Art. 2 Istituzione e funzionamento del Comitato 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui ai commi da 431 a 434 della citata legge n. 190 del 2014. 2. Il Comitato e' composto da: a) due rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente. In caso di impedimento o assenza del presidente, le relative funzioni sono svolte dall'altro rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze; d) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; e) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome; f) un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport; g) un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per la programmazione e il coordinamento della politica economica; h) un rappresentante dell'Agenzia del demanio; i) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. 3. La nomina dei componenti del Comitato avviene dopo il termine ultimo di presentazione dei progetti. Per ciascuno dei componenti effettivi puo' essere designato un componente supplente. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi. 4. Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunita'. 5. Il Comitato viene convocato dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima seduta sono definite le modalita' operative di funzionamento del Comitato stesso, nonche' gli ulteriori criteri di valutazione dei progetti. 6. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimita'. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei membri. 7. Il Comitato dura in carica fino al completo espletamento della procedura di valutazione dei progetti. 8. Ai fini delle attivita' connesse alla valutazione dei progetti, il Comitato si avvale del supporto di una segreteria tecnica, che opera presso il Dipartimento per le pari opportunita', composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unita', senza ricorrere a modalita' di distacco o comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dall'Amministrazione di appartenenza. 9. I componenti del Comitato e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati. 10. Per attivita' di supporto e di assistenza gestionale alle attivita' successive alla valutazione dei progetti, il Dipartimento per le pari opportunita' puo' stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie esistenti. 11. Ai componenti del Comitato e della segreteria tecnica non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese.