Art. 3
Importo della Carta
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500
annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento,
ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto
dai commi 2 e 3.
2. L'importo di cui al comma 1 e' reso disponibile, per ciascun
anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa
all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico,
ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun
anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a
valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad
incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al
comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente
nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella
disponibilita' della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico
successivo a quello della mancata utilizzazione.