Art. 2
Destinatari
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto
all'assegnazione di una Carta, che e' nominativa, personale e non
trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il
tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di
ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, secondo le modalita' da
quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonche' le variazioni di
stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi
della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca trasmette alle Istituzioni
scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo
indeterminato.
4. La Carta e' assegnata, nel suo importo massimo complessivo,
esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al
comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi
disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui
all'art. 3 non puo' essere assegnato nel corso degli anni scolastici
in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga
successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata e'
recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non
sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
disciplina le modalita' di revoca della Carta nel caso di
interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal
servizio.