Art. 5 
 
               Adeguamento metropolitane in esercizio 
 
  1. Le metropolitane,  o  parti  di  esse,  in  esercizio  non  gia'
conformi  alle  disposizioni  tecniche  contenute  nel  decreto   del
Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988,  sono  adeguate  a  tali
disposizioni e al capo  VIII  della  regola  tecnica  di  prevenzione
incendi di cui all'allegato I del presente  decreto,  secondo  quanto
previsto all'art. 7. 
  2. Le metropolitane di cui al comma 1 in  possesso,  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  di  progetti  approvati
dall'autorita' competente con riferimento ai requisiti  di  sicurezza
antincendio di cui al decreto  del  Ministro  dei  trasporti  dell'11
gennaio 1988 e per le quali siano  state  individuate  le  necessarie
risorse finanziarie, adempiono a quanto previsto all'art. 7, comma 1,
lettera a) e completano l'adeguamento entro  il  termine  massimo  di
sette anni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
presentando, entro i rispettivi termini, la segnalazione  certificata
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione certificata. 
  3.  Le  metropolitane  in  esercizio  conformi  alle   disposizioni
tecniche  contenute  nell'allegato  al  decreto  del   Ministro   dei
trasporti dell'11 gennaio 1988, adempiono a quanto previsto  all'art.
7, comma 1, lettera a), numero 1, nel termine ivi previsto.