Art. 7 
 
 
                    Modalita' di rendicontazione 
 
  1.   Con   successivo   decreto,   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro   60   giorni
dall'aggiudicazione definitiva del servizio di cui all'art. 6, indica
le modalita' di rendicontazione delle spese per  finalita'  formative
sostenute dal singolo docente destinatario della Carta. 
  2. I  docenti  destinatari  della  Carta  trasmettono  agli  Uffici
amministrativi dell'Istituzione scolastica di  appartenenza,  secondo
le modalita' e nel rispetto dei termini indicati con  il  decreto  di
cui al comma 1, la rendicontazione comprovante  l'effettivo  utilizzo
della somma di cui all'art. 3, per le finalita' e con le modalita' di
cui all'art. 4. Nel caso in cui la  predetta  documentazione  risulti
non  conforme  alle  finalita'  di  cui  all'art.  4,  incompleta   o
presentata oltre il termine previsto ovvero non presentata, la  somma
non rendicontata e' recuperata a  valere  sulle  risorse  disponibili
sulla  Carta  e,  ove  non  sufficienti,  con  l'erogazione  riferita
all'anno scolastico successivo. 
  3. I rendiconti di cui al comma 2 sono  messi  a  disposizione  dei
revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro
di  regolarita'  amministrativo-contabile,  ai  sensi   del   decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.