IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11, della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto l'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», con il quale vengono dettate disposizioni in materia di prevenzione incendi relativamente all'applicazione dell'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; Visto l'art. 16-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive», con il quale vengono dettate disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto», che attribuisce al Ministero dei trasporti la competenza in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata attribuita alla Direzione generale del trasporto locale la competenza in tema di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1988, recante «Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. RD 187, del 19 luglio 2011, con il quale e' stata istituita la Commissione per la rivisitazione del decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988 «Norme di prevenzione incendi nelle metropolitane»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»; Rilevata la necessita' di rivisitare ed aggiornare le vigenti norme di prevenzione incendi per le metropolitane; Visto il progetto di regola tecnica elaborato dalla Commissione per la rivisitazione del decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988; Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Sentito il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 27 del 30 gennaio 2013; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle metropolitane, cosi' come definite nella regola tecnica di cui all'art. 3.