter.
Il coordinatore comunale
Il coordinatore comunale e' eletto a scrutinio segreto dal
congresso comunale con le modalita' previste da apposito regolamento.
Resta in carica tre anni.
Il coordinatore comunale rappresenta il Movimento nelle sedi
istituzionali e politiche nell'ambito del comune. E' coadiuvato dai
membri del comitato comunale, determina la linea politica del
Movimento a livello comunale, nell'ambito delle scelte di carattere
generale operate dagli organi nazionali, regionali e provinciali.
Propone al comitato comunale il nome del responsabile
amministrazione e Tesoreria; puo' proporre inoltre i nomi di tutti o
solo di alcuni fra i responsabili di settore per le funzioni indicate
all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole
del comitato comunale. Qualora il comitato respinga per tre volte
consecutive la proposta del coordinatore per uno dei predetti
incarichi, entro novanta giorni il coordinatore provinciale deve
convocare l'assemblea comunale per il rinnovo totale degli organi.
Il coordinatore nomina fra i responsabili di settore il vice
coordinatore provinciale.
In caso di impedimento temporaneo il coordinatore comunale e'
sostituito dal vice coordinatore comunale.
In caso di impedimento permanente o dimissioni il vice
coordinatore convoca il congresso comunale per l'elezione del nuovo
coordinatore.
Art. 33-quater.
Il comitato comunale
Costituiscono il comitato comunale i soci che siano:
1) il coordinatore comunale;
2) membri eletti dal congresso comunale;
3) il responsabile amministrazione e Tesoreria;
4) membri del Comitato di presidenza residenti nel comune;
5) il responsabile comunale di «Forza Italia» - Giovani per la
liberta';
6) sindaco o vice sindaco;
7) il capogruppo in consiglio comunale;
8) dirigenti dell'ufficio comunale club, promotori Azzurri,
Azzurro donna, seniores;
9) parlamentari nazionali, parlamentari europei e consiglieri
regionali residenti nel comune.
I membri del comitato comunale di cui al precedente comma, ai
numeri 1), 2) e 3) durano in carica tre anni. Gli altri durano in
carica fino alla scadenza dell'incarico in ragione del quale sono
membri del comitato comunale.
Art. 34.
Il delegato di Collegio
(Abrogato).
Art. 35.
Le assemblee di Collegio
(Abrogato).
Art. 36.
I delegati comunali
Il comitato provinciale, su proposta del coordinatore provinciale
puo' nominare un delegato comunale, in ogni comune in cui non sia
costituito il coordinamento comunale.
Il delegato comunale collabora con il coordinatore provinciale
per la realizzazione delle iniziative che interessano il territorio
comunale.
E' coadiuvato dal direttivo comunale composto da persone da lui
nominate, che agiscono sotto la sua responsabilita' e che
costituiscono la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento
delle sue funzioni.
Rimane in carica tre anni.
Art. 37.
I congressi delle grandi citta'
Partecipano con diritto di voto ai congressi di grande citta':
a) gli iscritti al Movimento residenti nella grande citta';
b) i grandi elettori.
Ogni congresso di grande citta' e' convocato almeno una volta
ogni tre anni per l'elezione del coordinatore di grande citta' e dei
membri elettivi del comitato della grande citta'.
Il congresso della grande citta', inoltre, e' convocato ogni
volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
Il congresso della grande citta' elegge il coordinatore e sei
membri del comitato della grande citta'.
Art. 37-bis.
Elezione del coordinatore della grande citta',
dei membri del comitato cittadino
e dei delegati al Congresso nazionale
L'elezione del coordinatore della grande citta', dei membri del
comitato cittadino e dei delegati al Congresso nazionale e'
disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti
criteri:
a) e' eletto coordinatore il candidato alla carica che ha
ottenuto il maggior numero di voti;
b) ad ogni candidato coordinatore e' collegata una lista di
candidati al comitato cittadino. I seggi nel comitato cittadino
vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal
candidato coordinatore ad essa collegata. La ripartizione dei seggi
fra le diverse liste e' calcolata applicando il metodo D'Hondt;
c) i delegati al Congresso nazionale sono eletti con voto
individuale limitato ai 2/3 degli eligendi. Non sono previste liste.
Art. 38.
Il coordinatore cittadino nelle grandi citta'
Il coordinatore cittadino e' eletto a scrutinio segreto dal
congresso della grande citta'.
Resta in carica tre anni.
Il coordinatore cittadino rappresenta il Movimento nelle sedi
istituzionali e politiche nel territorio della grande citta';
coadiuvato dai membri del comitato della grande citta' determina la
linea politica del Movimento a livello comunale nell'ambito delle
scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali e
regionali.
Propone al comitato cittadino il nome del responsabile
amministrazione e Tesoreria e dei responsabili di settore per le
funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il
voto favorevole del comitato cittadino. Qualora il comitato respinga
per tre volte consecutive la proposta del coordinatore per uno dei
predetti incarichi, entro novanta giorni il coordinatore regionale
deve convocare il congresso cittadino per il rinnovo totale degli
organi.
Il coordinatore nomina fra i responsabili di settore il vice
coordinatore cittadino.
In caso di impedimento temporaneo il coordinatore cittadino e'
sostituito dal vice coordinatore cittadino. In caso di impedimento
permanente o dimissioni il comitato cittadino convoca il congresso
della grande citta' per l'elezione del nuovo coordinatore.
Art. 39.
Il comitato cittadino nelle grandi citta'
Compongono, con diritto di voto il comitato cittadino i soci che
siano:
A) il coordinatore cittadino;
B) i coordinatori circoscrizionali della citta';
C) i membri del comitato di presidenza iscritti nel comune della
grande citta';
D) i responsabili cittadini di «Forza Italia» - Giovani per la
liberta' e seniores;
E) il presidente o vice presidente della provincia o della citta'
metropolitana;
F) il capogruppo di «Forza Italia» in consiglio provinciale o di
citta' metropolitana;
G) il sindaco ed il capogruppo nel consiglio comunale;
H) i parlamentari nazionali, parlamentari europei e consiglieri
regionali;
I) il dirigente dell'ufficio cittadino club;
J) i membri eletti dal congresso di grande citta', in numero pari
al totale dei componenti di cui alle B, C, D, E, F, G, H, I, J, P, Q;
K) i vice coordinatori cittadini;
L) i responsabili di settore organizzazione, enti locali,
dipartimenti, comunicazione, formazione e adesioni;
M) il responsabile amministrazione e Tesoreria (senza diritto di
voto se non gia' membro ad altro titolo);
N) il presidente del consiglio comunale e i presidenti di
circoscrizione.
I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte del comitato
cittadino solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative
di grande elettore nel relativo congresso cittadino.
Il comitato di grande citta' e' convocato dal coordinatore
cittadino almeno ogni quattro mesi. Approva il conto annuale,
preventivo e consuntivo. E' inoltre convocato ogni volta che lo
richiedano almeno sei membri del comitato stesso.
E' presieduto dal coordinatore cittadino o, in mancanza, dal vice
coordinatore cittadino. Il coordinatore cittadino ed i responsabili
di settore costituiscono, in seno al comitato di grande citta', la
giunta esecutiva di grande citta' per l'attuazione delle delibere
degli organi cittadini.
Art. 39-bis.
L'assemblea di circoscrizione
L'assemblea di circoscrizione e' costituita da tutti i soci
residenti nel territorio della circoscrizione, dai consiglieri della
circoscrizione sede del coordinamento circoscrizionale, ovunque siano
residenti, purche' soci di «Forza Italia».
L'assemblea di circoscrizione e' convocata almeno una volta ogni
tre anni per l'elezione del coordinatore circoscrizionale.
L'assemblea di circoscrizione inoltre, e' convocata ogni volta che lo
richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
L'assemblea di circoscrizione elegge il coordinatore
circoscrizionale con le modalita' previste da apposito regolamento.
Art. 39-ter.
Il coordinatore circoscrizionale
Il coordinatore circoscrizionale e' eletto a scrutinio segreto
dalla assemblea di circoscrizione con le modalita' previste da
apposito regolamento.
Resta in carica tre anni.
Il coordinatore circoscrizionale rappresenta il Movimento
nell'ambito della circoscrizione. Determina la linea politica del
Movimento a livello circoscrizionale, nell'ambito delle scelte di
carattere generale operate dagli organi nazionali, regionali, e
cittadini.
Nomina il vice coordinatore circoscrizionale e la struttura
organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.
In caso di impedimento temporaneo il coordinatore
circoscrizionale e' sostituito dal vice coordinatore
circoscrizionale.
In caso di impedimento permanente o dimissioni il vice
coordinatore convoca il congresso circoscrizionale per l'elezione del
nuovo coordinatore.
Art. 40.
I delegati di circoscrizione
Nelle grandi citta' indicate all'art. 30, ove non sia costituito
il coordinamento circoscrizionale, il coordinatore cittadino nomina
un delegato per ogni circoscrizione in cui e' suddiviso il territorio
comunale.
Nelle altre citta' nelle quali vi sia una ripartizione in zone di
decentramento amministrativo, il coordinatore comunale puo' nominare
un delegato per ogni circoscrizione in cui e' suddiviso il territorio
comunale.
Il delegato di circoscrizione collabora con il coordinatore
cittadino per la realizzazione delle iniziative che riguardano la
circoscrizione e riferisce al coordinatore cittadino le esigenze e le
problematiche emerse nell'ambito della circoscrizione. Il delegato di
circoscrizione crea la struttura organizzativa necessaria per
l'adempimento dei suoi compiti.
Il delegato di circoscrizione rimane in carica tre anni.
Art. 41.
Rinvio ad altre norme
Per tutto cio' che non e' previsto espressamente in questa parte
dello statuto provvede il Comitato di presidenza con appositi
regolamenti. In mancanza si applicano in quanto compatibili le norme
relative agli organi nazionali.
Parte 6
LE INCOMPATIBILITA' LA DETERMINAZIONE
E LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Art. 42.
Incompatibilita'
Il Comitato di presidenza emana un regolamento sulle
incompatibilita' fra le cariche del Movimento e gli incarichi
istituzionali e di rappresentanza esterna.
Art. 43.
Determinazione e presentazione
delle candidature nelle elezioni politiche
Tutti i soci del Movimento sono chiamati a concorrere al processo
di formazione delle candidature per le elezioni politiche nazionali
ed europee, fornendo ai responsabili in sede locale, provinciale,
regionale e nazionale ogni informazione utile a tale proposito. Le
liste dei candidati vengono definite dal Comitato di presidenza,
sentiti i coordinatori regionali.
La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali
avviene per mezzo di procuratori speciali nominati
dall'Amministratore nazionale.
Art. 44.
Determinazione e presentazione delle candidature
nelle elezioni regionali, provinciali e comunali
a) Elezioni regionali: le liste dei candidati alle elezioni dei
consigli regionali sono proposte dal coordinatore regionale, sentiti
i coordinatori provinciali e i coordinatori cittadini, e sono
approvate dalla Conferenza dei coordinatori regionali.
La candidatura a Presidente di regione e' di competenza del
Comitato di presidenza, sentito il coordinatore regionale.
b) Elezioni provinciali: le candidature a Presidente di provincia
sono di competenza del Comitato di presidenza, sentiti il
coordinatore regionale, il comitato provinciale ed il comitato
cittadino.
La scelta dei candidati in lista alle elezioni provinciali e'
affidata al coordinatore regionale, su proposta del comitato
provinciale, sentito il coordinatore cittadino ed i coordinatori
comunali interessati.
c) Elezioni comunali: la scelta dei candidati alle elezioni
comunali e' affidata ai seguenti organi:
comuni fino a 15.000 abitanti: al comitato provinciale su
proposta del comitato comunale o del delegato di comune;
comuni con abitanti fra 15.000 e 50.000:
1) candidatura a consigliere comunale: al comitato provinciale su
proposta del comitato comunale o del delegato di comune, sentito il
coordinatore regionale;
2) candidatura a sindaco: al coordinatore regionale, sentiti il
comitato provinciale ed il comitato comunale o il delegato di comune;
capoluoghi di provincia e comuni con oltre 50.000 abitanti:
1) le candidature a consigliere comunale e a sindaco: al
coordinatore regionale su proposta del comitato provinciale e del
comitato comunale o del delegato di comune, con il gradimento della
Conferenza dei coordinatori regionali;
2) le candidature alle elezioni circoscrizionali (escluse le
grandi citta'): al comitato provinciale su proposta del comitato
comunale o del delegato comunale;
grandi citta':
1) candidatura a consigliere comunale: al comitato cittadino,
approvata dal coordinatore regionale;
2) candidatura a sindaco: al comitato di presidenza sentiti il
coordinatore regionale ed il comitato cittadino;
3) candidatura a consigliere circoscrizionale: al comitato
cittadino sentito il coordinatore di circoscrizione o il delegato di
circoscrizione. Ove sia prevista la candidatura a presidente di
circoscrizione, essa deve essere approvata dal comitato cittadino.
In ogni caso il Comitato di presidenza puo' designare fino a un
massimo del 10% dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e
comunali. Analoga facolta' e' riservata al coordinatore regionale per
le liste provinciali, comunali e circoscrizionali.
La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali
in sede locale avviene per mezzo di procuratori speciali nominati
dall'Amministratore nazionale.
Parte 7
L'ASSETTO AMMINISTRATIVO
Art. 45.
Finanziamento delle attivita'
del movimento politico «Forza Italia»
Le attivita' del Movimento sono finanziate da:
quote associative versate dai soci;
quote di affiliazione dei club e delle altre associazioni
riconosciute;
contributi volontari di soci o di terzi;
contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;
contributi pubblici;
sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attivita' di raccolta
ammessa dalla legge.
L'ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione
e dei contributi dovuti dagli eletti nelle assemblee rappresentative
e' stabilito dal Comitato di presidenza sentito l'Amministratore
nazionale.
Il Comitato di presidenza determina i criteri di ripartizione
delle risorse fra gli organi nazionali e periferici del Movimento e
approva il piano di distribuzione predisposto dall'Amministratore
nazionale.
Ogni quota associativa e' destinata a finanziare le attivita'
degli organi nazionali e locali ed e' ripartita come segue:
sede nazionale 20%;
organi locali 80%.
La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione
tra gli organi locali del movimento politico e' predisposta con
regolamento dal Comitato di presidenza.
Art. 46.
Funzioni dell'Amministratore nazionale
L'Amministratore nazionale ha la legale rappresentanza del
movimento politico e svolge l'attivita' negoziale necessaria per il
raggiungimento dei fini associativi. Rappresenta in giudizio il
movimento politico e nomina difensori e procuratori.
L'Amministratore nazionale svolge e coordina le attivita'
necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento;
esegue le delibere del Comitato di presidenza relative alla gestione
amministrativa ordinaria e straordinaria.
Puo' compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di
procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento;
effettua pagamenti, incassa crediti; puo' rinunciare a diritti e
sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi
pubblici o comunque dovuti per legge.
Predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio
consuntivo e li presenta al Comitato di presidenza per
l'approvazione, che viene deliberata non prima del decimo giorno
successivo alla loro recezione.
Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione, i
documenti di cui al comma precedente sono resi disponibili alla
consultazione presso la sede del Movimento ai soci che ne facciano
richiesta al Comitato di presidenza.
Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse
secondo i criteri determinati dal Comitato di presidenza e dalle
norme regolamentari.
Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone
i rendiconti richiesti dalla legge.
L'Amministratore nazionale e' il solo autorizzato, in sede
nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo del
contrassegno elettorale; svolge tale funzione per mezzo di
procuratori speciali all'occorrenza nominati.
L'Amministratore nazionale predispone le procedure per la
redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto cio' che
ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.
L'Amministratore nazionale sottopone con cadenza trimestrale al
Comitato di presidenza una relazione in ordine all'attuazione delle
funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a cio' relativi.
Tale relazione dev'essere approvata dal Comitato di presidenza e
quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del
Movimento, entro una settimana dalla sua approvazione.
Ogni organo periferico, anche se dotato di autonomia
amministrativa e negoziale, e' tenuto ad uniformarsi alle indicazioni
dell'Amministratore nazionale.
Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore
nazionale e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli
e puo' comportare, nei casi piu' gravi, il commissariamento
dell'organo.
Art. 47.
Revisori contabili
I revisori contabili previsti dall'art. 4 della legge 18 novembre
1981, n. 659, come modificato dall'art. 1 della legge 27 novembre
1982, n. 22, sono nominati dal Comitato di presidenza.
E' richiesta la qualifica di revisore contabile iscritto al
registro istituito dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, in attuazione della direttiva n. 84/253/CEE.
I revisori contabili durano in carica tre anni e possono ricevere
l'incarico anche piu' volte consecutivamente.
Art. 48.
Autonomia amministrativa periferica
Le organizzazioni locali e periferiche rette da un organo
elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle
attivita' riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono
legalmente responsabili.
I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo il
modello predisposto dall'Amministratore nazionale.
Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata
dall'indicazione della fonte di finanziamento.
Gli organi nazionali non rispondono dell'attivita' negoziale
svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.
I membri degli organi Locali rispondono personalmente delle
obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.
E' in ogni caso esclusa la facolta' di stipulare i seguenti atti:
compravendita di beni immobili;
compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e
simili);
costituzione di societa';
acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti;
concessioni di prestiti;
contratti di mutuo;
rimesse di denaro all'estero;
apertura di conti correnti all'estero e valutari;
acquisto di valuta;
richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di
garanzia.
E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la
presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali,
attivita' di competenza esclusiva dell'Amministratore nazionale il
quale agisce per mezzo di procuratori speciali.
Art. 49.
Attivita' negoziale in ambito locale
Ai fini dell'attuazione degli obbiettivi politici individuati in
ambito regionale sotto la diretta responsabilita' politica dei
coordinatori regionali, i fondi regionali destinati
all'organizzazione regionale sono gestiti dal Tesoriere regionale, il
quale agisce per procura rilasciata dall' Amministratore nazionale,
secondo quanto deliberato dal Comitato di presidenza e previsto dalle
norme regolamentari .
La procura conferita ai Tesorieri regionali non potra' comunque
comprendere la facolta' di stipulare i seguenti atti:
compravendita di beni immobili;
compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e
simili);
costituzione di societa';
acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti;
concessioni di prestiti;
contratti di mutuo;
rimesse di denaro all'estero;
apertura di conti correnti all'estero o in valuta;
acquisto di valuta;
richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di
garanzia.
Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la
gestione nazionale sono predisposte dall'Amministratore nazionale
anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai
bilanci dei partiti politici.
Parte 8
GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO
Art. 50.
Giurisdizione esclusiva
I soci del movimento politico, i rappresentanti dei club «Forza
Italia» e delle altre associazioni riconosciute dal Movimento ai
sensi degli articoli 71 e 72, sono tenuti a ricorrere preventivamente
ai collegi dei probiviri in caso di controversie riguardanti
l'attivita' del Movimento, l'applicazione dello statuto, i rapporti
del Movimento con i club e con le associazioni riconosciute, nonche'
i rapporti tra questi ultimi.
Art. 51.
Collegio regionale dei probiviri
Il Collegio regionale dei probiviri e' composto da cinque membri
effettivi e quattro supplenti eletti a scrutinio segreto dal
Consiglio regionale, secondo le modalita' previste da apposito
regolamento fra i soci con almeno quaranta anni di eta' che non
ricoprano cariche a livello periferico all'interno del movimento
politico.
Restano in carica tre anni.
Il Collegio regionale dei probiviri nomina nel suo seno un
presidente ed un segretario del collegio.
Il Collegio regionale dei probiviri e' competente a giudicare nel
proprio ambito territoriale in primo grado:
a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento,
salvo quanto di competenza esclusiva del collegio nazionale dei
probiviri;
b) le infrazioni alle regole di affiliazione commesse da club
«Forza Italia» (o da altre associazioni riconosciute) e le
controversie fra club «Forza Italia» (o altre associazioni
riconosciute) e movimento politico;
c) le controversie fra i club «Forza Italia» che interessino
direttamente l'attivita' politica del Movimento;
d) i ricorsi contro la revoca dell'affiliazione di un club «Forza
Italia» (o di altra associazione riconosciuta) per motivi formali,
prevista dall'art. 67.
Tutti gli altri ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione dello
statuto, compresi i conflitti fra organi, salvo i casi di competenza
esclusiva del Collegio nazionale dei probiviri.
Art. 51-bis.
Elezione del Collegio regionale dei probiviri
I membri effettivi e supplenti del Collegio regionale dei
probiviri sono eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto,
con il metodo del voto limitato.
Ciascun membro del Consiglio regionale indica su una scheda
quattro nomi per i membri effettivi e tre nomi per i membri
supplenti.
Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi
e per i membri supplenti.
Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o
supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in
ciascuna delle due votazioni.
Qualora i candidati cosi' eletti fossero meno dei membri del
collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino
all'elezione di tutti i membri del collegio previsti.
Qualora il numero dei membri (effettivi piu' supplenti) del
collegio si riducesse a meno di sei, occorre procedere entro novanta
giorni alla convocazione di un Consiglio regionale per l'elezione dei
componenti mancanti.
Art. 52.
Collegio nazionale dei probiviri
Il Collegio nazionale dei probiviri e' composto da cinque membri
effettivi e da quattro membri supplenti eletti dal Consiglio
nazionale.
Possono essere eletti probiviri nazionali solo i soci che abbiano
almeno quaranta anni di eta' e che non facciano parte del Comitato di
presidenza e della Conferenza dei coordinatori regionali.
I componenti del Collegio nazionale dei probiviri restano in
carica tre anni.
Il Collegio nazionale dei probiviri nomina nel suo seno un
Presidente ed un segretario del Collegio.
Il Collegio nazionale dei probiviri e' competente a giudicare:
a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento che
ricoprano cariche nazionali oppure siano coordinatori regionali,
parlamentari, Presidenti di regione;
b) i ricorsi relativi ai congressi provinciali e delle dodici
grandi citta';
c) i ricorsi relativi alla conformita' allo statuto degli atti
adottati dagli organi del Movimento regionali e nazionali;
d) i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra organi del
Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un organo regionale o
nazionale;
e) i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione
degli eletti nel Congresso nazionale, con esclusione del Presidente e
dei membri elettivi del Comitato di presidenza.
In ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti il Collegio
nazionale dei probiviri e' giudice unico non appellabile. Per le
infrazioni disciplinari di cui alla lettera a) dell'art. 51 e'
ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso organo, in
relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio.
Il Collegio nazionale dei probiviri e' giudice d'appello contro
le decisioni dei Collegi regionali dei probiviri.
Art 52-bis.
Elezione del Collegio nazionale dei probiviri
I membri effettivi e supplenti del Collegio nazionale dei
probiviri sono eletti dal Consiglio nazionale, a scrutinio segreto,
con il metodo del voto limitato.
Ciascun membro del Consiglio nazionale indica su una scheda
quattro nomi per i membri effettivi e tre nomi per i membri
supplenti.
Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi
e per i membri supplenti.
Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o
supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in
ciascuna delle due votazioni.
Qualora i candidati cosi' eletti fossero meno dei membri del
Collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino
all'elezione di tutti i membri del Collegio previsti.
Qualora il numero dei membri (effettivi piu' supplenti) del
Collegio si riducesse a meno di sei, occorre procedere entro novanta
giorni alla convocazione di un Consiglio nazionale per l'elezione dei
componenti mancanti.
Art. 53.
Decisioni dei Collegi dei probiviri. Impugnazione
Dimissioni o impedimento permanente di un proboviro
I Collegi regionali ed il Collegio nazionale dei probiviri
decidono a maggioranza con l'intervento di almeno quattro membri, di
cui due effettivi.
La decisione del Collegio regionale dei probiviri e' impugnabile
avanti al Collegio nazionale dei probiviri. Il provvedimento assunto
in secondo grado dal Collegio nazionale dei probiviri e' definitivo.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri
effettivi di un Collegio di probiviri, questi viene sostituito da
colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione;
in mancanza assume la carica di membro effettivo il membro supplente
piu' anziano. Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero
meno di sei si procede ad elezione suppletiva dei componenti
mancanti.
Art. 54.
Impugnazione dell'elezione del Presidente
e dei membri elettivi del Comitato di presidenza
Competente in grado unico a risolvere le questioni relative
all'elezione del Presidente e dei sei membri elettivi del Comitato di
presidenza e' il Collegio nazionale dei probiviri integrato dalla
presenza dei capigruppo di Camera, Senato e Parlamento europeo.
La delibera e' assunta a maggioranza con la presenza di almeno
sei componenti di cui almeno tre probiviri effettivi.
Art. 55.
Procedimento disciplinare
Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello
statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un
atto comunque lesivo della integrita' morale del Movimento o degli
interessi politici dello stesso, puo' promuovere con ricorso scritto
il procedimento disciplinare avanti al Collegio dei probiviri
competente. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle
regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la
normativa regolamentare approvata dal Comitato di presidenza.
Le sedute degli organi giudicanti non sono pubbliche.
Il procedimento disciplinare non puo' durare oltre trenta giorni
per ogni grado di giudizio. Il termine per le impugnazioni e' di
dieci giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.
Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio
giudicante e ciascun socio puo' prenderne visione. Gli stessi
principi si applicano ai procedimenti nei confronti di organi di club
«Forza Italia» (o di altre associazioni riconosciute dal Movimento).
Art. 56.
Misure disciplinari
Le misure disciplinari sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione;
c) l'espulsione;
d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da
club «Forza Italia» (o altra associazione riconosciuta dal
Movimento).
Il richiamo e' inflitto per fatti di lieve entita'.
La sospensione e' inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di
recidiva o in caso di svolgimento di attivita' contrastanti con le
direttive degli organi del Movimento qualora cio' non comporti
l'espulsione.
L'espulsione e' inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del
Movimento o per indegnita' morale o politica.
Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di un club
«Forza Italia» (o di altra associazione riconosciuta dal Movimento).
Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione e'
sempre reso di pubblico dominio.
Art. 57.
Altri ricorsi
I ricorsi in tutte le materie di competenza dei Collegi dei
probiviri possono essere presentati da chiunque sia socio e vi abbia
diretto interesse personale o quale rappresentante di un club «Forza
Italia» o altra associazione affiliata. I ricorsi sono presentati in
forma scritta alla segreteria del Collegio competente nel termine di
trenta giorni dall'evento oggetto della controversia, salvo che sia
diversamente disposto.
I ricorsi per nullita' dei congressi provinciali e dei congressi
delle grandi citta' devono essere presentati, anche a mezzo telefax,
entro dieci giorni dalla data del congresso a pena di decadenza.
Il Comitato di presidenza approva il regolamento relativo alla
procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi,
sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto
di difesa.
Art. 58.
Commissariamento
Il Comitato di presidenza puo', ove ricorrano gravi motivi,
commissariare gli organi nazionali delle organizzazioni interne al
Movimento.
Analogamente il Comitato di presidenza, sempre nel caso ricorrano
gravi motivi, puo' sciogliere qualsiasi organo del Movimento,
nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione
dell'organo.
Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilita' di
funzionamento di un organo Collegiale, la commissione di
irregolarita' di carattere amministrativo e la manifesta
inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti.
In casi gravi ed urgenti il Presidente direttamente, o delegando
il responsabile nazionale organizzazione, puo' adottare in via
immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno
essere convalidati dal Comitato di presidenza nella prima riunione
successiva all'emissione del provvedimento.
Art. 58-bis.
Chiusura organi periferici
Qualora in un comune il numero dei soci scenda sotto il minimo
previsto dall'art. 30 comma 1, il settore adesioni ne da' immediata
comunicazione al coordinatore provinciale, il quale provvede nel
termine massimo di sei mesi - se nel frattempo non si sia
ricostituito il numero minimo di aderenti necessario - a chiudere il
relativo coordinamento comunale e, se lo ritiene opportuno, propone
al comitato provinciale di nominare un delegato comunale.
Nessun altro organo del Movimento puo' essere sottoposto a misure
di scioglimento, sospensione o chiusura, se non nei casi di procedura
commissariale di cui all'art. 58.
Art. 59.
Sospensione dall'attivita' del Movimento
In casi di particolare gravita' il responsabile nazionale
organizzazione puo' decidere in via immediata di sospendere un socio
dall'attivita' del Movimento. In tal caso e' aperto d'ufficio un
procedimento disciplinare, nei confronti dell'interessato innanzi al
Collegio dei probiviri competente. Il giudizio definitivo dovra'
essere emesso entro tre mesi dalla sospensione. I provvedimenti di
sospensione dovranno essere convalidati dal Comitato di presidenza
nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.
Parte 9
RAPPORTI CON I CLUB «FORZA ITALIA»
Art. 60.
Denominazione club «Forza Italia»
Possono utilizzare la denominazione club «Forza Italia», e le
relative composizioni grafiche, solo le associazioni che essendo in
possesso dei requisiti sotto indicati, ne facciano richiesta al
movimento politico «Forza Italia» e da questo vengano riconosciute
idonee.
Il riconoscimento comporta l'affiliazione al movimento politico.
Art. 61.
Caratteristiche per l'affiliazione
Per essere affiliati al movimento politico «Forza Italia», i club
devono avere la forma di associazioni non riconosciute senza scopo di
lucro, con statuto conforme al modello approvato dal Comitato di
presidenza e comprendenti non meno di venticinque soci.
Sono ammesse norme statutarie difformi dal modello approvato
purche' ne vengano rispettate le caratteristiche fondamentali.
In ogni caso i seguenti principi non ammettono deroghe, i club
devono:
a) essere libere associazioni di cittadini che si propongono di
sviluppare iniziative culturali sociali e politiche volte alla
diffusione dell'ideale liberal-democratico;
b) avere organi rappresentativi liberamente e democraticamente
eletti;
c) consentire la massima liberta' di iscrizione e di dibattito
politico interno.
I club con meno di venticinque soci hanno tre mesi di tempo dalla
data della domanda di affiliazione per integrare il numero minimo
richiesto. In mancanza di raggiungimento del numero minimo
l'affiliazione viene revocata.
La domanda di affiliazione comporta l'accettazione delle norme
contenute nel presente statuto e della giurisdizione dei probiviri.
Art. 62.
Riconoscimento e affiliazione
Il riconoscimento dei club e la conseguente loro affiliazione
avviene ad opera dell'ufficio nazionale dei club previa istruttoria
in sede locale.
Art. 63.
Partecipazione al movimento politico «Forza Italia»
Coloro che aderiscono al movimento politico «Forza Italia» pur
non appartenendo ad alcun club affiliato (o altra associazione
affiliata) sono tenuti, nel termine stabilito dal Comitato di
presidenza, ad associarsi ad un club «Forza Italia» per poter
svolgere attivita' politica locale.
Art. 64.
Attivita' politica
L'affiliazione del club comporta l'accettazione della linea
politica deliberata dagli organi del movimento politico «Forza
Italia» e l'accettazione del coordinamento delle proprie iniziative,
aventi valenza politica, da parte dei dirigenti locali di «Forza
Italia».
Art. 65.
Contributo annuale
I club affiliati si impegnano a versare ogni anno al movimento
politico il contributo determinato dal Comitato di presidenza.
Art. 66.
Revoca dell'affiliazione
L'affiliazione puo' essere revocata per motivi formali (quali la
perdita di caratteristiche oggettive necessarie per l'affiliazione) o
in seguito a procedimento disciplinare.
Nel primo caso provvede l'ufficio nazionale club che, constatata
la perdita di una o piu' caratteristiche fondamentali
dell'associazione affiliata, comunica la revoca dell'affiliazione al
club (o associazione) interessato. Il provvedimento di revoca puo'
essere impugnato con ricorso al Collegio regionale dei probiviri. La
decisione e' appellabile avanti al Collegio nazionale dei probiviri.
Nel secondo caso (procedimento disciplinare) la revoca
dell'affiliazione e' pronunciata in prima istanza dal Collegio
regionale dei probiviri ed in seconda istanza dal Collegio nazionale
dei probiviri. La revoca dell'affiliazione determina l'immediata
decadenza dal diritto di uso della denominazione club «Forza Italia»
e di tutte le relative utilizzazioni grafiche.
Si applicano le norme contenute nella parte 8 dello statuto.
Art. 67.
Motivi di revoca dell'affiliazione
Sono considerati gravi motivi comportanti la revoca
dell'affiliazione tutti i comportamenti in contrasto con gli
interessi politici del Movimento, come lo svolgimento di attivita' in
favore di altre formazioni politiche o di candidati non appartenenti
alle liste o ai gruppi «Forza Italia».
E' altresi' motivo di revoca il comprovato svolgimento di
attivita' illecite nella sede del club o in occasione di
manifestazioni o altre attivita' organizzate dal club o alle quali il
club partecipi o che comunque coinvolgano l'immagine del movimento
politico «Forza Italia».
Art. 68.
Controversie
Sono devolute al giudizio dei probiviri le controversie fra club
che comportino un interesse specifico del Movimento e le controversie
fra club e movimento politico.
Art. 69.
Rapporti con altre associazioni
Il Comitato di presidenza puo' deliberare l'affiliazione di altre
associazioni vicine al movimento politico «Forza Italia» che si
occupino di particolari settori purche' presentino, in linea di
massima, le stesse caratteristiche richieste per l'affiliazione dei
club: i soci di tali associazioni acquisiscono, nei confronti del
movimento politico, i medesimi diritti e doveri dei soci dei club
«Forza Italia».
Parte 10
ORGANIZAZZIONI INTERNE AL MOVIMENTO
Art. 70.
Organizzazione giovanile
In seno al movimento politico «Forza Italia» e' costituita
l'organizzazione interna denominata «Forza Italia» - Giovani per la
liberta', cui possono partecipare i soci dai 14 ai 28 anni compiuti.
«Forza Italia» - Giovani per la liberta' persegue i medesimi
scopi del movimento politico «Forza Italia» con particolare
attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola,
dell'universita', del lavoro e delle attivita' sociali e di
solidarieta'.
«Forza Italia» - Giovani per la liberta' ha una propria struttura
organizzativa, determinata con regolamento approvato dal Comitato di
presidenza.
Le risorse economiche di «Forza Italia» - Giovani per la liberta'
vengono stabilite di anno in anno dal Comitato di presidenza. Tali
risorse non possono in ogni caso essere inferiori all'ammontare
complessivo delle quote associative versate dai soci
all'organizzazione giovanile.
I predetti fondi cosi' attribuiti vengono gestiti direttamente da
«Forza Italia» - Giovani per la liberta' secondo quanto stabilito in
merito dal regolamento.
I responsabili di «Forza Italia» - Giovani per la liberta',
locali e nazionali eletti in apposite assemblee, partecipano agli
organismi del Movimento ed alle varie articolazioni organizzative
secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento predisposto
dal Comitato di presidenza.
I soci di eta' inferiore ai 18 anni esercitano il loro diritto di
elettorato attivo esclusivamente nell'ambito del Movimento «Forza
Italia» - Giovani per la liberta' secondo quanto previsto dal
regolamento di «Forza Italia» - Giovani per la liberta'.
I minori di 18 anni non possono assumere incarichi con
rappresentativita' esterna a nessun livello, ne' in «Forza Italia» -
Giovani per la liberta' ne' in «Forza Italia».
Art. 71.
Attivita' di «Forza Italia» - Giovani per la liberta'
«Forza Italia» - Giovani per la liberta' opera nel rispetto della
linea politica del Movimento deliberata dagli organi nazionali e
locali; i suoi componenti sono sottoposti alla giurisdizione dei
probiviri.
Art. 72.
«Forza Italia» Azzurro donna
Le socie del Movimento possono partecipare alle attivita' di
«Forza Italia» Azzurro donna attraverso le articolazioni regionali e
locali, secondo quanto previsto dal presente statuto e dai
regolamenti.
«Forza Italia» Azzurro donna promuove e valorizza la
partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce le
problematiche.
Coordina e promuove l'attivita' legislativa, politica ed
organizzativa nelle materie che toccano il mondo delle donne.
Ad essa fanno riferimento coloro che si occupano della materia,
in ambito nazionale, parlamentare, locale, nell'organizzazione, nei
dipartimenti, negli incarichi istituzionali esterni.
Art. 72-bis.
«Forza Italia» seniores
I soci del Movimento di eta' superiore ai 65 anni possono
partecipare a «Forza Italia» seniores, organizzazione nazionale con
articolazioni regionali e locali.
«Forza Italia» seniores promuove la partecipazione dei soci di
eta' superiore ai 65 anni alla vita politica ed alle attivita' del
Movimento.
Elabora studia e promuove iniziative anche di carattere
legislativo, volte alla valorizzazione sociale dei seniores.
I rappresentanti di «Forza Italia» seniores partecipano con
propri rappresentanti agli organi del Movimento, ed alle varie
articolazioni organizzative secondo quanto previsto dallo statuto e
dai regolamenti.
Parte 11
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 73.
Potere regolamentare del Comitato di presidenza
Il Comitato di presidenza provvede all'emanazione di tutte le
norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto.
Art. 74.
Modifiche statutarie
Le modifiche statutarie sono di competenza del Congresso
nazionale e del Consiglio nazionale. Le delibere di entrambi gli
organi sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti purche' costituiscano almeno i due terzi degli aventi
diritto al voto.
Parte 12
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
VIII) Le scadenze dei mandati introdotte con le norme approvate
nel Consiglio nazionale del 4 agosto 2015 si intendono considerando
la data di effettiva assunzione del corrispondente incarico, anche se
attribuito con modalita' diverse da quelle previste dalle nuove
norme.
IX) Fino al 30 settembre 2015 il Comitato di presidenza e'
autorizzato ad apportare le ulteriori modifiche allo statuto che si
rendessero necessarie - su richiesta della Commissione di garanzia
degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti politici - per l'iscrizione del movimento politico «Forza
Italia» al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge
28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n.
13.
STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO
«PROGETTO TRENTINO»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione del Movimento politico con forma giuridica di
associazione non riconosciuta e' «Progetto trentino» (di seguito
Movimento).
Art. 2.
Contrassegno del Movimento
Il Movimento «Progetto trentino» ha un proprio contrassegno con
le seguenti caratteristiche: «Lettere "P" e "t" rispettivamente
maiuscola e minuscola disposte una di seguito all'altra, in carattere
bastoncino, la "P" in colore arancione e la "t" in colore rosso
ciliegia, inferiormente a quest'ultima e' posta la scritta "Progetto
trentino" in carattere bastoncino di colore rosso ciliegia, disposta
su due righe; il tutto in un cerchio bianco con un piccolo uncino
esterno in basso a sinistra.
Tale cerchio e' a sua volta inscritto in un altro cerchio di
colore rosso carminio sfumato in rosso ciliegia».
Detto contrassegno si allega al presente statuto sotto la lettera
«A».
Puo', di volta in volta, essere stabilito che il medesimo sia
integrato, a seconda dell'utilizzo, su proposta del consiglio
direttivo e deliberazione del comitato provinciale, mediante aggiunta
di simboli, nomi o diciture all'interno di esso, senza tuttavia che
la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente
parte del simbolo stesso.
Art. 3.
Scopo del Movimento
«Progetto trentino» e' un Movimento che ha il fine di attuare un
programma politico che attingendo ai valori della storia trentina e
della sua proiezione europeista, pone alla base della propria azione
politica ed istituzionale, improntata ai principi di democrazia,
liberta', giustizia, uguaglianza e solidarieta' sociale:
la tradizione cristiana che e' alla radice dell'umanesimo e del
solidarismo della gente trentina;
la visione dell'autonomia in un confronto con le altre tradizioni
liberali, democratiche e riformiste;
la partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica ad
ogni livello politico ed istituzionale;
l'identita' territoriale e l'idea dell'integrazione in ambito
europeo, dando seguito all'intuizione degasperiana della necessita'
di un'Europa unita;
la coesione sociale, la solidarieta', la valorizzazione degli
universi della cooperazione dell'associazionismo, del volontariato,
del privato sociale;
il principio di sussidiarieta', in particolare nella sua
dimensione «orizzontale»;
lo sviluppo durevole e le sfide della modernizzazione;
la cittadinanza responsabile e la liberta' attiva, in particolare
in rapporto alle nuove sfide che provengono dai fenomeni di
immigrazione;
l'etica della responsabilita';
la promozione delle relazioni umane autentiche, l'amicizia, la
centralita' della persona e il perseguirne il benessere individuale e
sociale;
il vero senso di liberta', rispondente alla maturita' civile
della gente trentina e al piu' alto sviluppo delle sue energie.
Il Movimento promuove il proprio programma attraverso l'azione
politica dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori e simpatizzanti e di
tutti coloro che si riconoscono nei progetti di partecipazione
all'amministrazione e al governo delle istituzioni, anche solo
attraverso l'espressione del proprio voto, in occasione delle
consultazioni elettorali cui «Progetto trentino» prendera' parte con
la presentazione di proprie liste di candidati.
«Progetto trentino» ha, pertanto, come proprio principale scopo
quello della partecipazione con liste di propri candidati, anche in
collegamento, in unione o in via congiunta con altre forze e
formazioni politiche, alle consultazioni elettorali che si terranno
per il rinnovo degli organi politici rappresentativi delle
istituzioni ad ogni livello ed in particolare per l'elezione del
Presidente della Provincia autonoma di Trento, per il rinnovo del
consiglio regionale e provinciale, per l'elezione dei sindaci e per
il rinnovo dei consigli comunali, oltre che per l'elezione dei
componenti di ogni altro consesso politico o amministrativo di cui e'
previsto il rinnovo elettivo.
Il Movimento ha, infine, come ulteriore scopo quello della
partecipazione al dibattito e, in generale, all'attivita' politica e
istituzionale, in ogni sede politica e in ogni sede istituzionale, in
ogni sua tradizionale forma e, segnatamente, attraverso l'attivita'
dei gruppi costituiti nelle varie sedi istituzionali, secondo quanto
previsto nei relativi regolamenti.
Art. 4.
Sede del Movimento
Il Movimento ha sede legale in Trento in via Alcide Degasperi n.
114. L'indirizzo della sede potra' essere trasferito, con delibera
del comitato provinciale, sul territorio della Provincia autonoma di
Trento.
Art. 5.
Iscritti al Movimento
Sono iscritti al Movimento «Progetto trentino» i fondatori
comparenti nell'atto costitutivo, nonche' gli associati
all'associazione culturale e di pensiero politico «Progetto trentino»
salvo espressa dichiarazione di non adesione al Movimento, nonche'
coloro la cui iscrizione risulti accettata dal consiglio direttivo e
siano in regola con il versamento della quota annuale.
Possono partecipare al Movimento, secondo modalita' definite dal
consiglio direttivo, coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi
valori fondanti, anche come esemplificati all'art. 3 che precede, e
che ne condivideranno i programmi elettorali e di funzionamento di
volta in volta elaborati e condivisi.
Costituisce dovere degli aderenti al Movimento il rispetto del
presente statuto e di ogni altra decisione assunta in conformita' ad
esso, all'atto costitutivo e a qualsiasi altro accordo stipulato per
il funzionamento del Movimento e per l'attuazione dei suoi scopi e
delle sue finalita', ivi aggiunti gli eventuali accordi da questo
stipulati con altri movimenti o formazioni politiche o altri terzi.
Il mancato rispetto dei doveri fra gli aderenti puo' costituire
ragione di estromissione dal Movimento, deliberata dal consiglio
direttivo.
Art. 6.
La partecipazione della donna
Il Movimento riconosce alla donna il proprio fondamentale ruolo
nella moderna societa'. Favorisce pertanto il suo inserimento ad ogni
livello, negli organi direttivi del Movimento e nei posti di
responsabilita' nelle cariche pubbliche, garantendo il pieno rispetto
e la dignita' della donna.
Il Movimento promuove la partecipazione politica delle donne.
Favorisce le pari opportunita' tra i sessi nelle candidature per le
assemblee elettive e favorisce la parita' nei suoi organismi
dirigenti ed esecutivi prevedendo che nessuno dei due sessi possa
essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Promuove
inoltre la partecipazione attiva della donne alla politica con il
sostegno al movimento femminile. In tale prospettiva il Movimento
promuove la costituzione di un movimento femminile composto da tutte
le iscritte.
Art. 7.
La partecipazione dei giovani
Il Movimento favorisce e segue con particolare interesse ed
attenzione l'organizzazione dei gruppi giovanili nell'ambito del
Movimento stesso, affinche' in essi si sviluppi la coscienza e la
cultura politica popolare accompagnate dal piu' alto senso di
responsabilita' per la difesa degli inalienabili diritti morali e
civili del nostro popolo, della liberta' e della democrazia
nell'ambito di una ordinata e progredita civilta' europea.
Il Movimento promuove la costituzione di un Movimento giovanile
composto da tutti gli iscritti che non abbiano ancora compiuto il
ventiseiesimo anno di eta'.
Art. 8.
Quota associativa
Gli iscritti, la cui eta' minima di adesione e' di 16 anni, sono
tenuti al pagamento della quota associativa annuale il cui importo e'
deliberato annualmente dal consiglio direttivo. Tale importo puo'
essere aumentato in relazione ad incarichi elettivi o in istituzioni
dell'aderente.
Le quote annuali devono essere versate in unica soluzione nei
termini stabiliti dal consiglio direttivo.
Esse sono dovute per l'intero anno solare in corso,
indipendentemente dal momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei
nuovi aderenti.
Gli iscritti di nuova ammissione devono provvedere al versamento
della quota dovuta contestualmente alla domanda per poter far parte a
tutti gli effetti del Movimento. La quota verra' restituita in caso
di non ammissione al Movimento.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, ne' in caso
di scioglimento del Movimento, ne' sono trasmissibili, essendo
l'adesione strettamente personale.
I dati personali degli iscritti/e sono trattati nell'osservanza
delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati
personali in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo
n. 196/2003, c.d. Codice della privacy, successive modifiche e
relative delibere. Saranno pertanto archiviati in armadi chiusi per
il cartaceo e in software protetti quelli informatici.
Art. 9.
Perdita dello status di iscritto
Lo status di iscritto deve risultare da apposito registro tenuto
a cura del consiglio direttivo.
Tale status puo' venir meno per i seguenti motivi:
a) in caso di decesso del socio;
b) per decadenza e cioe' per la perdita di qualcuno dei requisiti
in base ai quali e' avvenuta l'ammissione;
c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per
accertati motivi di incompatibilita', per aver contravvenuto alle
norme ed obblighi del presente statuto e degli eventuali regolamenti,
per aver arrecato grave pregiudizio o danni morali o materiali al
Movimento, per essersi iscritto o essersi presentato alle elezioni in
altre formazioni politiche, per morosita' nel pagamento delle quote
dovute, per interdizione, inabilitazione o condanna del socio per
reati gravi in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, per
condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico e comunque nei
casi previsti all'art. 5;
d) per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata A.R., al
Presidente dell'associazione, o recapitata a mano presso la sede del
movimento con efficacia dalla data di ricezione.
L'assunzione di qualsiasi provvedimento di esclusione per i casi
contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera
raccomandata A.R. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno
successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale
deve contenere le motivazioni per le quali lo stesso e' stato
assunto.
L'iscritto colpito da provvedimento di esclusione puo' fare
ricorso al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla notifica.
La riammissione puo' essere richiesta solo dopo che siano cessate
le cause che hanno determinato l'esclusione.
Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dal codice
civile, nonche' il rispetto degli obblighi assunti fino a quel
momento nei confronti del Movimento, l'iscritto receduto non potra'
vantare alcun diritto in ordine alle attivita' svolte per la
realizzazione anche parziale degli obiettivi del Movimento.
Art. 10.
Organi del Movimento
Sono organi del Movimento:
a) il congresso;
b) il comitato provinciale;
c) il consiglio direttivo;
d) il Presidente;
e) il vice Presidente;
f) i coordinamenti territoriali e i relativi coordinatori;
g) il Tesoriere;
h) il Collegio dei probiviri;
i) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 11.
Il congresso
Il congresso e' l'organo plenario e sovrano composto da tutti gli
iscritti nel registro tenuto a cura del consiglio direttivo e
rappresenta l'universalita' degli associati stessi. Le sue
deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente
statuto, vincolano tutti gli aderenti anche se assenti o
dissenzienti.
Art. 12.
Convocazione del congresso
Il congresso, di norma, e' convocato dal Presidente ogni tre anni
e provvede alla nomina del Presidente, dei membri del comitato
provinciale, del collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei
probiviri. Puo' essere convocato anche fuori dalla sede sociale
purche' nel territorio dell'Unione europea.
Il congresso puo' inoltre essere convocato ogni qualvolta il
consiglio direttivo ne ravvisi la necessita' o quando ne sia fatta
richiesta motivata al consiglio direttivo da almeno un quinto dei
tesserati.
I congressi sono convocati con avviso contenente l'indicazione
del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle
materie da trattare spedito ad ogni tesserato mediante lettera, fax o
e-mail, all'indirizzo indicato dal tesserato stesso, oppure a mezzo
pubblicazione sul sito internet del Movimento almeno sette giorni
prima della data fissata.
L'avviso di convocazione fissa anche la data per la seconda
convocazione, ove del caso.
Art. 13.
Deliberazioni del congresso
Le deliberazioni del congresso ordinario e straordinario sono
prese in prima convocazione a maggioranza di voti dei presenti,
purche' essi siano almeno la meta' degli aventi diritto al voto. In
seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di
voti dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni che riguardano eventuali azioni per la loro
responsabilita' o nelle quali gli stessi siano direttamente
coinvolti, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di
voto.
Non e' ammesso il voto per corrispondenza.
Art. 14.
Presidenza del congresso e verbalizzazione
Il congresso e' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal
vice Presidente assistito da un segretario eletto dal congresso
stesso.
Delle riunioni dei congressi sono redatti processi verbali
firmati dal Presidente e dal segretario.
Art. 15.
Espressione del voto in congresso
Il congresso vota normalmente per alzata di mano; su decisione
del Presidente per argomenti di particolare importanza, in ogni caso
ed in via tassativa se si tratta di questioni riguardanti persone, la
votazione e' effettuata con scrutinio segreto.
Il Presidente, in questo caso, propone due scrutatori tra i
presenti che vengono nominati dal congresso e incaricati dello
svolgimento delle attivita' connesse al voto e al suo spoglio.
E' possibile derogare a tale criterio quando si tratti di
votazioni in presenza di un unico candidato o di un numero di
candidati pari alle cariche disponibili, per cui e' ammesso il voto
palese per alzata di mano in caso non pervengano richieste di voto
segreto. Tale deroga deve essere preventivamente approvata dal
congresso con voto palese ad alzata di mano. Se il 20% degli aventi
diritto presenti e' contrario si procede comunque con scrutinio
segreto.
Al fine di dare concreta attuazione al principio delle pari
opportunita' tra i sessi contenuto nell'art. 51 della Costituzione,
nelle votazioni all'interno degli organi collegiali, ogni avente
diritto al voto puo' esprimere sino a tre preferenze, in tal caso la
terza deve essere di sesso diverso. Allo steso scopo viene garantita
la rappresentanza a raggruppamenti di minoranza nel comitato
provinciale del Movimento, ove presenti e superino la soglia del 20%
degli aderenti.
Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze interne al
Movimento, ove presenti, la nomina dei delegati e dei membri proposti
per la carica di consigliere avviene con il sistema del voto
limitato. Ciascun elettore potra' esprimere la sua preferenza per un
numero di candidate o candidati non superiore al 65% di quelli
assegnati all'ambito arrotondati per eccesso.
Art. 16.
Materie di competenza del congresso
Il congresso in sede ordinaria e' chiamato a:
a) approvare o comunque determinare il programma e la linea
politica;
b) eleggere il Presidente;
c) eleggere i membri del comitato provinciale, i membri del
collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;
d) deliberare sulle direttive di ordine generale del Movimento da
impartire al consiglio direttivo e sull'attivita' da esso svolta o da
svolgere nei vari settori di competenza;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Presidente del Movimento;
f) nominare, di volta in volta per ogni adunanza, il segretario
del congresso.
In sede straordinaria il congresso:
a) delibera sullo scioglimento dell'associazione;
b) delibera sulle proposte di modifica dello statuto e dell'atto
costitutivo;
c) delibera, su proposta del comitato provinciale, in materia di
modifica della denominazione e del simbolo del Movimento;
d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Presidente del Movimento;
e) delibera la vendita o l'acquisizione dei beni immobili;
f) delibera in merito alla devoluzione del patrimonio;
g) delibera in merito alle azioni di responsabilita' nei
confronti degli amministratori.
I documenti sottoposti all'approvazione del congresso in sede
straordinaria e alle lettere e) ed f) in sede ordinaria devono essere
recapitati per posta elettronica ovvero per posta ordinaria al
socio/iscritto o pubblicati sul sito contestualmente alla
convocazione.
Art. 17.
Il comitato provinciale
Il congresso elegge il comitato provinciale che e' presieduto dal
Presidente del Movimento ed e' composto da venti membri a cui si
aggiungono i membri di diritto.
Le modalita' di elezione del Presidente e del comitato
provinciale sono disciplinate da un apposito regolamento approvato
dal congresso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tale regolamento deve prevedere sia le modalita' di presentazione
delle candidature sia il sistema elettorale che dovra' essere
comunque improntato alla massima valorizzazione del tesserato, quindi
prevedere anche le preferenze.
Fanno parte di diritto del comitato provinciale, i parlamentari,
i consiglieri regionali e provinciali, nonche' i coordinatori dei
coordinamenti territoriali.
Il comitato provinciale rimane in carica per tre anni.
Per la discussione su specifiche tematiche il Presidente puo'
invitare a prendere parte alle riunioni del comitato provinciale
personalita' ed esperti esterni.
Il comitato provinciale si riunisce almeno due volte all'anno ed
ogni volta che il Presidente lo convochi di propria iniziativa o su
richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Il comitato provinciale e' l'organo di indirizzo politico del
Movimento:
a) elegge i membri del consiglio direttivo;
b) approva il trasferimento e cambio di indirizzo della sede
legale;
c) approva il rendiconto annuale dell'esercizio predisposto dal
Tesoriere e approvato dal consiglio direttivo previo parere
favorevole del collegio dei revisori dei conti;
d) approva il programma annuale delle attivita' predisposto dal
consiglio direttivo;
e) propone attivita' inerenti la realizzazione della linea
politica e del programma del Movimento;
f) fornisce indicazioni per la migliore divulgazione del
programma politico del Movimento;
g) approva gli atti proposti dal consiglio direttivo;
h) si pronuncia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal
Presidente e dal consiglio direttivo;
i) elegge il Tesoriere del Movimento, anche al di fuori dei suoi
componenti.
Art. 18.
Il consiglio direttivo
Il Movimento e' retto da un consiglio direttivo composto da un
minimo di cinque ad un massimo di sette membri, oltre il Presidente,
eletti dal comitato provinciale tra i suoi componenti.
I membri del consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e
possono essere riconfermati.
Art. 19.
Sostituzione di membri del consiglio direttivo
e del comitato provinciale in corso di mandato
Qualora nel corso del mandato triennale venissero a mancare uno o
piu' membri del consiglio direttivo, gli stessi sono sostituiti dai
primi dei non eletti. In mancanza di sostituti il Presidente convoca
il comitato provinciale per la nomina dei nuovi membri sostituiti.
I membri cosi' nominati restano in carica sino alla scadenza del
consiglio direttivo in carica. Se la maggioranza dei componenti danno
contestualmente le dimissioni o il Presidente rassegna le dimissioni,
gli organi decadono ed entro due mesi il Presidente, o in sua assenza
il vicepresidente, deve convocare il congresso degli iscritti.
Art. 20.
Convocazione degli organi
Il consiglio direttivo e il comitato provinciale sono convocati
dal Presidente con lettera ordinaria, fax o e-mail da spedirsi
all'indirizzo indicato dal singolo componente almeno cinque giorni
prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante fax, SMS o
e-mail da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente
l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione
degli argomenti da trattare.
Per la validita' delle deliberazioni del consiglio direttivo e'
richiesta la presenza di almeno la meta' dei membri e le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi; in caso di
parita' prevale il voto di chi presiede la riunione.
Per la validita' delle deliberazioni del comitato provinciale e'
richiesto, in prima convocazione, il voto favorevole della meta' piu'
uno dei componenti.
Per la validita' delle deliberazioni del comitato provinciale e'
richiesto, in seconda convocazione, il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Delle deliberazioni del consiglio direttivo e del comitato
provinciale si redige processo verbale firmato dal Presidente e da un
segretario verbalizzante.
Nei casi d'urgenza, con la presenza di tutti i membri e per
accettazione unanime del consiglio direttivo o del comitato
provinciale si puo' anche decidere la trattazione di argomenti non
iscritti all'ordine del giorno.
Art. 21.
Partecipazione alle sedute del consiglio direttivo
e del comitato provinciale
E' fatto obbligo ai membri di partecipare alle riunioni del
consiglio direttivo e del comitato provinciale.
Qualora un membro non partecipi a tre riunioni consecutive senza
giustificato motivo e' considerato dimissionario e viene sostituito
secondo l'iter di cui all'art. 18.
Art. 22.
Riunioni del consiglio direttivo e del comitato provinciale
Il consiglio direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno e
comunque tutte le volte che il Presidente del Movimento lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri.
Le sedute del consiglio direttivo e del comitato provinciale sono
presiedute dal Presidente del Movimento o, in sua assenza, dal vice
Presidente.
Art. 23.
Materie di competenza del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria del Movimento, ad eccezione di
quanto per legge o statuto sia devoluto alla competenza del congresso
e del comitato provinciale. In particolare il consiglio direttivo:
a) attua la linea politica e il programma del Movimento;
b) propone la partecipazione alle elezioni ad ogni livello, gli
accordi con altri movimenti e partiti e predispone le liste e le
candidature. Tali atti sono sottoposti all'approvazione del comitato
provinciale;
c) delibera sull'ammissione di nuovi tesserati e sulla loro
esclusione;
d) delibera le proposte di bilancio preventivo e consuntivo da
sottoporre all'approvazione del comitato provinciale;
e) propone i regolamenti e le norme per l'organizzazione ed il
funzionamento del Movimento;
f) acquista ed aliena beni mobili; accetta eredita' e legati;
determina l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi
finanziari a disposizione dell'associazione;
g) stabilisce l'ammontare delle quote di adesione al Movimento
per i singoli esercizi;
h) sottopone al comitato provinciale ed al congresso, dopo
appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli
associati e le modifiche dello statuto;
i) delibera su qualsiasi questione che non sia dal presente
statuto espressamente demandata al congresso o ad altri organi.
Art. 24.
Il Presidente del Movimento
Il Presidente rappresenta politicamente e legalmente il Movimento
nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facolta' di nominare
all'uopo procuratori alle liti. Egli ha la formale titolarita'
dell'uso del contrassegno e ne autorizza o concede l'uso su
deliberazione favorevole del comitato provinciale. In caso di assenza
o impedimento, il Presidente e' sostituito dal vicepresidente per
tutte le sue funzioni, compreso l'utilizzo del contrassegno per le
competizioni politiche nel rispetto del presente statuto. La
sottoscrizione degli atti da parte del vicepresidente costituisce
attestazione dell'assenza o impedimento del Presidente.
Il Presidente viene eletto dal congresso, unitamente al comitato
provinciale e sceglie il vice Presidente tra i membri del consiglio
direttivo.
Rimane in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Il Presidente:
a) convoca e presiede il congresso, il comitato provinciale e il
consiglio direttivo;
b) propone al comitato provinciale la linea politica del
Movimento;
c) provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate dagli
organi del Movimento, assicurando l'osservanza dello statuto e degli
eventuali regolamenti;
d) sottoscrive convenzioni e contratti;
e) esercita ogni altra attribuzione a lui deferita dal comitato
provinciale o da norme di legge;
f) adotta provvedimenti d'urgenza di competenza del consiglio
direttivo sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima
seduta utile.
Art. 25.
I coordinamenti territoriali
Il Movimento promuove l'articolazione democratica e territoriale,
la presenza di entrambi i sessi e il pluralismo come strumenti per la
crescita dialettica interna. A questo scopo, per garantire e
promuovere in particolare l'articolazione e la rappresentanza
territoriale, i delegati al congresso ed i membri elettivi del
comitato provinciale del Movimento vengono eletti direttamente dalle
assemblee degli ambiti territoriali, il cui numero e territorio di
riferimento sono stabiliti dallo stesso comitato provinciale su
proposta del consiglio direttivo.
Essi sono coordinati da un coordinatore territoriale e la loro
composizione numerica e' stabilita dal comitato provinciale.
Le norme di elezione e di funzionamento del coordinamento
territoriale e le competenze sono quelle previste per il comitato
provinciale con il vincolo del territorio corrispondente.
Il coordinatore territoriale e' membro di diritto del comitato
provinciale.
Art. 26.
Il Tesoriere
Il Tesoriere viene eletto, su proposta del Presidente, dal
comitato provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei
suoi componenti. Il Tesoriere deve possedere adeguati requisiti di
onorabilita' e professionalita'.
Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e
contabile del Partito. E' preposto allo svolgimento di tutte le
attivita' di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria del
Partito e svolge tale funzione nel rispetto del principio di
economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
Il Tesoriere ha poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle
proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di
fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del Partito.
Spetta al Tesoriere la responsabilita' di predisporre il
rendiconto annuale d'esercizio con chiarezza e diligenza, al fine di
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del Partito.
Copia del rendiconto annuale di esercizio e' resa pubblica
secondo le modalita' previste dalla normativa in materia di bilancio
di partiti politici.
Il Tesoriere dura in carica per tre esercizi e puo' essere
riconfermato.
Qualora il Tesoriere non venga nominato, o cessi per qualsiasi
motivo e non venga sostituito, le sue funzioni sono assunte dal
Presidente del Partito.
Art. 27.
Il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti
Il Movimento puo' nominare un collegio dei revisori dei conti o
un revisore dei conti.
Nel caso di nomina di un collegio dei revisori dei conti lo
stesso e' composto da un Presidente, da due membri effettivi nominati
dal congresso, anche tra persone non associate e dotate di specifica
competenza in materia contabile e di revisione di bilancio.
Al collegio dei revisori dei conti o al revisore dei conti spetta
il compito di:
a) provvedere al riscontro degli atti di gestione;
b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili;
c) esaminare il bilancio di previsione, le relative variazioni ed
il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
d) effettuare verifiche di cassa.
La carica di revisore e' incompatibile con quella di consigliere
ed ha la durata di tre esercizi ed e' rinnovabile piu' volte.
I revisori dei conti partecipano al comitato provinciale che
approva il bilancio di previsione e consuntivo e sono invitati ad
assistere, con facolta' di parola e senza diritto di voto, alle
riunioni del consiglio direttivo.
Art. 28.
Collegio dei probiviri
II Collegio dei probiviri e' formato da tre membri eletti a
maggioranza dei presenti dal congresso tra i tesserati e resta in
carica per tre esercizi. I suoi membri sono eleggibili per non piu'
di due mandati consecutivi.
In caso di decesso, incapacita', impedimento o dimissioni di uno
dei membri del Collegio dei probiviri lo stesso viene sostituito per
cooptazione dal Presidente.
Il Collegio dei probiviri definisce inappellabilmente, in
qualita' di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere in
merito alla posizione dei tesserati o per l'interpretazione delle
previsioni dello statuto.
Art. 29.
Bilancio e libri sociali
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Tesoriere procede alla
redazione del bilancio consuntivo da presentare per l'approvazione,
unitamente al programma economico dell'attivita' per il nuovo
esercizio ed al preventivo delle spese al comitato provinciale da
convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Il Movimento terra', a cura del consiglio direttivo, i seguenti
documenti:
libro verbali dei congressi;
libro verbali del consiglio direttivo e comitato provinciale;
libro giornale e, se necessario, registri fiscali;
libro inventari;
libro dei soci.
Il bilancio annuale e le informazioni economico-finanziarie sono
pubblicate sul sito di «Progetto trentino» e devono essere
liberamente accessibili a chiunque.
Art. 30.
Utili della gestione
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o
avanzi di gestione nonche' di fondi, riserve o capitale durante la
vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione
siano imposte dalla legge.
Art. 31.
Scioglimento del Movimento
Il Movimento ha durata illimitata.
Lo scioglimento del Movimento e' deliberato dal congresso che,
contestualmente all'atto di scioglimento, nomina uno o piu'
liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio,
secondo le norme di legge.
Rappresenta causa di scioglimento del Movimento anche
l'impossibilita' di funzionamento del congresso. In tale caso,
ciascuno dei membri del consiglio direttivo potra' chiedere
all'autorita' competente la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuera', esaurita la liquidazione, viene devoluto ad
altro ente o soggetto giuridico non avente scopo di lucro, con
finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita' scelto dal/i
liquidatore/i in base alle indicazioni fornite dal congresso e
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Art. 32.
Fonti di sostentamento del Movimento
e gestione economico finanziaria del Movimento
I mezzi di sostentamento finanziario del Movimento sono i
seguenti:
a) le quote ordinarie annuali degli iscritti;
b) i contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di persone
che ricoprono cariche elettive rappresentative di Partito, di altri
soggetti organizzati;
c) le somme ricevute a norma di legge a titolo di rimborso
elettorale;
d) ogni altro contributo ricevuto a norma di legge.
Il sostegno dell'attivita' delle articolazioni territoriali del
Partito viene deliberato dal comitato provinciale tenendo conto del
numero degli iscritti, delle singole articolazioni e delle quote e
contribuzioni dagli stesse versate, nonche' tenendo conto delle
consultazioni elettorali o manifestazioni relative al territorio di
competenza. Nella deliberazione di assegnazione saranno stabilite le
spese ammissibili e le modalita' di rendicontazione.
Art. 33.
Disposizioni generali e finali
Per la scelta dei candidati alle elezioni di tutti i livelli
istituzionali, con regolamento approvato dal comitato provinciale
verranno stabilite le modalita' di scelta, di iniziativa e relative
eventuali sottoscrizioni in modo tale da garantire e promuovere la
massima partecipazione possibile.
Secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 460/1997, che
regolamenta la definizione di ente non commerciale, il Movimento deve
far rispettare - per quanto riassunto o non presenti negli articoli
precedenti dello statuto - le seguenti clausole espresse
obbligatorie:
a) e' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale del Movimento durante
la vita dello stesso, salvo che la distribuzione non sia prevista
dalla legge;
b) il consuntivo di gestione elaborato dal consiglio direttivo
sara' redatto nella forma di rendiconto economico e finanziario. Lo
stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria del Partito, nel rispetto del principio della trasparenza
nei confronti degli associati;
c) le quote o contributi associativi non sono trasmissibili. Le
quote ed i contributi non sono rivalutabili nel tempo.
Per il raggiungimento degli scopi il Movimento puo' avvalersi,
oltre che del volontariato dei soci, dei seguenti mezzi:
a) dell'eventuale assunzione di dipendenti;
b) di eventuali prestazioni professionali o di collaboratori.
Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono
applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni e
movimenti politici. Competente all'attuazione di ogni obbligo di
legge in materia elettorale o relativa alla percezione di contributi,
rimborsi elettorali o quant'altro non specificamente previsto e' il
consiglio direttivo.
(Omissis).
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico