Art. 5 Adeguamento metropolitane in esercizio 1. Le metropolitane, o parti di esse, in esercizio non gia' conformi alle disposizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, sono adeguate a tali disposizioni e al capo VIII della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'allegato I del presente decreto, secondo quanto previsto all'art. 7. 2. Le metropolitane di cui al comma 1 in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di progetti approvati dall'autorita' competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie, adempiono a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera a) e completano l'adeguamento entro il termine massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentando, entro i rispettivi termini, la segnalazione certificata di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione certificata. 3. Le metropolitane in esercizio conformi alle disposizioni tecniche contenute nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, adempiono a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera a), numero 1, nel termine ivi previsto.