Art. 2 Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le opere civili e gli impianti fissi delle metropolitane sono progettate, realizzate e gestite in modo da: a) minimizzare la probabilita' di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne la sua propagazione; b) assicurare la possibilita' che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si e' sviluppato l'incendio, nell'ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo; c) garantire la stabilita' delle strutture portanti; e) limitare la propagazione di un incendio ad attivita' contigue; f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.