Art. 3 Modalita' di individuazione dei progetti 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i soggetti promotori dei progetti medesimi. 2. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri e le modalita' per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. 3. Con le medesime convenzioni o accordi di programma vengono definite le modalita' necessarie all'espletamento della attivita' di monitoraggio degli interventi, ai sensi dell'art. 1, comma 433, della legge n. 190 del 2014. 4. La mancata stipula delle convenzioni o degli accordi di programma, per cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l'esclusione del progetto e l'individuazione di altro progetto beneficiario secondo il punteggio ottenuto e compatibilmente con le risorse disponibili. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 433 della citata legge n. 190 del 2014, l'insieme delle convenzioni o degli accordi di programma stipulati costituisce il Piano.