Art. 3 
 
              Modalita' di individuazione dei progetti 
 
  1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni
o  accordi  di  programma  con  i  soggetti  promotori  dei  progetti
medesimi. 
  2. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono  i  soggetti
partecipanti alla realizzazione dei progetti, l'ammontare complessivo
delle risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul  Fondo  di
cui all'art. 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e  i
tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche'  i  criteri  e  le
modalita'  per  la  revoca  dei  finanziamenti  in  caso  di  inerzia
realizzativa. 
  3. Con le medesime  convenzioni  o  accordi  di  programma  vengono
definite le modalita' necessarie all'espletamento della attivita'  di
monitoraggio degli interventi, ai sensi dell'art. 1, comma 433, della
legge n. 190 del 2014. 
  4.  La  mancata  stipula  delle  convenzioni  o  degli  accordi  di
programma, per cause imputabili ai soggetti promotori  dei  progetti,
comporta  l'esclusione  del  progetto  e  l'individuazione  di  altro
progetto beneficiario secondo il punteggio ottenuto e compatibilmente
con le risorse disponibili. 
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 433 della citata legge  n.  190  del
2014, l'insieme  delle  convenzioni  o  degli  accordi  di  programma
stipulati costituisce il Piano.