Art. 4 Connettivita' 1. Al fine della tempestiva acquisizione dei dati, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e) e f), trasmettono al RUCI, eventualmente anche per il tramite del Registro unico dei controlli regionale, le informazioni di propria competenza prioritariamente avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa attivati secondo lo standard SpCoop/Soap. A tal fine sono resi disponibili servizi di cooperazione applicativa e/o sistemi di sincronizzazione che consentano l'interscambio tra RUCI, Registri regionali, ove istituiti, e gli enti fornitori di dati, anche per la consultazione delle informazioni presenti nel RUCI. 2. Gli accordi di servizio per la cooperazione delle banche dati delle singole Autorita' di controllo e dei Registri Unici esistenti a livello regionale nonche' le modalita' di accesso al RUCI sono definite nell'allegato III, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita' previste dall'art. 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale».