Art. 7 Disposizioni complementari e finali 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, le metropolitane in esercizio di cui all'art. 5, comma 1, sono adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al capo VIII della regola tecnica di cui all'allegato I e nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, entro i termini temporali di seguito indicati: a) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 1) regola tecnica di cui all'art. 3: capo VIII - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio: escluso il punto 6 del capo VIII.1; 2) allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988: 4.5. Segnalazioni; 6.1. Impianti termici; 6.2.1. Impianti di spegnimento incendi: limitatamente al punto 6.2.1.1. lettera b); 6.2.4. Impianti di illuminazione di sicurezza: limitatamente al primo capoverso; 6.3. Cavi di alimentazione: limitatamente al primo capoverso; 7.1.3. Impianti di illuminazione di sicurezza: limitatamente all'impianto di illuminazione ordinaria; 8. Segnalazioni; b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i seguenti punti dell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988: 6.2.2. Impianti di rivelazione e segnalazione incendi; 6.2.3. Impianti di allarme; 6.2.5. Fonti di energia per gli impianti elettrici di emergenza; 6.2.7.; 6.3.1. Apparecchi di illuminazione; 7.1.2. Impianti di allarme; 7.1.4. Fonti di energia per gli impianti di emergenza; 7.1.5. Apparecchi di illuminazione; c) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i seguenti punti dell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988: 4.3. Impianti di protezione dei tratti e/o delle aree protette; 6.2.1.1. Impianti di spegnimento incendi: escluso il punto 6.2.1.1. lettera b); 6.2.1.2. Impianti di spegnimento incendi; 6.3. Cavi di alimentazione; 7.4. Impianti elettrici; d) entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i restanti punti dell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988. 2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, da presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, indica le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. 3. Al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, e comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, e' presentata la segnalazione certificata. 4. In alternativa a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 l'adeguamento puo' essere effettuato per lotti, secondo i termini temporali e con le modalita' di seguito indicate, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza: a) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' presentata al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti e delle misure di sicurezza antincendio previsti al comma 1, lettera a), nonche' il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che riporta la descrizione di tutti i singoli lotti di adeguamento, esplicitandone, per ciascuno di essi, la relativa autonomia antincendio rispetto al resto della struttura da adeguare, la sua ubicazione nonche' le modalita' di gestione della sicurezza e delle emergenze; b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' presentata al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, di lotti pari almeno al 30% dell'intera metropolitana; c) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' presentata al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, di lotti pari almeno al 60% dell'intera metropolitana; d) entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' presentata al Comando la segnalazione certificata attestante il completo adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, di lotti pari al 100% dell'intera metropolitana. 5. Qualora la metropolitana presenti caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza dell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, potra' essere presentata istanza di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 6. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2015 Il Ministro dell'interno Alfano Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio