Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto: a) per impresa agricola si intende l'impresa condotta dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile e che svolge le attivita' ivi indicate, nonche' dai soggetti ad esso equiparati; b) per controlli si intendono tutte le attivita' finalizzate al riscontro del corretto adempimento sostanziale agli obblighi cui sono tenute le imprese agricole in un'ottica di tutela di un determinato interesse pubblico e che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese stesse; c) per informazioni si intendono i dati concernenti i controlli effettuati da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, a carico delle imprese agricole, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014; d) per organi di polizia, di vigilanza e di controllo si intendono tutte le Autorita' e gli Enti competenti a svolgere a qualsiasi titolo controlli sulle imprese agricole; e) per organismi privati autorizzati si intendono gli organismi privati nonche' le autorita' designate incaricati di svolgere compiti specifici di controllo nell'ambito delle produzioni di qualita' regolamentate; f) per organismi pagatori si intendono gli organismi istituiti ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.