Art. 2 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le  opere
civili e gli impianti  fissi  delle  metropolitane  sono  progettate,
realizzate e gestite in modo da: 
  a) minimizzare la probabilita' di insorgenza degli  incendi  e  nel
caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno,  sulla  sede,
ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne  la
sua propagazione; 
  b) assicurare la possibilita' che gli  occupanti  possano  lasciare
indenni,  in  modo  autonomo,  i  luoghi  in  cui  si  e'  sviluppato
l'incendio, nell'ambito delle  procedure  di  emergenza,  o  che  gli
stessi possano essere soccorsi in altro modo; 
  c) garantire la stabilita' delle strutture portanti; 
  e) limitare la propagazione di un incendio ad attivita' contigue; 
  f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di  operare
in condizioni di sicurezza.