Art. 2 
 
 
              Costituzione dell'ufficio per il processo 
 
  1. Il presidente della corte di appello o del tribunale articola le
strutture organizzative denominate ufficio per  il  processo,  tenuto
conto del numero effettivo di giudici ausiliari o di giudici  onorari
di tribunale, nonche' del personale di  cancelleria,  di  coloro  che
svolgono lo stage di cui all'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, o la  formazione  professionale  dei  laureati  a  norma
dell'art. 37, comma 5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
dirigente amministrativo adotta le misure di gestione  del  personale
di cancelleria coerenti con le determinazioni del capo dell'ufficio. 
  2. Al fine di svolgere il periodo  di  perfezionamento  di  cui  al
comma 1-bis dell'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
possono altresi' far parte dell'ufficio per il processo i soggetti in
possesso dei criteri stabiliti  dal  decreto  previsto  dal  predetto
comma.  Tali  soggetti  svolgono,  di  regola,  nell'ufficio  per  il
processo attivita' di supporto al personale di cancelleria. 
  3. Il presidente della corte di appello o del tribunale assegna  le
strutture organizzative di cui al comma 1 a supporto di  uno  o  piu'
giudici professionali, tenuto conto in  via  prioritaria  del  numero
delle sopravvenienze  e  delle  pendenze,  nonche',  per  il  settore
civile, della natura dei procedimenti e del programma di gestione  di
cui all'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011. 
  4. Il coordinamento e il controllo delle strutture organizzative di
cui al comma 1 sono esercitati  dai  presidenti  di  sezione,  o  dai
giudici delegati allo svolgimento dei predetti compiti. 
  5. Il presidente della  corte  di  appello  o  del  tribunale  puo'
accentrare in capo ad una o piu' delle strutture organizzative di cui
al comma 1 anche lo  svolgimento  di  attivita'  di  cancelleria  che
sarebbero di competenza di piu' sezioni, ivi incluse  le  rilevazioni
statistiche  e   la   risoluzione   delle   problematiche   derivanti
dall'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
e dalla adozione di nuovi modelli organizzativi.