Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano alle metropolitane nuove e nel caso di interventi di ampliamento o modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. 2. Le disposizioni di cui all'art. 3, fatta eccezione del capo VIII della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'allegato I del presente decreto, non si applicano alle metropolitane nuove che gia' dispongano di un progetto approvato dall'autorita' competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie. Qualora la realizzazione degli interventi progettati non venga avviata entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il progetto deve essere rielaborato nel rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'allegato I del presente decreto.