Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto: 
    a)  per  impresa   agricola   si   intende   l'impresa   condotta
dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice  civile  e
che svolge le attivita' ivi indicate, nonche' dai  soggetti  ad  esso
equiparati; 
    b) per controlli si intendono tutte le attivita'  finalizzate  al
riscontro del corretto adempimento sostanziale agli obblighi cui sono
tenute le imprese agricole in un'ottica di tutela di  un  determinato
interesse pubblico  e  che  richiedono  necessariamente  ispezioni  e
sopralluoghi presso le imprese stesse; 
    c) per informazioni si intendono i dati concernenti  i  controlli
effettuati da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, a carico
delle imprese agricole, ai sensi dell'art. 1,  comma  2,  del  citato
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 116 del 2014; 
    d) per  organi  di  polizia,  di  vigilanza  e  di  controllo  si
intendono tutte le Autorita' e  gli  Enti  competenti  a  svolgere  a
qualsiasi titolo controlli sulle imprese agricole; 
    e) per organismi privati autorizzati si intendono  gli  organismi
privati nonche' le autorita' designate incaricati di svolgere compiti
specifici di  controllo  nell'ambito  delle  produzioni  di  qualita'
regolamentate; 
    f) per organismi pagatori si intendono gli organismi istituiti ai
sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013.