Art. 2 Costituzione dell'ufficio per il processo 1. Il presidente della corte di appello o del tribunale articola le strutture organizzative denominate ufficio per il processo, tenuto conto del numero effettivo di giudici ausiliari o di giudici onorari di tribunale, nonche' del personale di cancelleria, di coloro che svolgono lo stage di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il dirigente amministrativo adotta le misure di gestione del personale di cancelleria coerenti con le determinazioni del capo dell'ufficio. 2. Al fine di svolgere il periodo di perfezionamento di cui al comma 1-bis dell'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono altresi' far parte dell'ufficio per il processo i soggetti in possesso dei criteri stabiliti dal decreto previsto dal predetto comma. Tali soggetti svolgono, di regola, nell'ufficio per il processo attivita' di supporto al personale di cancelleria. 3. Il presidente della corte di appello o del tribunale assegna le strutture organizzative di cui al comma 1 a supporto di uno o piu' giudici professionali, tenuto conto in via prioritaria del numero delle sopravvenienze e delle pendenze, nonche', per il settore civile, della natura dei procedimenti e del programma di gestione di cui all'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011. 4. Il coordinamento e il controllo delle strutture organizzative di cui al comma 1 sono esercitati dai presidenti di sezione, o dai giudici delegati allo svolgimento dei predetti compiti. 5. Il presidente della corte di appello o del tribunale puo' accentrare in capo ad una o piu' delle strutture organizzative di cui al comma 1 anche lo svolgimento di attivita' di cancelleria che sarebbero di competenza di piu' sezioni, ivi incluse le rilevazioni statistiche e la risoluzione delle problematiche derivanti dall'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dalla adozione di nuovi modelli organizzativi.