IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 37, commi 5 e 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111; 
  Visto l'art. 16-octies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
  Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Visto l'art. 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Ritenuta l'opportunita'  di  indicare  le  linee  fondamentali  per
l'uniforme organizzazione dell'ufficio per il processo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce   le   misure   organizzative
necessarie per il funzionamento dell'ufficio  per  il  processo,  nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti. 
  2. L'inserimento dei giudici ausiliari e  dei  giudici  onorari  di
tribunale  nell'ufficio  per  il  processo  non  puo'  comportare  lo
svolgimento  di  attivita'   diverse   da   quelle   previste   dalle
disposizioni vigenti. 
  3. L'inserimento del personale di cancelleria nell'ufficio  per  il
processo non puo' comportare modifiche dei compiti e  delle  mansioni
previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.