Art. 4 
 
                  Finanziabilita' degli interventi 
 
  1. Le convenzioni  o  gli  accordi  di  programma,  contenenti  gli
interventi, costituenti  il  Piano  sono  finanziati,  in  ordine  di
punteggio decrescente ottenuto, fino al limite  di  capienza  annuale
delle  risorse  finanziarie   disponibili   per   ciascun   esercizio
finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai  fini  del  computo  delle  risorse
disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse finanziarie
indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle  risorse
provenienti da enti pubblici o privati,  e  nei  limiti  delle  somme
indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati  al
progetto. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive. 
  2. Le  convenzioni  e  gli  accordi  di  programma  determinano  le
modalita' e gli adempimenti amministrativi necessari per l'erogazione
delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il
quadro economico presentato. In ogni caso, non possono essere erogate
quote  di  finanziamento  prima  dell'avvio   dell'esecuzione   degli
interventi o dell'attivazione dei servizi. 
  Il  presente  decreto  e  l'allegato  bando  sono  sottoposti  alla
registrazione dei competenti organi di controllo  e  sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 ottobre 2015 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                     Il Sottosegretario di Stato 
                             De Vincenti 
 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Delrio 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
               Il Ministro dei beni e delle attivita' 
                       culturali e del turismo 
                            Franceschini