IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 37, commi 5 e 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto l'art. 16-octies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto l'art. 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Ritenuta l'opportunita' di indicare le linee fondamentali per l'uniforme organizzazione dell'ufficio per il processo; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto stabilisce le misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. 2. L'inserimento dei giudici ausiliari e dei giudici onorari di tribunale nell'ufficio per il processo non puo' comportare lo svolgimento di attivita' diverse da quelle previste dalle disposizioni vigenti. 3. L'inserimento del personale di cancelleria nell'ufficio per il processo non puo' comportare modifiche dei compiti e delle mansioni previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.