Art. 7
Modalita' di rendicontazione
1. Con successivo decreto, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni
dall'aggiudicazione definitiva del servizio di cui all'art. 6, indica
le modalita' di rendicontazione delle spese per finalita' formative
sostenute dal singolo docente destinatario della Carta.
2. I docenti destinatari della Carta trasmettono agli Uffici
amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, secondo
le modalita' e nel rispetto dei termini indicati con il decreto di
cui al comma 1, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo
della somma di cui all'art. 3, per le finalita' e con le modalita' di
cui all'art. 4. Nel caso in cui la predetta documentazione risulti
non conforme alle finalita' di cui all'art. 4, incompleta o
presentata oltre il termine previsto ovvero non presentata, la somma
non rendicontata e' recuperata a valere sulle risorse disponibili
sulla Carta e, ove non sufficienti, con l'erogazione riferita
all'anno scolastico successivo.
3. I rendiconti di cui al comma 2 sono messi a disposizione dei
revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro
di regolarita' amministrativo-contabile, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.