Art. 4 Finanziabilita' degli interventi 1. Le convenzioni o gli accordi di programma, contenenti gli interventi, costituenti il Piano sono finanziati, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza annuale delle risorse finanziarie disponibili per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai fini del computo delle risorse disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse finanziarie indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse provenienti da enti pubblici o privati, e nei limiti delle somme indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati al progetto. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive. 2. Le convenzioni e gli accordi di programma determinano le modalita' e gli adempimenti amministrativi necessari per l'erogazione delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il quadro economico presentato. In ogni caso, non possono essere erogate quote di finanziamento prima dell'avvio dell'esecuzione degli interventi o dell'attivazione dei servizi. Il presente decreto e l'allegato bando sono sottoposti alla registrazione dei competenti organi di controllo e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 2015 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini