Art. 5 Trattamento e sicurezza dei dati 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' il titolare del trattamento dei dati conservati nel RUCI ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ne assicura la gestione tecnica e informatica. 2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'art. 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettivita' di cui al Capo VIII del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, in conformita' all'art. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta, prevedendo in particolare un sistema di gestione degli accessi e di profilazione, nonche' la registrazione delle operazioni di accesso (log).