Art. 2 
 
 
                             Destinatari 
 
  1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso  le  Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e  prova,  hanno  diritto
all'assegnazione di una Carta, che e'  nominativa,  personale  e  non
trasferibile. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al  comma  1,  per  il
tramite delle Istituzioni scolastiche. 
  3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30  settembre  di
ciascun    anno    scolastico    al    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della   ricerca,   secondo   le   modalita'   da
quest'ultimo individuate, l'elenco  dei  docenti  di  ruolo  a  tempo
indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonche' le variazioni di
stato giuridico di ciascun docente entro 10  giorni  dal  verificarsi
della  causa  della   variazione.   Il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della   ricerca   trasmette   alle   Istituzioni
scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a  tempo
indeterminato. 
  4. La Carta e' assegnata,  nel  suo  importo  massimo  complessivo,
esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di  cui  al
comma 1. Nel caso in cui il docente  sia  stato  sospeso  per  motivi
disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta  e  l'importo  di  cui
all'art. 3 non puo' essere assegnato nel corso degli anni  scolastici
in cui interviene la sospensione. Qualora la  sospensione  intervenga
successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata  e'
recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove  non
sufficienti, sull'assegnazione dell'anno  scolastico  successivo.  Il
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
disciplina  le  modalita'  di  revoca  della  Carta   nel   caso   di
interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 
  5. La Carta deve essere restituita all'atto  della  cessazione  dal
servizio.